Negli ultimi mesi è ripreso l’iter di approvazione del decreto ministeriale per l’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani. Confartigianato ha portato avanti una serie di proposte che al momento trovano riscontro positivo nella bozza di decreto inviata il 30/05/2017 alle varie associazioni, organizzazioni, enti e consorzi, per le eventuali ulteriori osservazioni.
Di particolare interesse l’articolo 3 che individua i rifiuti potenzialmente assimilabili rimandando ad un elenco riportato in apposito allegato al decreto. Nello stesso articolo viene inoltre stabilito che “non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico” e inoltre “non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti di imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario”.
Importanti sono anche i criteri per l’individuazione dei rifiuti assimilati, che danno indicazioni per la definizione del limite quantitativo affinché un rifiuto speciale possa essere considerato appunto assimilato. Anche su questo aspetto nella bozza di decreto si trova riscontro della proposta sostenuta da Confartigianato, in quanto viene chiarito che “i rifiuti assimilabili prodotti dalle attività che superano i valori che verranno stabiliti dai singoli comuni, non sono assimilati agli urbani per l’intera quantità. Per tali rifiuti, è fatta salva la possibilità dell’attività di richiedere l’assimilazione”.
Viene inoltre precisato che le attività che non producono rifiuti assimilati rimangono comunque soggette al pagamento degli oneri per la copertura dei costi di spazzamento e lavaggio e dei costi comuni (stabili dal DPR 27/04/1999, n. 158).
Per i comuni montani non turistici con popolazione non superiore a 1.000 abitanti possono adottare valori diversi rispetto a quelli stabiliti dalla bozza di decreto ministeriale
Il decreto recante i criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, è previsto ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lett. e) del d.lgs n. 152/06 (che attribuisce allo Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani) è atteso a più di venti anni (l’obbligo era già previsto dal decreto Ronchi e mai assolto).
Vale la pena di evidenziare che il TAR del Lazio, con la sentenza n. 4611 del 13 aprile 2017, ha accolto il ricorso per la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’Ambiente rispetto all’obbligo su di esso gravante di concludere il procedimento volto alla definizione dei criteri per l’assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani, mediante l’adozione di apposito decreto e per la condanna dell’Amministrazione all’adozione dei conseguenti provvedimenti. Il TAR ha dichiarato l’illegittimità del silenzio tenuto dal Ministero dell’Ambiente e l’obbligo dello stesso di concludere il procedimento adottando, di concerto con il
Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto che fissi i criteri per l’assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani nel termine di giorni 120 dalla comunicazione, in via amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte della sentenza.
A questo punto il Ministero ha ancora poche settimane per rispettare i tempi imposti dal TAR del Lazio per emanare il decreto. La posizione di Confartigianato si ritrova nei contenuti della bozza (in allegato). Con il testo definitivamente approvato si capirà se vi sono state modifiche al testo in discussione e di che tipo.
In allegato la comunicazione del Ministero dell’ambiente contenete la bozza del decreto, inviata alla Confartigianato e alle altre organizzazioni per la presentazione delle eventuali proposte di modifica o osservazioni.