InformaImpresa 14/2014 - page 8

L’assegno per il nucleo familiare spetta a condizione
che il reddito familiare siacostituitoper almeno il
70%
del suoammontareda redditodi
lavorodipendente,
da
pensione o da altre prestazioni conseguenti ad attività
lavorativa dipendente (integrazioni salariali, disoccu-
pazione, ecc.), inclusi eventuali redditi da lavoro para-
subordinato (circ. INPSn. 199del 23.12.03).
Assegnoper il nucleo familiare al coniuge
Ricordiamo la normativa (decorrenza 1.1.2005) intro-
dottadallafinanziaria2005 (art. 1 comma559) laddo-
ve è previsto che dal periodo di paga di gennaio 2005
l’assegnoper il nucleo familiarepuòessereerogatodi-
rettamente al coniuge dell’avente diritto.
Lemodalitàoperativeper l’erogazione sono specificate
nel
Decreto ministeriale 4 aprile 2005 e nella circo-
lare INPS n. 77 del 16 giugno 2005
. In sostanza, per
ottenere direttamente l’assegno per il nucleo familia-
re, il coniuge (che non ha un rapporto di lavoro dipen-
dente) del lavoratore, dovrà richiederlo espressamen-
te all’azienda di quest’ultimo compilando la “
Richiesta
del coniugedel richiedenteper il pagamentodell’asse-
gnoper il nucleo familiare”
delmoduloANF/DIP-COD.
SR16.
In tale ipotesi quindi l’azienda dovrà erogare diretta-
mente l’assegno al coniuge del dipendente.
Nuovafiguradi “nuclei numerosi”
introdottadalla Finanziaria2007
Ricordiamo che con decorrenza 1.1.2007 la finanziaria
2007ha introdotto nella disciplina dell’assegno per il
nucleo familiare la nuova figura di “nuclei numerosi”,
intesi come “
nuclei familiari con più di tre figli o equi-
parati, di età inferiore a26 anni compiuti”.
Pervalutare se spetta l’assegno inpresenzadi talenuo-
va figura di nucleo è necessario:
- individuare i nuclei numerosi computando i figli o
equiparati di età inferiore a26 anni compiuti (quindi
almeno quattro) presenti nel nucleo, indipendente-
mentedal caricofiscale, dalla convivenza, dallo stato
civile e dalla qualifica (possono essere infatti: stu-
denti, apprendisti, lavoratori, disoccupati);
- verificare se nel nucleo numeroso vi siano figli o
equiparati di
età superiore a18 anni compiuti ed in-
feriori a21 anni compiuti;
- l’eventuale presenza di tali soggetti (quindi figli o
equiparati tra i 18 e i 21 anni), purchè siano
studen-
ti o apprendisti
, costituisce il presupposto per fruire
dell’assegno;
tali soggetti
infatti (e solo questi)
en-
tranoa far partedel nucleo familiare,
ai fini normati-
va e calcolodell’assegno,
al pari dei figliminori
.
L’INPSprecisa (vedi
circolare INPSn.13del12.1.2007
)
cheper studenti si intende coloro che frequentanouna
scuola (pubblicao legalmente riconosciuta) secondaria
di primogrado (es.medie inferiori) o secondogrado (es.
diploma superiore), un corso di formazione professio-
nale (scuole professionali) odi laurea.
CONTRATTUALE - LAVORO
71 Chimica-Ceramica,Tessile-Moda eMeccanica:
proroga apprendistato professionalizzante.
Firmati gli Accordi per la proroga della disciplina dell’ap-
prendistato professionalizzante per l’Area Chimica-Cera-
mica, l’AreaTessile-Moda e l’AreaMeccanica artigiane.
Il 25, 27ed il 30giugno scorsi sono stati siglati gli ac-
cordodi prorogadell’apprendistatoprofessionalizzante
ex D.Lgs.167/2011 per l’area Chimica-Ceramica, l’area
Tessile-Moda e l’area Meccanica artigiane. Gli accordi
in oggetto prorogano la vigenza dell’Accordo Intercon-
federale del 03.05.2012 rispettivamente fino al 31 lu-
glio 2014 (areaTessile-Moda) e al 30 settembre 2014
(area Chimica-Ceramica e area Meccanica). Pertanto, i
rapporti di lavoro in apprendistato continueranno ad
essere regolamentati rispettivamente dall’art. 27 del
CCNLAreaMeccanica, dall’art. 51 del CCNLAreaTessi-
le-Moda, dall’art. 53 del CCNLArea Chimica-Ceramica
e dalle regole introdotte con il suddetto accordo inter-
confederale.
Per approfondimenti consultare i file:
- Accordo proroga disciplina app. professionalizzante
Area Chimica-Ceramica al 30 settembre 2014.pdf
- Accordo proroga disciplina app. professionalizzante
AreaModa al 31 luglio 2014.pdf
- Accordo proroga disciplina app. professionalizzante
AreaMeccanica al 30 settembre 2014.pdf
alla notizia1511 su
CONTRATTUALE - LAVORO
72 AccordoRegioneVeneto01.07.2014: proroga
delle linee guida per laCassa Integrazione in
Deroga da luglio2014.
Siglato il 1 luglio 2014 l’Accordo della Regione Veneto
che proroga le linee guida per gli interventi di Cig in De-
rogafinoadagosto2014e comunquefinoall’emanazione
dell’atteso decreto interministeriale per gli interventi dei
prossimi mesi.
In data 1 luglio 2014 è stato sottoscritto
da Confarti-
gianato e Organizzazioni Sindacali regionali
l’Accordo
con laRegioneVeneto che proroga le LINEEGUIDAper
lacassa integrazione inderogafinoal31agosto2014.
Tali Lineeguida saranno comunque
rivisteancheprima
della scadenza nel caso venga emanato l’attesoDecre-
to Interministeriale
che dovrebbe stabilire le disposi-
zioni per gli interventi di CIG in Deroga dei prossimi
mesi del 2014.
Il nuovo Accordo del 01 luglio scorso conferma fino a
tutto agosto le LINEEGUIDA regionali finora utilizzate,
che sono quelle del 2013 (Protocollo Regione 28 di-
cembre 2012), già prorogate fino giugno 2014 dagli
Accordi “Ponte” della Regione Veneto del 23.12.2013
e del 19marzo 2014 (vedi precedenti notizie n° 1267
del 24.12.13 e n° 1285del 16.01.14).
Con il nuovo Accordo è anche prorogato l’utilizzo del
portaledi CoVenetoper lapresentazionedelledoman-
de allaRegione per il periodo luglio -agosto2014.
Per le nuove richieste di cassa deve intendersi confer-
mata l’applicazione delle particolari
procedure sinda-
cali per l’attivazione nel 2014 degli interventi di CIG
in Deroga nel comparto artigiano
, già previste dall’Ac-
cordoRegionale dello scorso 13 dicembre (vedi prece-
dente notizia n° 1251 del 16.12.2013), compreso la
traccia per la redazione del verbale di consultazione
sindacale.
Relativamente al
verbale di consultazione sindacale
di CIG in deroga
, si ricorda che
il testo contempla una
clausola, concordata con le OO.SS. regionali
, che fissa
la durata della cassa in unmassimo di
180gg.
lavora-
tivi nel corso del 2014, da fruire
entro il 31 dicembre,
ma tale durata e tale ambito temporale devono essere
via via confermati da quantoprevistodagli appositi at-
tesi provvedimenti normativi (decreto interministeriale
o proroga delle linee guida regionali). In questomodo,
non riportando data di scadenza,
il verbale rimane at-
tivo fino a quando viene sostenuto da provvedimenti
normativi regionali oministeriali.
Per lenuove richiestedi cassa il testodel
verbale
è sta-
to
aggiornato
con i riferimenti al nuovoprovvedimento
regionale di proroga al 31 agosto.
In pratica per gli interventi di cassa in corso o che ini-
zianoda luglio si avranno tre possibili situazioni:
A)
per leaziende chehanno sottoscrittoverbali di cassa
nei primi sei mesi del 2014
secondo lo schema ap-
pena descritto (x180 gg. con clausola di ultrattività
e senza scadenza) e che
continuano con l’intervento
di cassa dopo il 30 di giugno e fino ad esaurimento
dei 180 gg., non si dovrà ripetere la procedura sin-
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InformaImpresa
Venerdì
11
luglio
2014
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16
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