Il D.lgs. 2006 n. 152, noto come Testo Unico Ambientale, all’art 74 lett. h) individua come acque reflue industriali “qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento”.
In seguito all’entrata in vigore del D.lgs. 2008 n. 4, il testo dell’art. 74 è stato modificato escludendo il riferimento qualitativo alla tipologia delle due acque ed eliminando l’inciso “intendendosi per tali (e cioè acque meteoriche di dilavamento) anche quelle venute in contatto con sostanze…non connesse con le attività esercitate nello stabilimento”. A seguito di tale modifica, in un primo momento la Corte di Cassazione non aveva più ritenuto possibile assimilare le acque meteoriche di dilavamento (una volta venute a contatto con materiali e sostanze anche inquinanti connesse con l’attività esercitata nello stabilimento) ai reflui industriali. Pertanto non era applicabile la normativa di cui al D.lgs. 152/2006 (articoli 101-124) in quanto la stessa riguarda gli scarichi reflui industriali e non gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento: non sì è di fronte ad un reato ma a un illecito amministrativo (sentenza del 22 gennaio 2014 n. 2867).
La successiva sentenza del 22 gennaio 2015 n. 2832 della terza sezione penale della Cassazione, ha rivisto la precedente interpretazione ed ha ritenuto che l’eliminazione dall’art. 74 del suddetto inciso è una precisa scelta del legislatore e sta a indicare proprio l’intenzione di escludere qualsiasi assimilazione di acque contaminate con quelle meteoriche di dilavamento.
Secondo la Cassazione l’eliminazione dell’inciso non amplia il concetto di “acque meteoriche di dilavamento” ma al contrario lo restringe operando una netta distinzione tra la predetta categoria di acque e quelle reflue industriali. Pertanto, per espressa volontà di legge, le acque meteoriche, comunque venute in contatto con sostanze o materiali anche inquinanti, non possono essere più incluse nella categoria di acque meteoriche di dilavamento.
Sulla base della nuova interpretazione, più restrittiva, della Suprema Corte, per acque meteoriche di dilavamento s’intendono quindi sole quelle acque che cadendo al suolo per effetto di precipitazioni atmosferiche non subiscono contaminazioni di sorta con altre sostanze o materiali inquinanti.
Informazioni possono essere chieste alla dott.ssa Alessandra Cargiolli del settore ambiente di Confartigianato Vicenza (tel. 0444 168357.)