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AUTOTRASPORTO - OBBLIGO RELATIVO AI 56 GIORNI

Tachigrafo, la Commissione europea spiega come dimostrare l’attività svolta nei 56 giorni precedenti

Nuovi chiarimenti da parte della Commissione europea sull’utilizzo dei tachigrafi smart di seconda generazione ma valida per tutti i tachigrafi.

La DG Move (Direzione generale della mobilità e dei trasporti) ha fornito l’interpretazione sul nuovo obbligo per gli autisti di dimostrare l’attività svolta nei 56 giorni precedenti che decorrerà dal prossimo 31 dicembre, differentemente dai 28 giorni attualmente in vigore (art. 36 del Regolamento UE 1657/2014, modificato dall’art. 2 del Reg. UE 1054/2020), e le​ ​carte​ ​devono essere in grado di conservare tutti i dati richiesti (art. 4)

Alla data corrente, circolano solo le carte G2V1 (vecchia generazione) e non esiste nessun obbligo di sostituzione.  In caso di carta G2V1 (quindi prima di luglio 2023, quando poi sono state rilasciate le nuove G2V2) la memoria è sufficiente per contenere fino a 5-6 mesi di attività. 

Pur non essendoci obbligo di sostituzione, chi vuole farlo lo può fare. E chiedere alla Camera di Commercio la sostituzione per rinnovo o modifica dati.

Carte di vecchia generazione (G2v1), rilasciate prima del 2023. 

Per verificare l'effettiva capacità di memoria della propria carta sarà sufficiente scaricare una carta tachigrafica per vedere che ivi sono presenti attività per almeno 5/6 mesi. 

Nei casi residuali in cui la memoria non sia sufficiente, per rispettare l’obbligo relativo ai 56 giorni, gli utenti che dispongono di una carta tachigrafica rilasciata prima di luglio 2023 potranno dotarsi di stampe dei tempi di guida dei 28 giorni precedenti da aggiungere agli altri 28 memorizzati sulla nuova carta, più il giorno corrente del controllo. 

  • Data inserimento: 27.11.24