InformaImpresa 19/2014 - page 6

manutenzione dell'impianto a partire dal 15 ottobre
2014,ma può farlo anche prima.
Nelle istruzioni per lacompilazionedel Librettovi sono
indicazioni specifiche per le singole schede/sezioni.
ISPEZIONI:
i criteri, leprioritàe le frequenzedelle ispe-
zioni sugli impianti termici indicati dal Regolamento
sono ripresi dall’art. 9 del D.P.R. 74/2013. In partico-
lare sono da sottoporre ad ispezione gli impianti per i
quali non sia stato trasmesso all’Autorità Competente
(Provincia/Comune), entro i termini stabiliti, ilRapporto
di controllo di efficienza energetica. Se i rapporti però
vengono inviati al Catasto inRegione come può essere
gestito l'invio all'Autorità Competente? Crediamo pos-
sa esserci un errore nella D.G.R.V. all’art. 14 visto che
l'art. 8 del D.P.R. 74/2014 parla di indirizzo indicato
dallaRegionee l'art. 9parladi "impianti per cui non sia
pervenuto il rapportodi controllodi efficienza energe-
tica o per i quali in fase di accertamento siano emersi
elementi di criticità“. Oppure la D.G.R.V. intende che la
Regione è anche essaAutorità Competente?
R:
Nessun errore all’art. 14 delle disposizioni attuati-
ve del D.P.R. 74/2013: al Catasto Regionale accedono
anche le Autorità Competenti, limitatamente alla loro
competenza territoriale e possono procedere all’accer-
tamentodei Rapporti di Controllo trasmessi.
TRASPARENZA PRIORITA’ VERIFICHE:
posto che il Ca-
tasto sia accessibile alle Autorità Competenti, come è
possibile avere trasparenza sul fatto che le verifiche
vengano svolte secondo le priorità dell’art. 14?
R:
Le Autorità Competenti danno attuazione alla fun-
zione delegata secondo le regole stabilite dalla Regio-
ne.
TRASMISSIONE RAPPORTI:
sino all’attivazione del Ca-
tasto come è possibile dire quali siano gli impianti per
i quali non sia stato trasmesso all’AutoritàCompetente,
entro i termini stabiliti, il Rapportodi controllo?
R:
A partire da gennaio 2015 il Catasto verrà imple-
mentatoed afine anno conterrà lenecessarie informa-
zioni per poter procedere agli accertamenti / ispezio-
ni. Nel transitorio, inevitabile, si possono fare ispezioni
ovunque, non è vietato ispezionare anche chi ha invia-
to il Rapportodi Controllo.
RICHIESTA INTERPRETAZIONE DEFINIZIONI:
D.Lgs.
192/2005 art.2, comma2 l-tricies "impianto termico":
“impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizza-
zione invernale o estiva degli ambienti, con o senza pro-
duzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal
vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali si-
stemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione del ca-
lore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. So-
no compresi negli impianti termici gli impianti individuali
di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici
apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscalda-
mento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se
fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quan-
do la somma delle potenze nominali del focolare degli
apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è
maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti
termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione
di acqua calda sanitaria al serviziodi singole unità immo-
biliari ad uso residenziale ed assimilate.”
Inquesta formulanonè chiaro comepossanoessere ri-
tenuti gli apparecchi individuali di raffrescamento (i.e.
split). Parere dello scrivente è che non debbano inten-
dersi impianti termici vista l’esplicita inclusione degli
impianti individuali di riscaldamento, come fosse im-
plicita altrimenti l’esclusione di tutti gli apparecchi ed
impianti individuali.
R:
Gli split sono impianti termici finoamodificadell’art.
2, comma2 l-tricies.
COSTI E BOLLINI:
il D.P.R. 74/2013 art. 10, comma 3,
lett. c) prevede la possibilità per le Regioni di stabilire
un contributo da parte dei responsabili degli impianti,
daarticolare inbaseallapotenzadegli impianti, secon-
domodalità uniformi su tutto il territorioRegionale, al
fine di assicurare la copertura dei costi necessari per
l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti
termici, nonchéper gli accertamenti e le ispezioni sugli
impianti stessi. Lo scrivente ritiene che solo laRegione
possa stabilire un contributo e quindi qualsiasi forma
di maggiore costo richiesta dall’Autorità Competente
sia da considerarsi illegittima.
R:
La questione della legittimità o meno dei “Bolli-
ni”, attualmente in essere, la può definire con certez-
za solamente un procedimento giudiziario; dal 12 lu-
glio 2013 è vigente il D.P.R. 74 che all’art. 10 consen-
te alle Regioni di disciplinare alcuni aspetti; laD.G.R.V.
1363/2014 al p.to5 stabiliscedi “rinviare a successivo
provvedimento l’eventuale proposta” dell’applicazione
del contributo, che inogni casodovràessereapprovato
con legge dal ConsiglioRegionale.
IMPIANTI SENZA NORMA UNI PER IL CONTROLLO
ENERGETICO:
può darsi che mi sia perso la parte del-
la Deliberazione che lo esplicita, ma mi è parso che
manchi il rinvio e l’esenzione dell’invio del Rapporto
per quegli impianti (i.e. impianti di raffrescamento a
pompa di calore) che non hanno una norma UNI per
valutare l’efficienza.
R:
La Deliberazione 1363/2014 non tratta la questio-
neevidenziataquindi non si èpersonulla; i nuovi Rap-
porti di controlloTipo1, 2, 3, 4entrano inusoobbliga-
toriodal 15ottobre2014; è ilMinisterodelloSviluppo
Economico che deve fornire tempestive indicazioni in
merito e non laRegione.
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