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ALIMENTAZIONE - Decreto 26 luglio 2017 - Marchio di qualità "prodotto di montagna"

In Gazzetta ufficiale n.214 del 13.09.2017 è stato pubblicato il decreto 26 luglio 2017 con cui il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali introduce disposizioni nazionali per l’utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna».

Questo decreto (ved. allegato) abroga il precedente provvedimento del 30 dicembre 2003 che recava le «Modalità di iscrizione dei prodotti a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta nell'albo dei prodotti di montagna».

In sintesi il nuovo provvedimento prevede che l'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» può essere utilizzata unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del Trattato UE (ved. allegato) e che rispettano alcune condizioni, tra le quali:

  • le materie prime e gli alimenti per animali provengono essenzialmente da zone di montagna;
  • nel caso dei prodotti trasformati, anche la trasformazione, compresa la stagionatura e la maturazione, ha luogo in zone di montagna.
  • sono ottenuti da animali allevati nelle zone di montagna e trasformati in tali zone;
  • derivano da animali allevati, per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone;
  • derivano da animali transumanti allevati, per almeno un quarto della loro vita, in pascoli di transumanza nelle zone di montagna.
  • Data inserimento: 29.09.17