AUTOTRASPORTO - TEMPI DI GUIDA E RIPOSO
Confartigianato Imprese Vicenza rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 31 maggio 2024 è stata pubblicata la Direttiva delegata 2024/846 della Commissione recante la modifica della Direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l’applicazione dei Regolamenti n. 561/2006 e n. 165/2014 e della Direttiva 2002/15/CE relativa alle infrazioni sui tempi di guida e di riposo.
Le disposizioni normative in esame hanno introdotto un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese sulla base del numero relativo e della gravità delle infrazioni commesse dalle singole imprese sui tempi di guida e riposo e tachigrafo intelligente.
Come è noto nell’ anno 2020, il Regolamento UE 2020/1054 aveva previsto disposizioni relative alle infrazioni che comportano rischi per la vita, di lesioni gravi e di distorsione della concorrenza nel mercato del trasporto su strada.
La Direttiva in esame aggiorna le tabelle dell’allegato III della Direttiva 2006/22/CE, le principali novità riguardano in particolar modo, la classificazione dei criteri di rischio da applicare alle imprese di autotrasporto, e dovrà essere recepita da tutti i Paesi comunitari entro il 14 febbraio 2025.
Nel dettaglio:
INFRAZIONI IMMEDIATO RISCHIO SICUREZZA STRADALE
– Superamento del 50 % o più del periodo di guida giornaliero di 9 ore
– Superamento del 50 % o più del periodo di guida giornaliero di 10 ore
– Superamento del 25 % o più del periodo di guida settimanale
– Superamento del 25 % o più del periodo di guida totale massimo durante 2 settimane consecutive
– Mancata installazione e mancato utilizzo di un tachigrafo omologato
– Guida con una carta del conducente falsificata (considerato come guida senza carta del conducente)
– Guida con una carta del conducente di cui il conducente non è il titolare (considerato come guida senza carta del conducente)
– Guida con una carta del conducente che è stata ottenuta sulla base di dichiarazioni false e/o documenti contraffatti (considerato come guida senza carta del conducente)
– Presenza nel veicolo e/o utilizzo di un dispositivo fraudolento in grado di modificare i dati registrati dal tachigrafo
– Falsificazione, occultamento o distruzione dei dati registrati sui fogli di registrazione o registrati e scaricati dal tachigrafo e/o dalla carta del conducente
Per tutte le altre classificazioni si rimanda alla lettura della tabella in allegato.
Per comprendere il significato e il livello di gravità di una disposizione, occorre prendere visione di una serie di normative comunitarie in materia, in particolare i Regolamenti UE n. 694 e 695 del 02/05/2022, con cui sono state individuate e classificate in modo puntuale le infrazioni che possono portare alla perdita dell’onorabilità.
Le disposizioni in esame prevedono, inoltre, che se si superano le tre infrazioni per conducente ogni anno la gravità dell’infrazione aumenta e che laddove si raggiunge il limite di tre infrazioni molto gravi per conducente per anno viene avviata la procedura che può portare alla perdita dell’onorabilità e quindi alla interruzione della attività di autotrasporto.
Si tenga presente che «il numero di infrazioni per conducente per anno» rappresenta un valore medio, calcolato dividendo il numero totale di tutte le infrazioni dello stesso livello di gravità per il numero medio di conducenti – e non del numero dei veicoli – durante l’anno.
Tale modalità trova la sua giustificazione proprio per garantire la coerenza della valutazione delle imprese a prescindere dal numero dei loro dipendenti.
Tali disposizioni normative sono state oggetto di aggiornamento con la citata direttiva 2024/846, con cui sono state aggiunte nuove infrazioni, spesso legate ai tempi di riposo riconsiderati con il pacchetto mobilità e all’introduzione del nuovo tachigrafo intelligente.