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Accordo Regionale 14.12.2010. Bilateralità Veneta dal 2011: nuove quote e modalità di versamento Ebav

E’ stato ratificato L’Accordo Interconfederale Regionale sul nuovo assetto dal 2011 della bilateralità veneta, siglato dalle Organizzazioni artigiane e sindacali il 14 dicembre u.s.

E’ stato ratificato L’Accordo Interconfederale Regionale sul nuovo assetto dal 2011 della bilateralità veneta, siglato dalle Organizzazioni artigiane e sindacali il 14 dicembre u.s.

Il nuovo Accordo armonizza il sistema di contribuzione all’Ebav vigente fino a tutto il 2010 con le disposizioni previste dagli Accordi Interconfederali Nazionali sulla bilateralità. Tali accordi nazionali dispongono quote minime di contribuzione agli Enti Bilaterali e nuove modalità di versamento, a decorrere dal 2011 e a valere su tutto il territorio nazionale.

Fermo restando le quote per NRS, le quote di primo livello e le quote di 2° livello così come fissate dagli Integrativi regionali di settore, il nuovo Accordo Regionale aggiorna l’entità della quota destinata al fondo Sicurezza/RTLS come previsto dalla relativa Intesa Regionale del 21 ottobre scorso, ed aggiunge le nuove quote previste dagli Accordi nazionali sulla “rappresentanza” e sul funzionamento dell’EBNA (Ente Bilaterale Nazionale per il coordinamento degli Enti bilaterali regionali).

Circa le modalità di versamento, dal 2011 tutte le quote di contribuzione Ebav dovranno essere versate solamente tramite il modello F24, con il quale già si pagano i contributi previdenziali e le ritenute IRPEF.

Dal punto di vista operativo, si continuerà ad utilizzare il modello B01, aggiornato con le nuove quote di contribuzione, ma che diventa di fatto esclusivamente una denuncia mensile telematica.

Dal mese di febbraio si dovrà inviare il nuovo modello  B01 ad Ebav e ad inserire sul modello F24 il totale delle contribuzioni da versare e relative al mese precedente.

Attenzione che le contribuzioni Ebav relative al mese di dicembre 2010, essendo di competenza ancora del 2010, dovranno essere versate con le modalità precedentemente in essere.

Pubblichiamo di seguito la sintesi con la quale la Confartigianato Regionale del Veneto illustra il nuovo Accordo Regionale e, a seguire, il testo dello stesso Accordo completo delle tabella delle contribuzioni Ebav a valere dal gennaio 2011.

 

SINTESI DEI CONTENUTI DELL’ACCORDO REGIONALE DEL 14 DICEMBRE 2010 PREDISPOSTA DALLA FEDERAZONE REGIONALE, CONFARTIGIANATO VENETO

Il mese di gennaio segna un’importante novità per quanto concerne il versamento delle quote dovute ad Ebav. Infatti dal 1 gennaio 2011 è entrato in vigore l’accordo interconfederale regionale siglato dalla Confartigianato del Veneto e dalle altre parti costituenti, che, secondo le indicazioni degli specifici accordi nazionali, ne ha previsto il versamento solamente attraverso il modello F24, con cui già si pagano i contributi previdenziali e le ritenute IRPEF.

Tali quote affluiranno all’Ente Bilaterale nazionale che provvederà a ristornarli  direttamente ad Ebav: una modalità questa adottata da tutti gli enti bilaterali delle altre regioni. Questa evoluzione ha comportato anche modifiche per quanto concerne gli adempimenti nei confronti di Ebav.

E’ terminata infatti l’era del supporto cartaceo: le imprese dovranno utilizzare in via esclusiva il supporto informatico messo a disposizione dall’Ente Bilaterale che gli permetterà di avere in via continuativa la denuncia dei lavoratori occupati. Tale adempimento è assolutamente vincolante tanto che nel caso di mancato invio di tale modello sarà precluso l’accesso alle prestazioni previste.

Innovazioni sono state prodotte anche sul piano del campo di applicazione, con un’ apertura alle imprese non artigiane e nel contempo si è prodotto un meccanismo semplificato per  il pagamento delle quote nel caso di orario ridotto da parte dei dipendenti.

Sempre con gennaio 2011 viene previsto un nuovo assetto ed una nuova entità delle quote di versamento, come previsto dalla tabella allegata. L’intesa regionale ha cercato di trovare il minore impatto possibile sulle imprese, derivante dalle indicazioni degli accordi nazionali che si sono susseguiti negli ultimi anni.

Attraverso l’introduzione di una quota di rappresentanza, rivolta anche ai non associati, un ruolo importante viene assunto dalle associazioni dell’artigianato: ciò va a premiare la loro ricerca costante di azioni a favore della categoria con risultati che si riversano indistintamente sugli associati e sui non associati.

Tali modifiche non intaccano l’autonomia della struttura e contemporaneamente viene preservata l’operatività dell’ente bilaterale artigianato veneto nei confronti delle imprese e dei lavoratori. L’accordo conferma infatti il sistema della bilateralità veneta e delle relazioni sindacali derivanti dall’accordo interconfederale regionale del 23 agosto 1989 e dagli accordi successivi.

Nulla cambia sotto il profilo dei servizi erogati da Ebav, sia di primo come di secondo livello.

La bilateralità artigiana diviene a tutti gli effetti un sistema volto a fornire  tutele aggiuntive ai lavoratori nell’ottica di un innovativo welfare negoziale che comprende anche prestazioni alle imprese.

Da gennaio 2011 saranno normalmente attivate le quote destinate alle sospensioni dei lavoratori dipendenti, con la previsione di una maggiore copertura temporale per taluni settori.

Viene oltremodo valorizzato il sistema della Sicurezza sul lavoro nell’artigianato veneto (COBIS) con la messa a disposizione alle imprese di nuovi servizi e di nuovi strumenti.

Vogliamo inoltre sottolineare il fatto che il nuovo accordo regionale consente di mettere in rete  la bilateralità veneta, che ha raggiunto un livello di eccellenza riconosciuto da tutti, con gli altri enti bilaterali regionali, candidandola ad essere, sempre più, punta di diamante dell’intero sistema bilaterale artigiano. Un modello che attraverso l’esperienza veneta diventa punto di riferimento anche per gli altri territori.

Un’opportunità che non doveva essere persa e che è stata tenacemente perseguita e sugellata con  l’intesa regionale citata in premessa.

Facciamo infine presente che le imprese non aderenti ad Ebav devono corrispondere ai propri dipendenti, dal 1 luglio 2010, la quota mensile (a titolo di EAR) di 25,00€, non assorbibili, in aggiunta alla retribuzione corrente: tale quota ha efficacia per tutti i settori dell’artigianato compresi nella sfera di applicazione dell’accordo già citato, con esclusione del solo settore edile. La sospensione dell’erogazione dei 25€, a seguito dell’adesione ad Ebav, non comporta immediatamente il diritto alle prestazioni previste.

ACCORDO REGIONALE 14 DICEMBRE 2010 SULLA BILATERALITA’ ARTIGIANA VENETA DAL 2011 E NUOVA TABELLA CONTRIBUZIONI EBAV GENNAIO 2011

Il giorno 14 dicembre 2010 presso la sede della Confartigianato del Veneto, in Marghera Venezia, si sono incontrate:

-  la CONFARTIGIANATO del Veneto, rappresentata dal presidente Claudio Miotto, assistito dal segretario regionale Luciano Braga, dal responsabile della divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e dal sig. Oscar Rigoni, funzionario del medesimo settore;

-  la CNA del Veneto, rappresentata dal presidente Oreste Parisato, assistito dal segretario generale regionale Mario Borin e dal responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Luigi Fiorot;

e

-  la CGIL regionale Veneto, rappresentata dal segretario generale Emilio Viafora, dal segretario regionale Patrizio Tonon e da Luciano Milan;

-  la CISL regionale Veneto, rappresentata dal segretario generale Franca Porto, dal segretario regionale Giulio Fortuni e da Giancarlo Pegoraro;

-  la UIL regionale Veneto, rappresentata dal segretario generale Gerardo Colamarco, dal  segretario regionale Grazia Chisin e da Giannino Rizzo.

Premessa

-  Considerato il complesso di accordi interconfederali nazionali che hanno delineato un nuovo assetto della bilateralità con la revisione delle quote e delle relative modalità di versamento;

-  Visto l’accordo interconfederale regionale del 21 settembre 2009 che aveva previsto, pur in presenza di detti accordi nazionali, una modifica delle regole della bilateralità veneta che valesse sino al 31 dicembre 2011;

-  Considerato che nell’incontro tra Segretari e Presidenti delle parti sociali firmatarie è stata raggiunta un’intesa per modificare gli assunti precedentemente condivisi nel 2009 accettando la previsione contenuta negli accordi interconfederali nazionali a favore di un unico meccanismo nazionale di raccolta delle quote attraverso EBNA;

-  Visto che le quote finora dovute alla bilateralità veneta sono previste sulla base della specifica contrattazione regionale (interconfederale e di categoria);

-  Visto che nell’incontro già citato è stata condivisa l’opportunità di rivedere le quote di versamento introducendo alcune fattispecie precedentemente non previste nella contrattazione regionale ma contenute nelle intese nazionali;

-  Viste le disposizioni nazionali che hanno previsto la facoltà delle intese regionali di prevedere importi superiori a quanto previsto  dagli accordi nazionali in materia;

-  Considerata la volontà delle parti di mantenere e salvaguardare le prestazioni a favore delle imprese e dei lavoratori;

-  Considerato l’accordo regionale del 21 ottobre 2010 sulla sicurezza negli ambienti di lavoro;

-  Vista la necessità di giungere ad una armonizzazione tra gli accordi nazionali e quanto previsto nelle pattuizioni fin qui applicate nella regione Veneto, mantenendo la contribuzione dei lavoratori a favore della bilateralità;

-  Considerata l’ipotesi di accordo siglata  il 1 dicembre 2010 che è stata posta a base della presente ratifica

Le parti sopra costituite hanno raggiunto

la seguente intesa:

Le premesse formano parte essenziale del presente accordo e qui si intendono integralmente trascritte.

 

A) ASSETTO DI EBAV E SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI

Le parti dichiarano che l’introduzione di un nuovo meccanismo di raccolta, così come descritto al punto B) che segue, non va a modificare il sistema della bilateralità veneta e delle relazioni sindacali derivanti dall’accordo interconfederale regionale del 23 agosto 1989 e dagli accordi successivi (nessuno escluso).

Più precisamente le parti intendono, fino alla riforma della bilateralità veneta

-  mantenere inalterato l’attuale assetto di Ebav derivante dagli specifici accordi interconfederali regionali che prevedono una contribuzione comune a tutti i settori e contribuzioni categoriali determinate dai contratti o accordi regionali di categoria;

-  mantenere la suddivisione tra le prestazioni di primo e secondo livello di EBAV alimentate da dette contribuzioni;

-  continuare ad affidare all’Ente i compiti di raccolta delle quote destinate a sostenere le nuove relazioni sindacali (nonché le  quote di rappresentanza derivanti dalle intese citate nel presente accordo) nei territori;

-  conservare i compiti di raccolta per le quote destinate al funzionamento del sistema della sicurezza nell’artigianato;

-  consentire la raccolta e la gestione di fondi di terzo livello;

-  conservare l’attuale assetto e la redistribuzione delle quote di funzionamento dell’ente.

Pertanto confermano la validità dello Statuto e del Regolamento di Ebav attualmente in vigore.

Vengono altresì confermati ed applicati tutti gli accordi interconfederali regionali che hanno delineato nel Veneto il sistema di relazioni sindacali oggi vigente a partire dall’accordo interconfederale regionale del 22 luglio 1988 e successivi accordi.

Pertanto con la presente intesa le parti intendono operare una armonizzazione delle quote e delle modalità di versamento contenuti dagli accordi interconfederali nazionali con quanto già previsto nel Veneto senza modificare le linee fondamentali della bilateralità veneta né la struttura e l’operatività dell’ente bilaterale artigianato veneto nei confronti delle imprese, dei lavoratori e delle parti socie.

 

B) SFERA DI APPLICAZIONE  

Il presente accordo si applica a tutte le imprese che rientrano nel campo di applicazione dei contratti collettivi stipulati, ai diversi livelli, dalle associazioni artigiane e dalle organizzazioni sindacali firmatarie il presente accordo.

Si applica altresì alle imprese non artigiane che non rientrano nel campo di applicazione dei contratti collettivi, come sopra specificato, qualora tale estensione sia regolata da una specifica pattuizione tra le parti firmatarie, a livello nazionale o territoriale.

Tale accordo non ha efficacia nei confronti delle imprese che rientrano nel campo di applicazione del CCNL artigianato e piccola e media impresa del settore edile.

Le parti invitano EBAV ad effettuare tempestivamente l’adeguamento dello statuto dell’Ente a tale disposizione.

 

C) NUOVE QUOTE E NUOVE MODALITA’ DI VERSAMENTO DAL 1 GENNAIO 2011 

1) A decorrere dal 1 gennaio 2011, in applicazione del verbale di accordo 30 giugno 2010 “Atto di indirizzo sulla bilateralità” siglato a livello nazionale e la delibera del Comitato esecutivo di Ebna del 12 maggio 2010, le quote dovute dalle imprese e dai lavoratori su base mensile ad Ebav vengono modificate come segue:

 

 

Aziende

Lavoratori

x) Rappresentanza imprese e nrs

2,66

/

y) Rappresentanza sindacale e nrs

1,04

0,55

z) Sicurezza e rappresentanza territoriale

1,56

/

k) Ente Bilaterale Nazionale

0,10

/

h)1 Livello

4,62

0,80

i) 2 Livello

quote variabili  a seconda del settore

 

Gli importi previsti alle lettere x), y) e k) sostituiscono quelli previsti dall’accordo interconfederale regionale del 21 settembre 2009 e dagli accordi precedenti.

Viene confermata l’entità del versamento della quota destinata al primo livello.

2)           Le parti, in attuazione dell’accordo interconfederale regionale del 21 settembre  2009 in cui  è stato previsto che il fondo sostegno al reddito, definito negli accordi nazionali, si articoli nel Veneto attraverso gli interventi di primo e di secondo livello, dichiarano che la suddivisione delle somme descritte al punto H) risponde alla previsione della delibera del Comitato esecutivo di Ebav del 12 maggio 2010.

3)           Le quote previste al punto 1, ad eccezione delle quote di secondo livello, potranno essere modificate solamente sulla base di accordi interconfederali regionali.

4)           Le quote previste per il secondo livello categoriale rimangono inalterate e seguiranno pertanto le previsioni dei contratti regionali di lavoro.  

5)           Relativamente alle quote di terzo livello si rimanda all’art.12.

6)           Il totale complessivo delle quote di versamento  previste a  far data dal 1 gennaio 2011 sono quelle stabilite  nell’allegato 1.

7)           Viene inoltre modificato come segue il sistema di versamento delle quote ad EBAV previsto dagli accordi fin qui vigenti:

a decorrere dal 1 gennaio 2011 le imprese opereranno il versamento dell’importo totale delle quote, previste all’allegato di cui al punto 1, a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori (trattenute sulla retribuzione), solamente attraverso il modello F24 (modello istituzionale per il versamento dell’IRPEF e dei contributi INPS ed INAIL) predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

I termini di versamento delle quote sono quelli previsti per il mod. F24.

Per il versamento delle quote di terzo livello saranno mantenuti i tempi e le modalità di raccolta regionale, sulla base del sistema in essere al 31 dicembre 2010. 

8)           Al fine di facilitare la predisposizione del modello F24, le imprese compileranno il mod. B01 attraverso il supporto informatico messo a disposizione da Ebav  in modo di determinarne l’esatta quota di versamento dovuta da ogni singola categoria.

9)           Le aziende dovranno altresì continuare ad inviare mensilmente ad Ebav il modello B01 (secondo le modalità previste dall’Ente) solamente quale denuncia dei lavoratori occupati. Il datore di lavoro è responsabile del mancato invio del modello B01. In caso di mancato invio di tale modello sarà precluso l’accesso alle prestazioni previste.

10)Tutte le  quote sono dovute per dodici mensilità e per ogni dipendente (quadro, impiegato, operaio, apprendista ivi compresi i contratti di inserimento e ad esclusione dei lavoranti a domicilio e dei lavoratori a chiamata) in forza nel mese di competenza.

11)Le quote sono dovute:

-  Sulla base dell’importo  intero nel caso di lavoratori a tempo pieno;

-  Sulla base dell’importo pari al 50% nel caso di lavoratori con orario di lavoro a part time superiore al 10% fino al 35% dell’orario contrattuale su base settimanale/mensile/annuale. Qualora l’orario pattuito superi il 35% sarà dovuta la quota intera.

-  La quota non sarà dovuta in ogni caso dai lavoratori con part time pari o inferiore al 10%:

-  Per i lavoratori per i quali le imprese sono tenute al versamento della quota intera, la stessa quota sarà versata solamente se l’imponibile fiscale del cedolino del mese sia almeno di 300,00 €.

-  Per i lavoratori per i quali le imprese sono tenute al versamento della quota ridotta pari al 50%, la stessa quota sarà versata solamente qualora l’imponibile fiscale del cedolino del mese sia almeno di 100,00 €.

12)Le parti convengono che sia confermato il terzo livello, così come previsto dal Regolamento attualmente in vigore. Convengono altresì che le quote di terzo livello, previste finora dalla contrattazione regionale, siano raccolte unicamente con le modalità previste da Ebav.

 

D) NUOVI ADEMPIMENTI DI EBAV IN RELAZIONE ALLA RACCOLTA  DEI VERSAMENTI TRAMITE EBNA 

1)           Le parti prendono atto delle seguenti indicazioni derivanti dal verbale del Comitato esecutivo di Ebna del 12 maggio 2010:

“le quote, versate secondo le modalità descritte ai punti precedenti, saranno raccolte da EBNA e confluiranno nel conto corrente denominato Veneto. Da tale conto corrente verranno trasferite in maniera automatica ad Ebav le quote relative al fondo al sostegno al reddito e le quote di rappresentanza sindacale  ivi compresa quella per il rappresentante territoriale sicurezza mentre le altre quote saranno destinate alla bilateralità nazionale”, secondo quanto previsto dalle intese vigenti.

2)           Considerata la specificità derivante dalla bilateralità veneta ed al fine di identificare le relative quote, le parti  indicano al Comitato esecutivo di Ebna quanto segue:

-  saranno trasferite ad Ebna  (bilateralità nazionale) le quote mensili pari a € 0,10;

-  saranno trasferite su apposito conto corrente delle associazioni artigiane nazionali le quote mensili pari ad € 2,60.

Tutte le altre quote saranno trasferite ad EBAV che dovrà provvedere alla riconciliazione dei versamenti e alla successiva ripartizione delle somme ricevute nei fondi previsti dalla contrattazione interconfederale regionale.

Tenuto conto delle nuove modalità di raccolta, l’Ebav dovrà realizzare quanto prima una specifica convenzione con Ebna in cui saranno segnalate le quote previste dall’allegato 1. In detta convenzione dovranno altresì essere disciplinate sia le modalità di accesso alle quote raccolte e destinate alla bilateralità veneta come ogni adempimento/meccanismo ritenuto utile ai fini di realizzare la massima efficienza del sistema.

3)           Le parti, tenuto conto degli adempimenti di Ebav descritti al punto precedente, si danno atto che diviene elemento imprescindibile per il funzionamento del sistema di raccolta  nazionale  una rapida consegna ad Ebav da parte di  EBNA di tutti i dati necessari allo scopo. Pertanto si impegnano, in caso di problemi gestionali, di intervenire attraverso e sui propri rappresentanti a livello nazionale per una soluzione rapida ed efficace delle eventuali problematiche che dovessero sorgere.

 

E) MODIFICHE ALL’ATTUALE RIPARTIZIONE DEL 1 LIVELLO 

Tenuto conto delle nuove quote così come identificate al punto B.1, le parti convengono che la ripartizione delle risorse di primo livello stabilita dall’accordo interconfederale regionale del 21 settembre 2009 sia rivista come segue:

viene eliminata la quota precedentemente prevista e destinata ad Ebna; conseguentemente le percentuali delle linea “sviluppo  impresa” e “tutela del reddito lavoratori” aumenteranno dello 0,50% e risulteranno rispettivamente pari al 28,50%. 

 

F) MODIFICHE ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE SULLA SICUREZZA  DEL 21 OTTOBRE 2010 

La quota di € 18,75 si intende su base annuale da suddividere su base mensile, come anche specificato nella tabella di cui al punto A.1. Le parti, in relazione al versamento in quota ridotta prevista per le imprese sopra i 15 dipendenti in cui è stato eletto l’RLS, premesso che queste imprese devono impegnarsi a realizzare i corsi formativi previsti per le legge, segnalano ad EBAV la necessità di operare gli opportuni adempimenti che diano la possibilità all’impresa di dimostrare la presenza  dell’RLS.

Analoghi adempimenti dovranno essere predisposti nel caso di rinuncia o risoluzione del rapporto  del lavoratore già eletto in qualità di RLS.

 

G) DECORRENZA E DURATA  

L’accordo decorre dal 1 gennaio 2011 e scade il 31 dicembre 2011. Le parti si danno atto che sino al 31 dicembre 2010 hanno efficacia esclusivamente i versamenti ad Ebav nelle misure e con le modalità stabilite dall’accordo interconfederale regionale del 21 settembre 2009.

Le parti, a seguito dell’adozione sperimentale del nuovo  meccanismo di riscossione per il tramite del modello F24, provvederanno a monitorare mensilmente lo stesso e la sua ricaduta sulla funzionalità di EBAV. Entro il 31 ottobre 2011 si incontreranno per valutare l’efficacia di detta sperimentazione, anche per quanto concerne tutti i costi di esazione messi a carico della bilateralità veneta e per concordare le modalità di versamento per il 2012. In caso di mancanza di clausole condivise entro il 30 novembre 2011, sarà ripristinato il versamento direttamente ad Ebav.

 

H) CLAUSOLA FINALE 

Ad integrazione di quanto previsto dal verbale Ebna del 12 maggio 2010 le parti si danno atto che sono considerate aderenti le imprese che operano il versamento di tutte le quote, differenziate per categoria, previste dall’allegato 1).

Le parti confermano che le imprese non aderenti alla bilateralità dovranno corrispondere ai propri dipendenti la quota mensile (a titolo di EAR) di 25,00: tale quota ha efficacia per tutti i settori dell’artigianato compresi nella sfera di applicazione del presente accordo, nessuno escluso.

 

I) NORMA TRANSITORIA 

Eventuali versamenti ad Ebna, effettuati in misura non conforme al presente accordo sia per il periodo luglio-dicembre 2010 come per i periodi successivi, non possono configurare il corretto adempimento dell’impresa nei confronti di Ebav in quanto gli obblighi per le imprese venete sono integralmente definiti dal presente accordo.

Nella convenzione tra EBNA ed EBAV saranno disciplinate le modalità di intervento nel caso di errata applicazione del presente accordo, così come richiamato nel precedente capoverso.

 

L) ARMONIZZAZIONE  

Le parti si incontreranno entro il 16 febbraio 2011 in maniera di attualizzare la normativa contenuta all’art. 11 dell’accordo interconfederale regionale del 20 aprile 2009 con la nuova disciplina che prevede l’erogazione di euro 25 da parte delle imprese non aderenti alla bilateralità.

 

M) RUOLO EBAV PARTI SOCIALI 

Le parti ritengono che la concretizzazione dei contenuti del presente accordo richieda oltre, a un forte ruolo da parte degli organismi e della struttura di Ebav, anche una forte sinergia tra Ebav e parti sociali sui nuovi adempimenti che saranno attivati (es. B01).

CONFARTIGIANATO DEL VENETO

CNA DEL VENETO

CGIL VENETO

CISL VENETO 

UIL VENETO