800.000,00 euro per i comuni veneti che predispongono il Piano di illuminazione, effettuano interventi di bonifica e adeguamento degli impianti esistenti o per i nuovi impianti di illuminazione stradale
Pubblicata nel Bollettino della Regione del Veneto n. 17 del 28/02/2012, la Deliberazione della Giunta regionale n. 2403 del 29/12/2011, riguardante la “Legge regionale 07/08/2009, n. 17. Contributi per la predisposizione dei Piano dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso (PICIL), per gli interventi di bonifica e adeguamento degli impianti alle norme vigenti e per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione pubblica e di illuminazione stradale. Impegno fondi a favore dei comuni del Veneto”.
La legge regionale 17/2009, stabilisce all’articolo 10 che la Regione conceda contributi ai Comuni per la predisposizioni del Piano dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso, per gli interventi di bonifica e adeguamento degli impianti alle norme vigenti e per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione pubblica e di illuminazione stradale.
La Giunta Regionale con questa delibera impegna euro 800.000,00 a favore dei Comuni del Veneto che hanno presentato o presenteranno istanza per gli interventi sopra citati.
Con al delibera viene inoltre dato incarico alla Direzione Ambiente – Unita Complessa Tutela Atmosfera dell’esecuzione della delibera stessa e dell’erogazione dei contributi a favore dei Comuni, con appositi provvedimenti secondo i criteri individuati ai sensi dell’articolo 10, punto 3 della legge regionale 17/2009.
Legge regionale 07/08/2009, n. 17 - Art. 10 - Contributi regionali
1. La Regione concede contributi ai comuni per la predisposizione dei PICIL.
2. La Regione concede contributi ai comuni per gli interventi di bonifica e adeguamento degli impianti alla presente legge e per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione pubblica e di illuminazione stradale, secondo le disposizioni di cui alla presente legge.
3. Con provvedimento della Giunta regionale da approvarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, sono disposti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2.