ALIMENTARI: Latte e prodotti a base di latte
Come segnalato nella notizia tecnica 3151 del 27/1/2017, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2017 il decreto interministeriale con il quale è stata resa obbligatoria l’indicazione di origine per il latte e i prodotti lattiero caseari. Il Decreto era stato firmato all’inizio del mese di dicembre 2016 dal Ministro per lo Sviluppo Economico e dal Ministro per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dava attuazione al regolamento UE n. 1169/2011.
Il nuovo sistema, che rappresenta una vera e propria sperimentazione in Italia stabilita fino al 31 marzo 2019, permetterà di indicare con chiarezza al consumatore la provenienza delle materie prime di molti prodotti come latte UHT, burro, yogurt, mozzarella, formaggi e latticini. Sono esclusi pertanto dall’applicazione il latte fresco disciplinato ai sensi del decreto interministeriale del Ministero delle attività produttive e del Ministero delle politiche agricole e forestali del 27 maggio 2004 ed i prodotti lattiero-caseari marchiati come DOP, IGP, STG e biologici. Il provvedimento si applica al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale.
Sull’etichetta va riportata l’origine indicando il paese di mungitura e il paese dove il latte è stato condizionato o trasformato. Se tutti questi processi avvengono in un unico Stato, si ci può limitare a utilizzare una sola dicitura, ad esempio “origine del latte: Italia”. Invece, se le diverse fasi produttive avvengono nel territorio di più paesi esteri i produttori devono specificare “latte di paesi UE”, nel caso la mungitura sia avvenuta all’interno dell’Unione Europea, oppure “latte condizionato o trasformato in paesi UE” se queste fasi avvengono in uno o più paesi europei. Se le operazioni avvengono al di fuori dell’Unione europea, la dicitura corretta è “paesi non UE”.
Il provvedimento entrerà in vigore pienamente dopo novanta giorni dalla pubblicazione e quindi dal 19 Aprile anche se sarà possibile, per un periodo non superiore a 180 giorni, smaltire le scorte delle confezioni con il sistema di etichettatura precedente. In caso di superamento di tale periodo i prodotti per evitare di essere ritirati dovranno essere ri-etichettati con aggiunta delle notizie sull’origine.
In allegato troverete la circolare 24/2/2017 del Ministero dello Sviluppo economico contenente chiarimenti sulle modalità applicative delle disposizioni del decreto stesso.