InformaImpresa 19/2014 - page 4

I contenuti minimi del piano di sicurezza nei cantieri
temporanei omobili sono riportati nell’allegatoXVdel
decreto legislativo 09/04/2008, n. 81. Di seguito si ri-
portano tali contenutiminimi:
Il Pos è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle
imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 17del decreto le-
gislativo n. 81/2008, e successive modificazioni, in riferi-
mentoal singolo cantiere interessato; esso contienealme-
no i seguenti elementi:
a)
i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che com-
prendono:
1)il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i rife-
rimenti telefonici della sede legale e degli uffici di can-
tiere;
2)la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in
cantieredall’impresa esecutrice edai lavoratori autono-
mi sub affidatari;
3)i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincen-
dio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla ge-
stione delle emergenze in cantiere, del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale,
ove eletto o designato;
4)il nominativo del medico competente ove previsto;
5)il nominativodel responsabiledel serviziodi prevenzio-
ne e protezione;
6)i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capo-
cantiere;
7)il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipen-
denti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi
operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b)
le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in
cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impre-
sa esecutrice;
c)
ladescrizionedell’attivitàdi cantiere, dellemodalitàor-
ganizzative e dei turni di lavoro;
d)
l’elencodei ponteggi, dei ponti su ruotea torreedi altre
opere provvisionali di notevole importanza, delle mac-
chine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e)
l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati
nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f)
l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
g)
l’individuazione dellemisure preventive e protettive, in-
tegrative rispetto a quelle contenute nel Psc (piano di
sicurezza edi coordinamento) quandoprevisto, adottate
in relazioneai rischi connessi alleproprie lavorazioni in
cantiere;
h)
le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal
Psc quando previsto;
i)
l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti
ai lavoratori occupati in cantiere;
l)
la documentazione in merito all’informazione ed alla
formazione fornita ai lavoratori occupati in cantiere;
Ove non sia prevista la redazione del Psc, il Pss (piano di
sicurezza sostitutivo), quando previsto, é integrato con gli
elementi del Pos.
Il datoredi lavorodell’impresa affidataria
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria ai sen-
si dell’articolo 97, comma 1, del decreto legislativo
09/04/2008, n. 81, verifica le condizioni di sicurezza
dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e
delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordina-
mento. Fra queste deve anche verificare la congruenza
del piano operativo di sicurezza (POS) delle imprese
esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione
dei suddetti piani operativi di sicurezzaal coordinatore
per l’esecuzione.
La definizione d’impresa affidataria è riportata all’arti-
colo 89, comma 1, lettera i). Si riporta di seguito:
“im-
presa titolare del contratto di appalto con il committente
che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di
imprese subappaltatrici odi lavoratori autonomi.Nel caso
in cui il titolare del contratto di appalto sia un consorzio
tra imprese che svolga la funzione di promuovere la par-
tecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici
o privati, anche privo di personale deputato all’esecuzio-
ne dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata
assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto
individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei la-
vori comunicato al committente o, in caso di pluralità di
imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata
nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sem-
pre che abbia espressamente accettato tale individuazio-
ne”.
Il coordinatoreper l’esecuzionedei lavori
Ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera f), viene for-
nita ladefinizionedel coordinatoreper l’esecuzionedei
lavori che è il coordinatore inmateria di sicurezza e di
salute durante la realizzazione dell’opera. E’ il sogget-
to incaricato, dal committente o dal responsabile dei
lavori, dell’esecuzione dei compiti previsti dall’artico-
lo 92 del decreto legislativo n. 81/2008, che non può
essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed
esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione (Rspp)) da lui de-
signato. Le incompatibilitàdi cui al precedenteperiodo
non operano in caso di coincidenza fra committente e
impresa esecutrice.
Ai sensi dell’articolo92, comma1, letterab), del decre-
to legislativo 09/04/2008, il coordinatore per l’esecu-
zione dei lavori
“verifica l’idoneità del piano operativo di
sicurezza, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicu-
randone lacoerenzaconquest’ultimo,oveprevisto, adegua
il piano di sicurezza e di coordinamento, ove previsto, e il
fascicolodell’opera, in relazione all’evoluzione dei lavori e
alle eventuali modifiche intervenute, valutando le propo-
stedelle imprese esecutrici dirette amigliorare la sicurez-
za in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino,
se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza”.
Notabene
Decreto legislativo n. 81/2008–articolo 100
Comma3: i datori di lavorodelle imprese esecutrici e
i lavoratori autonomi sono tenuti ad attua-
re quanto previsto nel piano di sicurezza
e coordinamento e nel piano operativo di
sicurezza.
Comma4: i datori di lavoro delle imprese esecutrici
mettono a disposizione dei rappresentanti
per la sicurezza copia del piano di sicurez-
za e di coordinamento e del piano operati-
vo di sicurezza almeno dieci giorni prima
dell’iniziodei lavori.
Decreto legislativo n. 81/2008–articolo 101
Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa
esecutrice trasmette il proprio piano operativo di si-
curezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica
della congruenza rispettoal proprio, lo trasmetteal co-
ordinatore per l’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo
l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effet-
tuate tempestivamente e comunque nonoltre15gior-
ni dall’avvenuta ricezione.
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