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SICUREZZA SUL LAVORO E CONTRATTI A TERMINE - Validità del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) quale presupposto di legittimità dei contratti di lavoro a tempo determinato

Con la presente si intende richiamare l'attenzione delle aziende su un profilo di rischio giuridico spesso sottovalutato: il rapporto tra la corretta e tempestiva redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e la legittimità dell'apposizione di un termine ai contratti di lavoro subordinato.

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. Lav., sentenza 18 agosto 2026, n. 24685) ha nuovamente confermato un principio consolidato e di grande impatto pratico: in assenza di una valida valutazione dei rischi, il datore di lavoro non può stipulare contratti a tempo determinato, pena la conversione automatica del rapporto in contratto a tempo indeterminato.

Il quadro normativo di riferimento

Il tema si fonda sul combinato disposto delle seguenti norme:

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – art. 28, comma 2

La norma disciplina il contenuto obbligatorio del DVR, il quale deve indicare (tra l'altro):

  • il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
  • il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o territoriale (RLST);
  • il nominativo del Medico Competente “ove nominato”, che ha partecipato alla valutazione del rischio.

Il documento deve inoltre essere munito di data certa (o attestata dalla sottoscrizione del datore di lavoro), elemento probatorio decisivo in caso di contenzioso.

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – art. 20, comma 1, lett. d) e comma 2

La norma vieta espressamente l'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato:

“L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa: […] da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.”

In caso di violazione del divieto, la conseguenza prevista dalla legge è netta: il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato sin dalla data della sua stipulazione.

 

CONSEGUENZE 

Un DVR mancante, non aggiornato, privo di data certa o incompleto nei suoi elementi essenziali espone l'Azienda a un rischio concreto e di rilevante impatto economico: la trasformazione automatica dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, con tutte le conseguenze retributive, contributive e organizzative che ne derivano — a prescindere dall'esito di un eventuale giudizio.

 

Indicazioni operative

Alla luce di quanto sopra, si raccomanda quanto segue:

  1. Verificare che il DVR sia sempre presente, aggiornato e coerente con l'organizzazione aziendale attuale (mansioni, macchinari, sedi operative).
  2. Redigere il DVR prima della stipula di qualsiasi nuovo contratto a termine, e comunque prima dell'avvio dell'attività lavorativa presso una nuova sede o mansione.
  3. Assicurare la data certa del documento, tramite sottoscrizione del datore di lavoro (elemento minimo indispensabile) e, ai fini della prova della data, di RSPP, RLS/RLST e Medico Competente se nominato.
  4. Verificare l'obbligo di nomina del Medico Competente ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/08 e, qualora sussistente, indicarne il nominativo nel DVR.
  5. Indicare correttamente nel DVR i nominativi di RSPP e RLS/RLST, elementi richiesti espressamente dall'art. 28, comma 2, lett. e).
  6. Conservare la documentazione probatoria relativa alla data di elaborazione del DVR (es. PEC, firma digitale con marca temporale, verbali di riunione) per poter dimostrare, in caso di contestazione, che la valutazione era già stata effettuata prima della stipula del contratto a termine.
  7. Effettuare un audit periodico (almeno annuale, o ad ogni variazione significativa) sullo stato del DVR e sulla sua rispondenza ai requisiti di legge.

 

 

 

 

  • Data inserimento: 17.09.26