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AUTOTRASPORTO - OBBLIGO RELATIVO AI 56 GIORNI

Tachigrafo, la Commissione europea spiega come dimostrare l’attività svolta nei 56 giorni precedenti

Nuovi chiarimenti da parte della Commissione europea sull’utilizzo dei tachigrafi smart di seconda generazione ma valida per tutti i tachigrafi.

La DG Move (Direzione generale della mobilità e dei trasporti) ha fornito l’interpretazione sul nuovo obbligo per gli autisti di dimostrare l’attività svolta nei 56 giorni precedenti che decorrerà dal prossimo 31 dicembre, differentemente dai 28 giorni attualmente in vigore (art. 36 del Regolamento UE 1657/2014, modificato dall’art. 2 del Reg. UE 1054/2020).

La DG Move evidenzia che il provvedimento non comporta l’obbligo per gli autisti di sostituire la propria carta tachigrafica di vecchia generazione, che memorizza solo 28 giornate lavorative, con una di nuova generazione che ne contiene 56 (le nuove sono rilasciate a partire da luglio 2023).

Per rispettare l’obbligo relativo ai 56 giorni, gli utenti che dispongono di una carta tachigrafica rilasciata prima di luglio 2023  dovranno, quindi, dotarsi di stampe dei tempi di guida dei 28 giorni precedenti da aggiungere agli altri 28 memorizzati sulla nuova carta; salvo che non decidano di dotarsi di una carta di nuova generazione. 

Con carte di vecchia generazione per i periodi di guida decorrenti dal 1° gennaio 2025 i conducenti dovranno avere le stampe per completare i 56 giorni precedenti. Per i tachigrafi analogici, come ovvio, dovranno avere al seguito tutti i dischi utilizzati nei 56 giorni.

  • Data inserimento: 27.11.24