Codice degli appalti: garanzie ridotte per chi è in possesso di certificazioni ambientali, della sicurezza e altre
Nell’ambito del codice degli appalti sono previste agevolazioni per i soggetti che sono in possesso di specifiche certificazioni in materia di ambiente, sicurezza sul lavoro, etica, energia e altre oltre che per coloro che hanno attivato il modello organizzativo 231.
Tali agevolazioni riguardano le garanzie da presentare per la presentazione delle offerte per le concessioni, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
L’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 tratta delle “garanzie provvisorie” per la partecipazione alla procedura, mentre l’articolo 103, del medesimo decreto legislativo, fa riferimento alle “garanzie definitive” da presentare nei confronti dell’ente appaltante.
In particolare all’articolo 93, comma 7, viene specificato che, in relazione alle garanzie per la partecipazione alla procedura, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
Tutte le riduzioni sopra evidenziate si applicano anche alle garanzie definitive, come previsto dall’articolo 103, comma 1.
Rimane comunque da chiarire se il riferimento al modello organizzativo 231/2001 è riferito alla sicurezza sul lavoro, all’ambiente o all’intero corpo dei reati ad esso riferito.
In allegato il testo integrale degli articolo 93 e 103 del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 (Codice degli appalti).