Apparecchiature terminali di telecomunicazione
E’ stata pubblicata oggi la sintesi di consultazione pubblica relativamente alle apparecchiature terminali telecomunicazioni dal Dipartimento Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico.
Il Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico ha infatti avviato una procedura di consultazione pubblica negli scorsi mesi sulla bozza di Regolamento di attuazione dell’articolo 2, comma 2, del Decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198 recante 'Attuazione della Direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni'.
L'obiettivo della consultazione era quello di acquisire gli orientamenti, le osservazioni e i commenti dei soggetti interessati in relazione all’approccio metodologico in base al quale è stato modellato lo schema di regolamento, anche se le osservazioni ricevute non precostituiscono alcun vincolo rispetto ad eventuali successive decisioni ministeriali.
La bozza di regolamento interessa i lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo, di manutenzione e trasformazione delle apparecchiature terminali di impianti interni di comunicazione elettronica e servizio telefonico.
Leggendo attentamente quanto sopra ci si rende conto che per poter allacciare reti informatiche e telefoniche dunque bisogna essere ditta accreditata.
Sebbene al primo impatto pare che ci sia una novità nella norma non è in vista nessuna innovazione rispetto al passato. Infatti secondo il Dlgs. 26 ottobre 2010, n. 198 fino alla adozione di questo regolamento vige ancora il precedente decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314 ben più restrittivo.
Secondo la bozza per ottenere l'abilitazione i soggetti interessati devono possedere una serie di requisiti tra i quali i più importanti sono legati al personale tecnico.
Deve infatti essere previsto un direttore dei lavori, figura che può essere rivestita anche dal titolare se in possesso dei requisiti tecnico-professionali. Inoltre la dimensione minima dell’impresa è di almeno tre unità addette, che può essere comprensiva anche del direttore dei lavori.
E’ necessario infine che l’impresa possa disporre di locali ad uso ufficio, di una dotazione minima di strumentazione e di copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi.
Il 314 invece richiedeva almeno 10 unità addette, un progettista iscritto ad albo e un direttore dei lavori con esperienza pregressa in aziende autorizzate, secondo poi una classificazione per gradi di autorizzazione. Non solo, era necessario avere a disposizione almeno 5 mezzi di cui 3 furgoni.
Ad ogni modo l'abilitazione ha validità di tre anni e viene rilasciata dal competente ispettorato territoriale delle telecomunicazioni che raccoglie l'istanza per l'autorizzazione all'installazione degli impianti interni di telecomunicazioni.
Tornando però alla sintesi delle osservazioni il dubbio più grande sollevato dalla bozza di Regolamento è stato su quale possa essere considerato il “punto di utilizzazione finale”. In particolare le reti wireless non corrispondono ad punto fisico di connessione ad una rete, mentre nella bozza si è voluto intendere la terminazione fisica dell’impianto interno di comunicazione elettronica.
In generale è stato argomentato che la definizione “fisica” non è chiara in quanto, non definendo se la terminazione di cui si tratta è fisica o logica e non chiarendo cosa esattamente debba intendersi per apparecchiature terminali (apparecchiatura intermedia, terminale d’utente), non è possibile individuare esattamente l’ambito di applicabilità della disciplina.
Relativamente a tale aspetto, sono stati anche proposti altri criteri per l’individuazione del limite per le esclusioni e per la indispensabilità del progetto. Quella più interessante è quella che ricalca allineamento ai parametri già introdotti dal DM 37/08 per il quale la realizzazione di un qualsiasi impianto elettronico ad installazione fissa richiede sempre l’intervento di un’impresa abilitata e che la stesura del progetto è sempre obbligatoria distinguendo i casi in cui il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto ad albo, dai casi in cui, per semplicità esecutiva, può essere sostituito da analogo documento a sola firma del responsabile tecnico dell’impresa incaricata dei lavori. Nello specifico, le installazioni si suddividono in base alla dimensione e destinazione d’uso degli spazi oggetto di opere e si individuano, come limite per la “progettazione/realizzazione semplice”, le utenze domestiche di singole unità abitative con superficie non superiore a 400 mq e le utenze relative ad immobili adibite ad attività produttive/commerciali qualora le superfici non superino i 200 mq.
E’ stata anche proposta una unificazione tra l’abilitazione di cui alla bozza di decreto e quella conseguita ai sensi del DM 37/08, molto coerente con la realizzazione fisica degli impianti.
E’ opportuno infatti differenziare le due fasi tipiche delle attività di costituzione di una rete quali: la realizzazione fisica dell’impianto, cioè il livello fisico, e la configurazione software degli apparati di rete (router, switch, firewall) cioè il livello logico.