Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

Autotrasporto - Il rimborso dell'accisa per il 2011

Una nota dell'Agenzia delle Dogane fornisce le istruzioni per la fruizione dei benefici sul gasolio per autotrazione utilizzato nel settore del trasporto, relativamente ai consumi 2011.

L’Agenzia delle dogane ha fornito precisazioni in merito all’istanza di rimborso per gli incrementi di accisa relativi al consumo di gasolio effettuato nel corso del 2011 da parte degli autotrasportatori.

Si riepilogano, di seguito, i requisiti dei soggetti beneficiari, gli importi del rimborso spettante, i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione.

SOGGETTI BENEFICIARI

Con la nota prot. n. 771 del 4 gennaio 2012 è stato precisato che hanno diritto all’agevolazione:

a)      gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;

b)      gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e relative leggi regionali di attuazione;

c)      le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale;

d)      gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Si segnala che dal 1° gennaio 2008 non sono più beneficiari dell’agevolazione gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva compresa tra 3,5 e 7,49 tonnellate. Nella nota viene ricordato, infatti, che l’esecutivo comunitario non si è ancora pronunciato in ordine all’accoglibilità della richiesta di proroga dell’agevolazione a favore dei soggetti esercenti attività di autotrasporto, in conto proprio e in conto terzi, con automezzi di peso compreso tra 3,5 e 7,5 tonnellate.

Non appena sarà noto l’esito dell’iter comunitario sulla estensibilità dell’agevolazione in argomento a favore dei soggetti esercenti attività di autotrasporto con automezzi di peso compreso tra 3,5 e 7,49 tonnellate, saranno fornite ulteriori precisazioni in merito al recupero del beneficio.

Di conseguenza, analogamente agli anni scorsi, l’Agenzia delle dogane raccomanda agli uffici la non accoglibilità delle istanze presentate dai soggetti in capo ai quali non ricorre il presupposto di cui alla lettera a) e lo scrupoloso riscontro delle dichiarazioni .

IMPORTO DEL BENEFICIO

Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2011 ed in conseguenza delle numerose variazioni dell’accisa, l’entità del beneficio riconoscibile è quantificato come segue in relazione ai diversi periodi:

 

Consumi effettuati (Periodo)

Rimborso

(per mille litri di prodotto)

Dal

al

euro

1/1/2011

5/4/2011

19,78609

6/4/2011

27/6/2011

27,08609

28/6/2011

30/6/2011

67,08609

1/7/2011

31/10/2011

68,98609

1/11/2011

6/12/2011

77,88609

7/12/2011

31/12/2011

189,98609

 

L’ISTANZA

Nella nota del 4 gennaio 2012, l’Agenzia delle dogane fornisce alcune precisazioni relativamente alla presentazione dell’istanza per i consumi 2011, ricordando che, anche quest’anno, può essere trasmessa telematicamente.

La nota ricorda, inoltre, che per gli esercenti attività di autotrasporto i consumi devono essere comprovati mediante le relative fatture di acquisto.

Si ricorda che l’articolo 61, comma 1, del D.L. 1 del 24 gennaio 2012 (decreto “Crescitalia”) ha modificato la periodicità dell’istanza: da annuale, è diventata trimestrale e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.

Tale disposizione è entrata in vigore il 24 gennaio 2012, e da tale data è stato abrogato il riferimento al “30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare”, contenuto nell’articolo 3, comma 1 del D.P.R. n. 277/2000.

La diversa periodicità di presentazione delle istanze è applicabile a decorrere dai consumi 2012 e che il termine di presentazione dell’istanza relativa ai consumi 2011 resta fissato al 30 giugno 2012 (cioè, entro il 30 giugno successivo alla scadenza dell’anno solare – sulla base della previgente formulazione del DPR 277/2000).

Tale interpretazione è giustificata dal fatto che l’applicazione dei nuovi termini (trimestrali e a pena di decadenza) sulle istanze relative ai consumi 2011, renderebbe impossibile la presentazione delle stesse (ed il recupero del credito), in quanto i termini sarebbero già scaduti. La finalità della nuova norma, invece, è la riduzione dell’esposizione finanziaria delle imprese di autotrasporto, in un momento in cui sussistono gravi difficoltà di cassa (come è espressamente riportato nella Relazione illustrativa di accompagnamento al disegno di legge di conversione).

 

Il termine di presentazione delle istanze per il recupero del credito d’imposta sui consumi 2011 è, quindi, il 30 giugno 2012.

Le nuove scadenze trimestrali riguardano i consumi effettuati a decorrere dall’anno 2012.

 

Nel corso del 2012, se verranno confermati i contenuti del D.L. n. 1/2012, l’autotrasportatore si troverà a presentare le seguenti istanze:

Ø       una annuale, relativamente ai consumi 2011

Ø       tre istanze trimestrali, relativamente ai consumi dei primi tre trimestri 2012:

ž          consumi primo trimestre 2012, entro il 30 aprile 2012;

ž          consumi secondo trimestre 2012, entro il 31 luglio 2012;

ž          consumi terzo trimestre 2012, entro il 31 ottobre 2012.

L’istanza per il quarto trimestre 2012 sarà invece presentata entro il mese di gennaio 2013.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

Sul sito internet dell’Agenzia delle dogane il software per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni è stato reso disponibile dal 31 gennaio 2012 (www.agenziadogane.it).

Come precisato nella nota prot. n. 11181 del 30 gennaio 2012, le dichiarazioni devono essere consegnate, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico, al competente Ufficio delle Dogane (o Ufficio delle Dogane di Roma 1 per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia).

E’ possibile, altresì, effettuare l’invio telematico delle dichiarazioni attraverso il Servizio Telematico Doganale – E.D.I. Gli utenti interessati devono richiedere all’Agenzia delle Dogane l’abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. (le istruzioni sono disponibili sul sito dell’Agenzia, all’indirizzo www.agenziadogane.gov.it, nella specifica sezione ad esso relativa). Per la predisposizione dei files, da inviare telematicamente, è possibile utilizzare il software reso disponibile dall’Agenzia, o fare riferimento al tracciato record (entrambi pubblicati sul sito dell’Agenzia delle dogane, nella sezione “Accise-Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 2011 – Software gasolio autotrazione anno 2011).

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il codice tributo con cui utilizzare il credito, come ricordato nel comunicato stampa del 24 gennaio 2012, è il 6740, denominato “credito d’imposta-agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori.

Con legge n. 244 del 24 dicembre 2007, articolo 1, comma 53, è stato fissato un limite annuale, pari a euro 250.000, per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU del modello di dichiarazione dei redditi. Tale limite va inteso come importo complessivo di utilizzo dei crediti riportati nel quadro RU (Risoluzione n. 9/E del 3 aprile 2008).

La disposizione prevede altresì che le eccedenze a tale limite siano riportate in avanti, anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive e che siano compensabili per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui le stesse si sono generate (ad esempio: dall’anno 2012, con riferimento alle eccedenze maturate nell’anno 2009).

Va inoltre aggiunto che, a decorrere dal 2012, tale limite non opererà più relativamente all’utilizzo del credito d’imposta in esame, come previsto dall’articolo 61, comma 2, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012.

Si ricorda, infine, che il medesimo articolo 61, al comma 1, in conseguenza della diversa periodicità con cui l’istanza sarà presentata (da annuale a trimestrale), ha modificato il termine entro cui è possibile utilizzare il credito d’imposta in compensazione. Infatti, la nuova formulazione dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, dispone che il credito può essere  utilizzato entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto. L’eventuale eccedenza  è richiesta a rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno.

Anche tale novità riguarda i consumi effettuati dal 2012, con la conseguenza che il termine di utilizzo in compensazione del credito relativo a quelli del 2011 rimane all’anno solare il cui il medesimo è sorto.

Quindi, la situazione che si presenta è la seguente:

 

 

 

 

Nascita del credito (1)

Termine utilizzo in compensazione

Termine istanza rimborso

Consumi 2011

2012

31/12/2012

30/6/2013

1° trimestre 2012 (2)

2012

31/12/2013

30/6/2014

2° trimestre 2012 (2)

2012

31/12/2013

30/6/2014

3° trimestre 2012 (2)

2012

31/12/2013

30/6/2014

4° trimestre 2012 (2)

2013

31/12/2014

30/6/2015

(1) Il credito sorge decorsi 60 giorni di silenzio-assenso dalla presentazione dell’istanza (art.4, c.2, DPR 277/2000)

(2) Se resta confermata, in sede di conversione, la nuova tempistica disposta dal D.L. n. 1 del 2012.

 

Occorre infine segnalare che, nel caso di dichiarazioni mendaci, od uso di atti falsi, rilasciati dai soggetti beneficiari per la fruizione dell’agevolazione, è prevista non solo la decadenza del beneficio, ma anche la rilevanza penale delle violazioni.

  • Data inserimento: 08.02.12
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 98