InformaImpresa 21/2014 - page 5

superiori a95g/km;
- fino al 20%del prezzodi acquisto, nel 2013 e2014,
con unmassimo di 2.000 euro, per i veicoli a basse
emissioni complessive che producono emissioni di
CO2non superiori a120g/km;
- fino al 15% del prezzo di acquisto, nel 2015, con un
massimodi 1.800 euro, per i veicoli abasse emissio-
ni complessive che producono emissioni di CO2 non
superiori a120g/km.
Il contributo spettaper i veicoli acquistati edanche im-
matricolati apartiredalladatadi operativitàdellapiat-
taformadi prenotazionedei contributi, resanotapergli
anni 2014 e 2015 sul sito web
, e
fino al 31.12.2015.
A fronte dell’acquisto del nuovo veicolo deve essere
consegnatoalla rottamazioneunveicologiàposseduto
(anche in leasing), dellamedesima categoria di quello
acquistato.
Non è più necessario che il veicolo consegnato per la
rottamazione:
- sia intestato da almeno 12mesi dalla data di acqui-
stodi quellonuovo;
- risulti immatricolato almeno 10 anni prima rispetto
all’acquistodel nuovomezzo.
Il contributo viene riconosciuto dal venditoremedian-
te compensazione con il prezzo di vendita. Le case co-
struttrici rimborseranno il venditore e recupereranno il
contributo quale credito d’imposta attraverso l’istituto
della compensazione.
FISCO
22
Redditi.Acconti d’imposta2014. Il 1°
dicembre scade la seconda rata.
Entro il prossimo 1.12.2014 (il 30.11 cade di domeni-
ca) va effettuato il versamento della seconda o unica rata
dell’acconto delle imposte relative al reddito e al valore
della produzione 2014.
Entro il prossimo 1.12.2014 (il 30.11 cade di domeni-
ca) va effettuato il versamento della seconda o unica
rata dell’acconto IRPEF, IRES, IRAP, cedolare secca, IVIE
e IVAFE, maggiorazione IRES per le società di comodo
e imposta sostitutiva per i contribuenti minimi dovu-
te sul reddito / valore della produzione conseguito nel
2014.
Come di consueto, l’acconto può essere determinato
con il metodo storico oppure con il metodo previsio-
nale.
METODOSTORICO
L’ammontare dell’acconto 2014 è determinato in ba-
se all’importo evidenziato nel rigo
“Differenza”
o
“IRES
dovuta o differenza a favore del contribuente”
del mod.
UNICO 2014 ovvero nel rigo
“Totale imposta”
del mod.
IRAP2014.
METODOPREVISIONALE
Qualora si presuma di conseguire un
reddito2014 in-
feriore rispetto al 2013
, è possibile utilizzare il meto-
do revisionale, al fine di
versare un acconto inferiore
rispetto a quello che risulterebbe seguendo il metodo
storico.
ACCONTO IRPEFPERSONEFISICHE
I soggetti Irpef devono versare l’acconto delle imposte
dovute per l’esercizio2014 entro il 1° dicembre2014.
L’acconto irpef è pari al 100% dell’Irpef dovuta di cui
al rigo RN33 “Differenza” del Modello UNICO 2014
Persone fisiche, salvo non si rientri in uno dei casi per
i quali è previsto l’obbligo di ricalcolo dell’acconto, te-
nendo conto che, se l’importodel rigoRN33 è:
- pari a€51,65 : non è dovutonessun acconto;
- tra € 51,65 e € 257,52, l’acconto è dovuto nellami-
sura del 100% e va versato in unica soluzione entro
il 1° dicembre prossimo;
- da€257,52, l’acconto calcolato va versato indue ra-
te:
- laprima (40%del 100%), entro il termineper il ver-
samentodel saldodelle imposte sui redditi dell’anno
precedente;
- la seconda, entro il 1° dicembre2014
calcolataper
differenza tra il 100% di rigo RN33 e la prima rata
versata agiugno/luglio/agosto.
1.Casi particolari
Inpresenzadi particolari fattispecieche si esamineran-
no subito sotto:
- èobbligatorioprocedereal c.d.“ricalcolodell’acconto
2014”;
- può risultare conveniente determinare l’acconto
2014 con ilmetodoprevisionale.
Si rammenta che nel quadroRNdelmod. UNICO2014
PFèpresente ilnuovoprospetto“Acconto2014”riserva-
to all’indicazione dell’acconto 2014 risultante dall’ap-
plicazione del metodo storico (anche se il contribuen-
te ha scelto il metodo previsionale), nonché, in caso di
rideterminazionedello stesso, del reddito, dell’imposta
netta e dell’importo “differenza” rideterminati.
a) Detrazione per carichi di famiglia soggetti non re-
sidenti
Per effetto dell’art. 1, comma 526, Finanziaria 2013,
che ha integrato il comma 1324 dell’art. 1, Finanziaria
2007, la detrazione per carichi di famiglia a favore dei
soggetti non residenti non assume rilevanza per la de-
terminazione dell’acconto IRPEF2014.
Di conseguenza, utilizzando ilmetodo storico, è neces-
sario considerare, quale impostadel periodopreceden-
te (2013), quella che si sarebbedeterminata inassenza
dell’agevolazione.
b) Esenzione IRPEF lavoratori transfrontalieri
L’esenzione IRPEF per i redditi di lavoro dipendente
conseguiti dai soggetti residenti in Italia che prestano
l’attività lavorativa, in via continuativa e come ogget-
to esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera
ed in altri Stati limitrofi, è stata prorogata per il 2013
dall’art. 1, comma549, Finanziaria2013, con la confer-
ma della franchigia di esenzione pari a € 6.700 ed in-
trodottaa regimedal 2014adoperadell’art. 1, comma
175, Finanziaria2014.
Per la determinazione dell’acconto IRPEF 2014, tutta-
via, ai sensi dell’art. 1, comma204, Leggen. 244/2007,
va considerata l’imposta che si sarebbe determinata
senza tale agevolazione, ossia considerando assogget-
tato a tassazione l’intero redditodel frontaliero.
c) Immobili locati a inquilini disagiati
Il reddito dei fabbricati degli immobili locati ad inqui-
lini che possono beneficiare della sospensione legale
degli sfratti ex art. 1, DL n. 158/2008, non concorre
alla formazione del reddito imponibile del proprieta-
rio per tutta la durata del periodo di sospensione che
l’art. 1, comma 412, Legge n. 228/2012 ha prorogato
al 31.12.2013. Considerato che:
- l’art. 29, DL n. 216/2011, che ha prorogato det-
ta agevolazione per il 2012, prevedeva la necessi-
tà di considerare, quale imposta del periodo prece-
dente, quella che si sarebbe determinata in assenza
dell’agevolazione;
- l’art. 4, comma 8, DLn. 150/2013, che ha prorogato
il termine di esecuzione delle procedure di sfratto al
31.12.2014, disponecheai fini delladeterminazione
dell’acconto IRPEF 2015 non si tiene conto dell’age-
InformaImpresa
5
Venerdì
14
novembre
2014
1,2,3,4 6,7,8
Powered by FlippingBook