Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo
  • Home
  • SISTEMI e CATEGORIE

APPALTI: Legge 14 giugno 2019, n. 55 “SBLOCCA-CANTIERI”

Il 17 giugno 2019 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge 14 giugno 2019, n. 55 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici".

 

La norma rappresenta la conversione del Decreto Legge Sblocca cantieri e tra le principali novità annovera:

 

1) che, a titolo sperimentale e fino al 31 dicembre 2020, non trovino applicazione:

  • Le modalità di acquisto di lavori, servizi e forniture per i comuni non capoluogo di provincia tramite centrali di committenza (art. 37 comma 4 del Codice Appalti);
  • Il divieto di appalto di integrato (di cui all’art. 59 comma 1 quarto periodo), cioè il divieto di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori, fatte salve alcune eccezioni;
  • L’obbligo di scegliere i commissari nell’albo degli esperti tenuto dall’ANAC (art. 77 comma 3 del Codice), rimanendo l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza

2) che “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi", gli stessi vengano posti in essere  "mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti” (modificando l’art. 36 del Codice Appalti) .

 

3) che fino al 31 dicembre 2020 il limite del Subappalto possa essere del 40 per cento del valore complessivo dell’appalto, lasciando scegliere alle stazioni appaltanti la percentuale esatta.

 

4) che fino al 31 dicembre 2020, sia sospeso l’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in gara.

 

5 ) che tra le cause di esclusione ci sia anche il grave inadempimento nei confronti del subappaltatore, se riconosciuto con sentenza passata in giudicato.

 

La legge richiama inoltre tutte le materie di cui si dovrà occupare il nuovo regolamento, che andrà a sostituire la Soft Law, e tra queste troviamo:

 

  1. a) La nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
  2. b) La progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
  3. c) Il sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
  4. d) Le procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
  5. e) La direzione dei lavori e dell’esecuzione;
  6. f) L'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
  7. g) Il collaudo e la verifica di conformità;
  8. h) L' affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
  9. i) I lavori riguardanti i beni culturali.

La disposizione in materia di esclusioni in caso di mancato pagamento di imposte tasse, anche se non definitivamente accertato non è stata convertita in legge.

Per maggiori informazioni è possibile contattare Servizio consulenza appalti

Via E. Fermi 134, Vicenza

tel. 0444.168323 0444.168427 – fax 0444.392497

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

  • Data inserimento: 05.07.19