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ALIMENTARI: Tabelle Nutrizionali/Linee Guida Ministero della Salute

Linee Guida Ministero della Salute relative alla tolleranza analitica applicabile in fase di controllo alla dichiarazione dei nutrienti in etichetta.

In vista dell’entrata in applicazione dell’articolo 9 paragrafo 1, lettera l) del Reg. UE 1169/2011 il prossimo 13 Dicembre 2016, il Ministero della Salute ha pubblicato le Linee guida, in allegato, relative alla tolleranza analitica applicabile in fase di controllo alla dichiarazione dei nutrienti in etichetta, nell’ottica di assicurare una corretta informazione ai consumatori.

Le Linee guida del Ministero sono state predisposte alla luce del ”Document guidance for the control of compliance with EU legislation on reg. (EU) 1169/2011, dir. 90/496/EEC and dir. 2002/46/EC with regard to the setting of tolerances for nutrient values declared on a label”, redatto dalla Commissione europea nel dicembre 2012.

Questo documento conosciuto da molti addetti del settore, non ha valenza giuridica ma rappresenta un utile riferimento per la corretta indicazione dei valori nutrizionali in etichetta dei prodotti alimentari. Oggi grazie alla pubblicazione di queste linee guida le indicazioni assumono sicuramente maggiore autorevolezza e valore per gli addetti del settore.

L’obiettivo è di fornire una linea guida sia alle Autorità che effettuano il controllo ufficiale sia agli operatori del settore alimentare (OSA) sulla tolleranza applicabile alla dichiarazione dei nutrienti in etichetta.

La tolleranza rappresenta la differenza accettabile tra i valori dichiarati in etichetta e quelli risultanti dalle analisi effettuate nell’ambito del controllo ufficiale e si applica sia ad alimenti immessi in commercio in UE (di provenienza UE o da Paesi terzi) sia ad alimenti destinati all’esportazione in Paesi terzi.

I valori dichiarati dovranno essere valori medi e i limiti di tolleranza applicabili dovranno essere rispettati per l’intera shelf life del prodotto.

I valori di nutrienti, come già specificato nel Reg. UE 1169/2011, potranno derivare da analisi di laboratorio, da calcolo partendo dai contenuti medi degli ingredienti utilizzati ed infine da dati bibliografici generalmente riconosciuti e accettati.

Le autorità di controllo nel caso di superamento dei limiti, non applicheranno immediatamente una sanzione ma dovranno effettuare una valutazione specifica che tenga conto di vari aspetti per decidere se adottare una qualche azione o misura. Tali aspetti influiranno anche sull’entità delle sanzioni, se ritenute necessarie: ad esempio, orientamenti più precisi, avvertimenti, ingiunzioni o ammende. L’autorità di controllo potrà chiedere ai fabbricanti di giustificare il motivo delle loro deviazioni dalle tolleranze e di fornire precisazioni al riguardo.

  • Data inserimento: 22.07.16