naria e straordinaria, è applicabile l’aliquota del 10%.
Le cessioni di beni finiti da destinare invece agli inter-
venti di manutenzione ordinaria e straordinaria devo-
noessereeffettuate applicando l’aliquotaordinariadel
22%.
Sono inoltre soggetti all’aliquota agevolata del 10%
gli interventi dimanutenzioneordinariae straordinaria
eseguiti su “fabbricati a prevalente destinazione abita-
tiva privata”. I medesimi interventi effettuati su fabbri-
cati chenon rientrino traquelli sopramenzionati, sono
soggetti all’aliquota del 22%.
Al fine di determinare correttamente l’aliquota da ap-
plicareènecessarioquindi porreparticolareattenzione
nel definire gli interventi edilizi eseguiti sui fabbricati.
ACCORDI DI RIDUZIONEDEI CANONI DI LOCAZIONE
-ART.19
Gli accordi di sola riduzione del canone, di un contrat-
to di affitto già esistente, possono essere registrati in
esenzione da imposta di bollo e di registro.
DEDUZIONE IRPEFPERL’ACQUISTOOLACOSTRUZIONE
DI IMMOBILIABITATIVI DESTINATIALLALOCAZIONE
-ART.21
Alle
personefisichenonesercenti attività commerciale
che, dal 01.01.2014 al 31.12.2017,
acquistano immo-
bili abitativi, nuovi o ristrutturati
, da impresedi costru-
zione o ristrutturazione, da cooperative edilizie o dalle
ditte che hanno effettuato gli interventi edilizi, per poi
concederli in locazioneentro seimesi, per almenootto
anni continuativi, è riconosciuta una deduzione Irpef
dal reddito complessivo, pari al 20% del prezzo di ac-
quisto risultante dall’atto di compravendita, nel limite
massimo di spesa di 300mila euro (per una deduzione
massima, quindi, di 60mila euro).
La deduzione va ripartita in otto quote annuali di pari
importo (almassimo7.500 euro all’anno).
L’agevolazione spetta anche in caso di costruzione in
appalto di un’abitazione su un’area edificabile già pos-
seduta, in riferimento alle relative spese per le presta-
zioni di servizi rese dall’impresa che esegue i lavori.
1. Caratteristichedell’immobile
oggettodell’agevolazione
La deduzione spetta a condizione che:
- l’unità immobiliare siaadestinazioneabitativa, enon
sia classificata nelle categorieA/1, A/8, A/9;
- l’unità immobiliare consegua prestazioni energeti-
che certificate in classeAo B in base alla normativa
nazionale o regionale;
- l’unità immobiliare siadestinataalla locazione, entro
6 mesi dall’acquisto o dall’ultimazione dei lavori di
costruzione;
- la locazione abbia una durata di almeno 8 anni con-
tinuativi. Il diritto alladeduzionenonvienemeno se,
prima dello spirare del termine suddetto, il contratto
si risolvepermotivi non imputabili al locatoreeden-
troun anno, viene stipulatounnuovo contratto;
- il conduttore ed il locatore non siano legati da un
rapportodi parentela di primogrado;
- il canone di locazione non sia superiore a quello de-
finitoper i contratti a canone concordatoonella con-
venzione tipo di cui all’art. 18 del DPR 380/2001,
stipulato per il rilascio della licenza a costruire re-
lativamente agli interventi di edilizia abitativa con-
venzionata o dai contratti a canone speciale (art. 3,
comma114, Legge350/2003);
- l’unità immobiliare non sia ubicata in zona E, ovvero
in zone destinate aduso agricolo.
La deduzione spetta anche in caso di acquisto di più
unità immobiliari dadestinarealla locazione, fermo re-
stando il limitemassimodi spesa di 300.000 euro.
La deduzione,
da ripartire in 8 rate annuali di pari im-
porto
, decorredal periodod’impostadi stipuladel con-
trattodi locazioneenonè cumulabile con altre agevo-
lazioni fiscali sullemedesime spese.
Le disposizioni attuative saranno definite da un appo-
sitodecreto.
CONTRATTI DI GODIMENTODI IMMOBILI
ESUCCESSIVAALIENAZIONE -ART.23
L’art. 23 del Dl 133 ha introdotto nel nostro ordina-
mento la nuova fattispecie contrattuale del “rent to
buy”. Trattasi di una particolare tipologia di contratto
con il quale il conduttore e potenziale acquirente ac-
quisisce la disponibilità immediata dell’immobile ed il
dirittoall’acquistoentrouna certadata, con lo scompu-
todelle rate pagate a titolodi locazione.
Il contrattodi “rent tobuy”se redattoper attopubblico
o scrittura privata autenticata, è soggetto alla trascri-
zione ai sensi dell’art. 2645-bis c.c.
La trascrizione tutela l’acquirente per un massimo di
10 anni.
Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento di
un numero di canoni pari ad almeno 1/20 del numero
complessivodegli stessi.
In caso di inadempimento per cause imputabili al con-
cedente, lo stesso deve restituire i canoni imputati al
corrispettivo,maggiorati degli interessi.
Se parte inadempiente è il conduttore, il concedente
ha diritto alla restituzione dell’immobile e salvo diver-
sa pattuizione tra le parti, a trattenere i canoni a titolo
di indennità.
Incasodi fallimentodel concedente il contrattodi“ren-
to to buy” prosegue, fatta salva l’applicazione dell’art.
67, comma3, RDn. 267/42.
La revocatoria non è esperibile se il contratto:
- è stato trascritto;
- è stato concluso al giustoprezzo;
- ha per oggetto immobili adibiti ad abitazione prin-
cipale dell’acquirente o di suoi parenti ed affini en-
tro il 3° grado ovvero immobili ad uso non abitativo
destinati a costituire la sede principale dell’attività
dell’impresa acquirente.
Nel casodi fallimentodel conduttore, il curatore, senti-
to il parere del comitato dei creditori, valuterà l’oppor-
tunità di continuare omeno il rapporto. Se il curatore
decide di sciogliere il contratto, il concedente avrà di-
ritto alla restituzione dell’immobile ed a trattenere i
canoni a titolodi indennità.
INCENTIVI SUVEICOLIABASSEEMISSIONI -ART.39
Sono statemodificate le condizioni per la fruizionedel
contributodapartedei soggetti che acquistanounvei-
colonuovodi fabbrica a basse emissioni e consegnano
alla rottamazione un vecchio veicolo di cui siano pro-
prietari. Il decreto in esame prevede un contributo:
- fino al 20%del prezzodi acquisto, nel 2013 e2014,
con unmassimo di 5.000 euro, per i veicoli a basse
emissioni complessive che producono emissioni di
CO2non superiori a50g/km;
- fino al 15% del prezzo di acquisto, nel 2015, con un
massimodi 3.500euro, per i veicoli abasseemissio-
ni complessive che producono emissioni di CO2 non
superiori a50g/km;
- fino al 20%del prezzodi acquisto, nel 2013 e2014,
con unmassimo di 4.000 euro, per i veicoli a basse
emissioni complessive che producono emissioni di
CO2non superiori a95g/km;
- fino al 15% del prezzo di acquisto, nel 2015, con un
massimodi 3.000euro, per i veicoli abasseemissio-
ni complessive che producono emissioni di CO2 non
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InformaImpresa
Venerdì
14
novembre
2014