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InformaImpresa
Venerdì 31 maggio
2013
servizio composti da uno o più contenitori interconnessi,
ivi comprese parti associate, installati in risposta ad un
rischio di incendio specifico in uno spazio definito e che
di norma non sono in movimento durante il loro funzio-
namento.
I gas fluorurati utilizzati in impianti fissi di protezione
antincendio sono principalmente alcuni HFC. Anche se
l’immissione in commercio di impianti di protezione an-
tincendio contenenti PFC è vietata dal 4 luglio 2007, gli
impianti contenenti PFC più vecchi possono ancora es-
sere in funzione. I gas fluorurati spengono l’incendio as-
sorbendo il calore dalla fiamma. I sistemi che utilizzano
tali gas estinguenti sono progettati per raggiungere la
concentrazione di progetto entro 10 secondi ed ottene-
re una rapida estinzione delle fiamme. Ciò è fondamen-
tale in presenza di incendi che evolvono molto rapida-
mente oppure in presenza di oggetti di elevato valore.
Inoltre, tali sistemi utilizzano un minor numero di bom-
bole, essendo gli HFC stoccati in fase liquida, e di con-
seguenza occupano spazi di stoccaggio inferiori. Gli HFC
sono utili quindi per la protezione antincendio in un nu-
mero limitato ma vitale di casi in cui la velocità, gli spazi
di stoccaggio e la sicurezza sono fattori critici.
Per questo motivo, i sistemi a gas HFC sono utilizzati per
proteggere gallerie d’arte, musei, archivi, librerie, depo-
siti cartacei, materiali elettrici ed elettronici, sale com-
puter, impianti di telecomunicazioni, torri di controllo
del traffico aereo, ospedali, banche e così via.
Rientrano nel campo di applicazione della dichiarazione
solo gli impianti con carica di gas fluorurati pari alme-
no a 3 kg.
Quali sono i gas fluorurati
contemplati nella dichiarazione annuale
Il Regolamento F-Gas riguarda le apparecchiature e i si-
stemi fissi antincendio contenenti gas fluorurati elencati
nell’Allegato II nonché i preparati (comunemente deno-
minati miscele) contenenti tali gas nei circuiti di refri-
gerazione.
Tipi comuni di refrigeranti
Per i refrigeranti viene spesso utilizzata la nomenclatura
industriale (norma ISO 817), cui si fa di solito riferimen-
to con un numero preceduto dalla lettera “R” (abbrevia-
zione di “Refrigerante”), per esempio R-134a sta per HFC
134a. Si usano anche nomi commerciali specifici.
In Europa, gli idrocarburi (non disciplinati dal Regola-
mento F-Gas), come R-600 (iso-butano) e R-290 (pro-
pano), sono refrigeranti comuni nei frigoriferi e nei con-
gelatori per uso domestico, nonché in piccole apparec-
chiature di refrigerazione per negozi (per esempio, vetri-
ne frigorifero collegate ad una presa di corrente). Sono
anche in uso, comunque, unità contenenti gas fluorurati
(tipicamente R-134a).
Nelle apparecchiature di refrigerazione di più grandi
dimensioni, come quelle usate nei supermercati (per
esempio, vetrine frigorifero con sistemi di refrigerazione
centralizzati), sono ampiamente usati come refrigeranti
gas fluorurati come R-134a (HFC) e R-404A (miscela di
HFC).
Per le apparecchiature di condizionamento d’aria, i gas
fluorurati sono ampiamente impiegati come refrigeran-
ti (per esempio R-410A o R-407C, entrambi miscele di
HFC). Oltre agli HFC, nelle apparecchiature più data-
te sono ancora usati gli HCFC come R-22. Si utilizzano
sempre più spesso altri tipi di refrigeranti non discipli-
nati dal Regolamento F-Gas, come R-744 (CO2), R-600A
(iso-butano), R-290 (propano), R-1270 (propilene) e R-
717 (NH3).
Gas fluorurati come R-134a (HFC) e R-407C (miscela di
HFC) sono impiegati principalmente come refrigeranti
in pompe di calore, mentre si utilizzano anche in que-
sto campo con sempre maggior frequenza refrigeranti
alternativi non disciplinati dal Regolamento F-Gas, co-
me R-744 (CO2), R-600A (iso-butano), R-290 (propano),
R-1270 (propilene) e R-717 (NH3).
Tipi comuni di agenti estinguenti
In riferimento alla norma UNI 14520-1 gli idrofluorocar-
buri da impiegare negli impianti di spegnimento sono:
HFC 227ea, HFC 23, HFC 125 e HFC 236fa normalmen-
te utilizzato negli estintori. I PFC contenuti in impianti
più vecchi includono il perfluorobutano (PFC 3-1-10) e
il perfluorometano (PFC 14).
Tipi comuni di preparati
o miscele contenenti gas fluorurati
Esistono almeno una sessantina di miscele/preparati a
base di gas fluorurati, alcune delle quali utilizzate co-
me cariche circolanti nelle apparecchiature e nei siste-
mi contemplati dalla dichiarazione in questione. Ciascu-
na miscela è classificata con un numero preceduto dalla
lettera “R” come nelle sostanze pure, ma in questo caso
più sostanze in percentuali variabili costituiscono i com-
ponenti della carica circolante.
Normativa riferita alla sanzione
Dpr 27/01/2012, n. 43 –Articolo 16
Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra
1. Ai fini di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamen-
to (Ce) n. 842/2006, entro il 31 maggio di ogni anno,
a partire dall’anno successivo a quello di entrata in
vigore del presente decreto, gli operatori delle appli-
cazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria,
pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione
antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad
effetto serra devono presentare al Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare per il
tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ri-
cerca ambientale (Ispra) una dichiarazione contenen-
te informazioni riguardanti la quantità di emissioni in
atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno preceden-
te sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di
impianto.
2. I dati e il formato relativi alla dichiarazione di cui al
comma 1 vengono pubblicati sul sito web del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
previo avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno, i soggetti che pro-
ducono, importano o esportano più di una tonnellata
all’anno di gas fluorurati ad effetto serra comunicano
le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del
regolamento (Ce) n. 842/2006 in riferimento all’anno
civile precedente.
4. Le informazioni di cui al comma 3 sono comunicate
per via telematica, tramite il formato elettronico pub-
blicato sul sito web della Commissione europea, al-
la Commissione europea stessa e all’Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra).
5. L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca am-
bientale (Ispra), anche sulla base delle informazioni di
cui ai commi 1 e 3, elabora annualmente una relazio-
ne sulle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra e la
mette a disposizione del pubblico sul proprio sito web,
nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n.195
Regolamento 842/2006 (CE)
Articolo 6 (Relazione), paragrafo 4
….
4. Gli Stati membri istituiscono sistemi di comunicazione
delle informazioni per i settori pertinenti contempla-
ti dal presente regolamento, al fine di acquisire, nella
misura possibile, dati sulle emissioni.
Per approfondimenti consultare on line i file:
- Download Elenco Fgas considerati ai fini della dichiara-
zione annuale.pdf
- Download Contenuti della dichiarazione annuale Fgas