AUTOTRASPORTO - OBBLIGO RELATIVO AI 56 GIORNI
Nuovi chiarimenti da parte della Commissione europea sull’utilizzo dei tachigrafi smart di seconda generazione ma valida per tutti i tachigrafi.
La DG Move (Direzione generale della mobilità e dei trasporti) ha fornito l’interpretazione sul nuovo obbligo per gli autisti di dimostrare l’attività svolta nei 56 giorni precedenti che decorrerà dal prossimo 31 dicembre, differentemente dai 28 giorni attualmente in vigore (art. 36 del Regolamento UE 1657/2014, modificato dall’art. 2 del Reg. UE 1054/2020), e le carte devono essere in grado di conservare tutti i dati richiesti (art. 4).
La DG Move evidenzia che il provvedimento non comporta l’obbligo per gli autisti di sostituire la propria carta tachigrafica di vecchia generazione, che memorizza solo 28 giornate lavorative, con una di nuova generazione, (rilasciate a partire da luglio 2023 secondo lo standard G2V2) che ne contiene 56.
Carte di vecchia generazione, rilasciate cioè prima del 2023.
Per rispettare l’obbligo relativo ai 56 giorni, gli utenti che dispongono di una carta tachigrafica rilasciata prima di luglio 2023 potranno dotarsi di stampe dei tempi di guida dei 28 giorni precedenti da aggiungere agli altri 28 memorizzati sulla nuova carta, salvo tutti quei casi in cui le carte abbiano spazio di memoria sufficiente a registrare un tempo maggiore di attività (di norma, fino a sei mesi).
Con carte di vecchia generazione per i periodi di guida decorrenti dal 1° gennaio 2025 i conducenti dovranno avere le stampe per completare i 56 giorni precedenti. Per i tachigrafi analogici dovranno avere al seguito tutti i dischi utilizzati nei 56 giorni.