ACCONTI DI NOVEMBRE 2020
La risposta alla domanda è senz’altro affermativa ma a determinate condizioni.
Per raggiungere l’obiettivo, il DL n. 104 del 14.08.2020 (Decreto Agosto) ha introdotto una proroga del secondo acconto delle imposte che di fatto concede un po’ più di respiro a chi è stato colpito dagli effetti economici provocati dalla pandemia.
La misura non vale per tutti: l’articolo 98 del DL Agosto prevede l’applicazione della proroga al 30.04.2021 del versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’irap solo a chi ha subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (1/3) nel 1° semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Sono poi necessari ulteriori requisiti per accedere alla proroga al 30.04.2021: la disposizione interessa infatti i soli soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (indici sintetici di affidabilità) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice (€ 5.164.569).
La proroga viene estesa anche ai soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA, compresi coloro che adottano i regimi agevolati dei “minimi” o “forfettario”.
Il rinvio riguarda anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano gli anzidetti requisiti e che dichiarano i redditi per “trasparenza”. In altre parole, possono avvalersi della proroga, anche i soci delle società di persone, i collaboratori di un’impresa familiare ed i soci delle Srl che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale.
Un’altra importante novità in tema di acconti di imposta è quella introdotta dal Decreto Liquidità che stabilisce la non applicazione delle sanzioni nei casi di omesso/insufficiente versamento degli acconti di imposta sul reddito (Irpef ed Ires) e dell’Irap nei casi in cui, anche a seguito di applicazione del metodo previsionale, la misura degli acconti versati sia pari almeno all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione presentata per il periodo di imposta 2020.
La proroga in questione non riguarda i versamenti Inps a percentuale (quota eccedente il minimale).
Il Decreto “Ristori bis” DL 149/2020 è tornato sull’argomento:
- confermando la non applicazione della proroga ai contributi Inps;
- confermando quanto esposto per i contribuenti con domicilio fiscale o sede operativa nella zona GIALLA (ad oggi il Veneto).
Il Decreto introduce anche delle novità ed in particolare:
ZONA ARANCIONE: possono beneficiare della proroga i soggetti Isa che svolgono attività di gestione di ristoranti con domicilio fiscale o sede operativa nelle ZONE ARANCIONI, a prescindere dal calo di fatturato.
ZONA ROSSA: possono beneficiare della proroga i soggetti Isa che svolgono attività economiche di cui all’allegato 1 e 2 del D.L. con domicilio fiscale o sede operativa nelle ZONE ROSSE, a prescindere dal calo di fatturato.