Nella circolaren. 18/E/2014, l’Agenzia chiariscealcune
modalità con cui la “messa a disposizione” del desti-
natario può concretizzarsi ed esemplifica che ciò può
avvenire attraverso l’accesso ad un sito internet, ser-
ver o altro supporto informatico, oppure tramitee-mail
contenente un protocollo di comunicazione ed un link
che permetta di scaricare, in qualsiasi momento, il do-
cumento.
Se la trasmissione della fattura elettronica da par-
te del cedente/prestatore avviene attraverso un terzo
(outsourcer), è necessario uno specifico accordo pre-
ventivo tra le parti.
E’ confermata la possibilità di trasmettere in un’unica
spedizione elettronica più fatture elettroniche raccolte
inununico lotto: in tal caso i requisiti e imetodi previ-
sti a garanzia dell’integrità, autenticità e leggibilità di
ogni singolodocumentodevono essere riferiti al lotto.
Le informazioni comuni (generalità dell’emittente e
del ricevente, partita IVA, residenzaodomicilio, datadi
emissione, etc.) sono inseriteuna solavolta, purchéper
ogni fattura siapossibile accedere allageneralitàdelle
informazioni.
CONSERVAZIONEDELLAFATTURAELETTRONICA
Come già precisato, emittente e destinatario sono to-
talmente svincolati tra di loro: l’emissione della fattu-
ra elettronica da parte del primo non comporta neces-
sariamente l’accettazione come tale del documento da
parte del destinatario, il quale potrà materializzare il
documento attraverso la stampa.
Tale asimmetria, che ha la finalità di favorire lo svilup-
podella fatturazioneelettronica, comportadiversemo-
dalità di conservazione in capo ai soggetti. E’ quindi
necessario distinguere, come previsto nell’articolo 39,
comma 3, D.P.R. n. 633/72, le “fatture elettroniche” da
quelle “create in formato elettronico”:
- le fatture elettroniche sono conservate in modalità
elettronica, in conformità alle disposizioni del De-
cretoMinistero Economia e finanze adottato ai sensi
dell’art. 21, c. 5, D.Lgs., 7marzo 2005, n. 82, codice
dell’Amministrazione digitale (CAD);
- le fatture create in formato elettronico e quelle car-
tacee possono essere conservate elettronicamente.
L’emittente di una fattura elettronica procede quindi
con la diretta conservazione elettronica della fattura
emessa.
Il destinatario della fattura elettronica può decidere di
accettare omeno tale processo: nel caso in cui non lo
accetti, puòmaterializzare il documento, garantendone
la leggibilità.
In sostanza, la stampa e la conservazione analogica
della fattura ricevuta elettronicamente rappresenta un
comportamento concludente per esprimere l’intenzio-
ne del destinatario di “non accettare” la fattura come
elettronica (fermo restando il pagamento e la sua re-
gistrazione).
L’emittente della fattura elettronica non accettata co-
me tale dal destinatario, ha comunque la possibilità di
conservare elettronicamente la fattura, fermo restando
il rispetto dei requisiti di autenticità, integrità e leggi-
bilità.
Nel caso di fatture elettroniche emesse nei confronti
della PubblicaAmministrazione, lamodalità di conser-
vazione elettronica della stessa è obbligatoria per en-
trambe le parti.
Luogodi conservazione
Qualora il contribuente decida di conservare la propria
documentazione presso un altro Stato, dovrà in ogni
caso:
- applicare le regole di tenuta e conservazione previ-
ste dalle disposizioni italiane;
- consentire alle autorità competenti (amministrazio-
nefinanziaria italiana) di accedereai documenti eac-
quisirli ancheperviaelettronica.A tal fine il soggetto
passivo, residente o domiciliato nel territorio nazio-
nale:
a)ai fini della comunicazionedel luogodi conservazio-
ne elettronica dei documenti fiscalmente rilevanti,
deve riportare nei modelli di comunicazione AA7 e
AA), nel rispetto dei termini previsti dall’art. 35DPR
633/72, gli estremi identificativi dei luoghi di gia-
cenza fisica dei server dove sono conservati i docu-
menti, anche se essi risiedono all’estero;
b)ai fini dell’esibizione, deve assicurare l’accesso auto-
matizzato all’archivio, con ogni mezzo, in qualsiasi
momento e dalla sede dove è effettuato il controllo
ai sensi dell’art. 52D.P.R. n. 633/72.
LENUOVEREGOLEDI CONSERVAZIONEDEI
DOCUMENTI INFORMATICI: ILD.M.17GIUGNO2014
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del
26 giugno u.s. il decretoministeriale 17giugno 2014,
che ridefinisce lemodalità di attuazione degli obblighi
fiscali inerenti ai documenti informatici. Dalla data di
entrata in vigore del decreto, cioè il 27 giugno 2014
(giorno successivoaquellodi pubblicazione, comepre-
visto dall’articolo 7, comma 1), è abrogato il D.M. 23
gennaio2014, le cui disposizioni continuano ad appli-
carsi ai documenti già conservati alla data del 27giu-
gno2014 (articolo7, comma 3). Tali documenti posso-
no comunque essere riversati inun sistema elettronico
di conservazione tenuto in conformità alledisposizioni
del nuovodecreto (articolo7, comma4).
Il nuovo decreto ministeriale, rispetto al previgente,
contiene alcune semplificazioni relative al processo di
assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti in-
formatici, nonché l’eliminazione dell’obbligo di comu-
nicazione dell’impronta dell’archivio informatico alle
Agenzie fiscali, proposte e sollecitate dalla Confedera-
zione, unitamente aR.E.TE. Imprese Italia, durante i la-
vori del Forum sulla fatturazione elettronica.
Con specifico riferimento alla conservazione dei docu-
menti informatici, l’articolo3prevede che siano rispet-
tate le vigenti disposizioni in materia di tenuta della
contabilità e che siano consentite le funzioni di ricerca
ed estrazione delle informazioni dagli archivi informa-
tici. Il processo di conservazione dei documenti termi-
na con l’apposizionedi un riferimento temporaleoppo-
nibile ai terzi sul pacchetto di archiviazione; lo stesso
processo di conservazione si effettua entro il termine
di cui all’art. 7 comma 4-ter del D.L. n. 357/94 (cioè,
entro tre mesi dal termine di presentazione della di-
chiarazione dei redditi). Rispetto al previgenteD.M. 23
gennaio2004, vengonomeno le previsioni inerenti gli
obblighi di conservazionequindicinaledelle fatture, al-
lineando tale termine a quellodei registri.
Il contribuente comunica nella dichiarazione dei red-
diti relativa al periodo di imposta di riferimento che
effettua la conservazione dei documenti rilevanti ai fi-
ni tributari in modalità elettronica (articolo 5): in tal
modo, è, di fatto, eliminato l’obbligo di comunicazione
dell’impronta dell’archivio informatico alle Agenzie fi-
scali.
In caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documen-
to informatico deve essere reso leggibile e, a richie-
sta, disponibile su supportocartaceoo informatico; con
provvedimenti dei direttori delle competenti Agenzie
fiscali saranno altresì stabilite lemodalità con le quali
il documento conservato può essere esibito anche per
via telematica.
Sono, infine, disciplinate le modalità di assolvimento
dell’imposta di bollo sui documenti informatici fiscal-
mente rilevanti per i soggetti passivi IVA: l’articolo 6
prevedeunmeccanismovoltoa semplificare lemodali-
tàdi determinazioneedi pagamentodi tale imposta. In
particolare, il versamento deve avveniremediantemo-
delloF24on line, inun’unica soluzioneentro120gior-
ni dalla chiusura dell’esercizio. Le fatture elettroniche
per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta
di bollo devono riportare specifica annotazione di as-
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InformaImpresa
Venerdì
11
luglio
2014