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ALIMENTAZIONE - Progetto di Decreto sull'etichettatura di orgine del grano duro nella pasta

 

In questi giorni la stampa ha riportato la notizia che il Governo Italiano ha definito un nuovo decreto per l’etichettatura di origine della pasta. Con questa nota intendiamo fare il punto della situazione richiamando le norme vigenti e le altre in preparazione.

All’articolo 26 del regolamento n. 1169 del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, è contenuta una disposizione che offre alla Commissione Europea la possibilità di introdurre, con successivi provvedimenti, l’etichettatura di origine o di provenienza per alcuni prodotti alimentari.

Nulla è stato fatto nonostante i solleciti del Parlamento Europeo, ed è per questa ragione che alcuni Paesi si sono mossi in autonomia, tra questi l’Italia che nei mesi scorsi ha predisposto i decreti che introducono l’etichettatura obbligatoria di latte e riso ed ora anche del grano duro per le paste di semola di grano duro.

Il 12.5.2017 l’Italia ha infatti notificato a Bruxelles lo schema di questo ultimo decreto, confidando in un parere positivo dalla Commissione UE come avvenuto per il latte, ma nei giorni scorsi si è diffusa la notizia che la Commissione ha espresso parere negativo.

Nonostante la posizione contraria della UE, il 20 luglio scorso il Governo Italiano ha però firmato il decreto innescando la possibile apertura di un contezioso da parte della UE.

Il nuovo decreto, se verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si applicherà alle paste alimentari di grano duro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, ad esclusione delle paste di cui agli art. 9 e 12, ovvero paste alimentari fresche e stabilizzate e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dallo stesso DPR e prevede, per le confezioni di pasta secca prodotte in Italia, l’obbligo di riportare in etichetta il Paese di coltivazione del grano (nome del Paese nel quale il grano viene coltivato) e il Paese di molitura (nome del paese in cui il grano è stato macinato). Se queste fasi avvengono in più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi non UE, Paesi UE e non UE. Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri Paesi UE e/o non UE”.

Segnaliamo infine che a livello Comunitario è allo studio un particolare provvedimento sull’etichettatura di origine degli alimenti che interesserà una parte del settore alimentare e quindi anche le imprese del settore produzione pasta.

Ci riferiamo in particolare ad un nuovo Regolamento che trae origine dal comma 3 dell’articolo 26 del Regolamento 1169 in cui è espressamente previsto che con specifici atti la Commissione potrà chiarire quelle ambiguità presenti in etichetta quando l’etichettatura suggerisce che l’alimento è realizzato in un determinato Paese, ma il suo ingrediente primario ha una origine diversa.

Le imprese potranno pertanto essere interessate da due distinti provvedimenti, di provenienza diversa ma con gli stessi obiettivi di etichettatura.

 

 

  • Data inserimento: 01.08.17