Acconti di novembre 2011 – IRES
L’acconto IRES dovuto dalla società di capitali per il 2011 è pari al 100% dell’importo esposto al rigo “RN17 – IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello UNICO SC 2011.
Si possono verificare le seguenti situazioni:
ü rigo RN17 inferiore a 21 euro: l’acconto non è dovuto
ü rigo RN17 di importo compreso tra 21 e 257 euro: l’acconto deve essere versato in unica soluzione entro l’11° mese dell’esercizio (quindi entro il prossimo 30 novembre 2011 se l’esercizio è coincidente con l’anno solare)
ü rigo RN17 superiore a 257 euro: l’acconto deve essere versato in due rate:
§ la prima, pari al 40%, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte
§ la seconda, pari al 60%, entro l’11° mese dell’esercizio (quindi entro il prossimo 30 novembre 2011 se l’esercizio è coincidente con l’anno solare).
SRL IN REGIME DI TRASPARENZA FISCALE
Per trasparenza fiscale si intende il regime di tassazione dei redditi in base al quale il reddito prodotto dal soggetto trasparente è imputato ai soci o agli associati, in misura pari alla loro percentuale di partecipazione agli utili.
E’ il regime naturale e inderogabile per i soggetti indicati nell'art. 5 del TUIR (società di persone, società di fatto, associazioni senza personalità giuridica) la cui attività è diretta all'esercizio in forma associata di arti e professioni.
Inoltre, tale regime può essere adottato anche da parte delle società di capitali in possesso di determinati requisiti, come previsto dagli articoli 115 e 116 del TUIR, previa apposita opzione con validità triennale.
In caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale da parte di società di capitali, con riferimento al versamento degli acconti IRES si possono presentare le seguenti casistiche:
1. Opzione dal 2011
Se la società opta per il regime di trasparenza fiscale dal 2011, inviando l’apposita
comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 31.12.2011, l’acconto IRES 2011 deve essere calcolato senza tenere conto del regime di trasparenza, prendendo quindi come base di calcolo l’imposta 2010, determinata in vigenza del regime ordinario.
Nel caso in cui la società decida di adottare il metodo previsionale, si dovrà stimare l’imposta dovuta come se l’adesione al regime non si fosse verificata.
La società, inoltre, dovrà attribuire l’acconto IRES 2011 ai soci, in proporzione alle loro rispettive quote di partecipazione. Tale acconto sarà scomputato dall’IRPEF dovuta dai soci sul reddito 2011, che sarà loro imputato per trasparenza e dichiarato nel modello UNICO PF 2012.
2. Esercizio in corso di validità dell’opzione
L’acconto IRES 2011 non è dovuto da parte delle società che si collocano all’interno del triennio di vigenza del regime di trasparenza fiscale (opzione esercitata per i trienni 2009-2011 ovvero 2010-2012).
I soci, invece, tenuti al versamento dell’acconto, hanno la possibilità di calcolarlo con il metodo storico o previsionale, tenendo conto del regime di trasparenza adottato.
3. Rinnovo dell’opzione per il triennio 2011-2013
Le società che avevano optato per il regime di trasparenza fiscale per il triennio 2008-2010 e intendono rinnovare l’opzione anche per il triennio 2011-2013, inviando l’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 31.12.2011, non devono versare alcun acconto IRES per il 2011.
4. Mancato rinnovo dell’opzione per il triennio 2011-2013
Le società che avevano optato per il regime di trasparenza fiscale per il triennio 2008 2010 e non intendono più rinnovare l’opzione, devono determinare l’acconto IRES per il 2011 prendendo come base l’imposta “virtuale” IRES che sarebbe stata dovuta per il 2010 in assenza di opzione. In sostanza:
§ la società deve commisurare l'acconto 2011 sull'imposta corrispondente al reddito prodotto nel periodo precedente imputato per trasparenza ai soci
§ i soci determinano l'acconto sulla base dell'imposta corrispondente al reddito dichiarato nel periodo precedente, al netto di quello agli stessi imputato per trasparenza dalla società
L’acconto deve essere versato con riferimento alle scadenze ordinarie.
Pertanto, in caso di versamento rateale, sulla prima rata, il cui pagamento doveva essere effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte, deve essere calcolato il ravvedimento operoso.
La seconda rata, invece, scade il 30.11.2011.
5. Decadenza dal regime di trasparenza fiscale
Quando la decadenza dal regime di trasparenza fiscale avviene in un momento anteriore alla chiusura del primo esercizio di applicazione del regime di trasparenza, l’insufficiente versamento degli acconti:
- non è sottoposto a sanzioni se l’opzione è già stata comunicata all’Agenzia delle Entrate: in questo caso il contribuente ha la possibilità di effettuare i versamenti integrativi
- entro i termini ordinari, oppure
- entro 30 giorni dal verificarsi della causa di decadenza, se i termini ordinari sono già scaduti
- è sottoposto a sanzioni se l’opzione non è già stata comunicata all’Agenzia delle Entrate.
Se la decadenza dal regime di trasparenza fiscale avviene negli esercizi successivi al primo, gli insufficienti acconti possono essere integrati senza incorrere in sanzioni.
MODALITA’ DI VERSAMENTO
Il versamento del secondo acconto IRES deve essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2011, a mezzo modello F24, utilizzando il codice tributo “2002” e indicando l’anno di imposta 2011.