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Approvo

Compensazione crediti erariali con ruoli erariali

Per la scadenza del 16 marzo operativo il nuovo sistema introdotto con l’art. 31 del decreto legge n. 78 del 2010

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio, è stato pubblicato il decreto attuativo, previsto dal terzo periodo del primo comma dell’articolo 31 del D.L. n. 78/2010, che attribuisce ai contribuenti la possibilità di far fronte al pagamento delle somme iscritte a ruolo, per imposte erariali, mediante compensazione di crediti aventi la stessa natura.

Come noto l’art. 31 DL 78/2010 (cd. “manovra correttiva”) ha previsto:

  • il divieto di utilizzo in compensazione orizzontale in F24 di crediti “erariali” in presenza di debiti “erariali” superiori ad €. 1.500 iscritti in ruoli “già scaduti” (cioè per i quali sono decorsi i 60gg dalla notifica della relativa cartella)
  • la possibilità di compensare i ruoli scaduti tramite la presentazione di un modello F24.

Il provvedimento era particolarmente atteso in quanto, alla luce delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa del 14 gennaio scorso, la presenza di importi iscritti a ruolo per imposte erariali “blocca” la compensazione fino a quando il contribuente non assolve i debiti scaduti. Al riguardo va ricordato che con comunicato stampa del 14 gennaio u.s. l’Agenzia delle entrate, dopo numerose sollecitazioni da parte della Confartigianato, aveva fornito le prime precisazioni in merito al vincolo introdotto, dal 1° gennaio, dall'art. 31 del D.L. n. 78 del 2010 assumendo, sulla materia una linea interpretativa molto restrittiva - confermata, peraltro, nella circolare n. 4 del 15 febbraio u.s. (par. 12) – secondo la quale non è consentito effettuare alcuna compensazione di crediti per imposte erariali se il contribuente non assolve, preventivamente, l’intero debito, sempre relativo ad imposte erariali, per il quale è scaduto il termine di pagamento, unitamente ai relativi oneri accessori.

L’Agenzia, con il comunicato stampa citato, ha chiarito che solo dopo l'emanazione del decreto attuativo, che permetterà di compensare i propri crediti erariali con i debiti erariali iscritti a ruolo, l'operatività del blocco delle compensazioni esplicherà piena efficacia. Nel frattempo, l’Agenzia aveva precisato che in assenza del citato decreto non sarebbero state sanzionate “eventuali compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti, sempre che l’utilizzo dei crediti in compensazione non intacchi quelli destinati al pagamento dei predetti ruoli una volta emanato il citato decreto ministeriale.”

IL DECRETO ATTUATIVO

Con la pubblicazione in G.U del citato decreto attuativo, a partire dalla prossima scadenza di versamento del 16 marzo, i contribuenti con ruoli scaduti non potranno utilizzare i crediti erariali in compensazione, anche se “esuberanti”, se non dopo averli utilizzati per onorare il debito nei confronti dell’erario.

Nella relazione illustrativa al provvedimento viene specificato che la possibilità di effettuare il pagamento delle somme iscritte a ruolo, per imposte erariali, con crediti sempre relativi ad imposte erariali, riguarda anche l’IRAP e le addizionali ai tributi diretti.

Essendovi perfetta simmetria, secondo l’interpretazione ristrettiva dell’Agenzia, fra il blocco delle compensazioni e la possibilità di utilizzare i crediti erariali a pagamento dei ruoli scaduti è del tutto evidente come debbano essere forniti chiarimenti in merito ai tributi interessati dalle disposizioni.

A tal riguardo si ritiene che rientrino nel vincolo l’IVA, l’IRPEF, l’IRES, l’IRAP e le addizionali ai tributi diretti. Dubbi permangono in merito ad eventuali iscrizioni a ruolo per mancati versamenti di ritenute d’imposta, imposte sostitutive e di “altre imposte indirette” - quest’ultime ricordate nella citata circolare n. 4 - e per recuperi di eventuali crediti d’imposta non spettanti. Sul tema è stato sollecitato un chiarimento ufficiale.

Nessun dubbio, dovrebbe esserci, invece, in relazione alla possibilità, anche in presenza di ruoli scaduti per imposte erariali di poter utilizzare eventuali crediti, sia erariali che contributivi, a compensazione di eventuali debiti diversi da imposte erariali (quali debiti contributivi, diritti camerali, ecc).

Il secondo comma dell’articolo 1 del decreto stabilisce che la compensazione è ammessa anche per gli oneri accessori relativi alle imposte erariali iscritte a ruolo, e quindi per sanzioni e interessi, così come per aggi e spese a favore dell’agente della riscossione, che sono espressamente menzionate; il provvedimento non fa esplicito riferimento agli interessi di mora, ma si ritiene che debbano essere ricompresi anch’essi. Nel testo del provvedimento viene, invece, fatto esplicito riferimento alla circostanza che il meccanismo della compensazione si applicherà anche nel nuovo sistema di riscossione che entrerà in vigore a partire dal prossimo 1° luglio: gli avvisi di accertamento per imposte dirette ed Iva costituiranno titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica al contribuente e risulteranno quindi compensabili le imposte erariali (e relativi accessori) risultanti dagli accertamenti esecutivi da riscuotere mediante l’agente della riscossione.

Si ricorda, per completezza di informazione, che sempre nella circolare n. 4 viene inclusa anche l’IRAP nel nuovo sistema di riscossione delle somme dovute a seguito di accertamento.

Il decreto attuativo, come peraltro la norma, precisa che è ammessa la possibilità di effettuare il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali.

L’articolo 2 del decreto attuativo riguarda le modalità di effettuazione della compensazione rinviando ad una apposita risoluzione dell’Agenzia delle entrate. Il giorno 21 febbraio 2011 è stato emanato il citato documento di prassi con il quale sono state definite le modalità operative.

Il decreto stabilisce, inoltre, che gli agenti della riscossione e l’Agenzia potranno stipulare apposita convenzione per la trasmissione telematica dei modelli F24 per conto dei contribuenti utilizzando il servizio Entratel: il contribuente potrà, quindi, conferire al concessionario apposita autorizzazione all’invio del modello F24 tramite il canale Entratel in suo nome e per suo conto, procedendo così all’effettuazione della compensazione, oppure potrà scegliere di provvedere direttamente o per il tramite di un professionista.

Il pagamento dell’importo iscritto a ruolo tramite compensazione può avvenire anche in modo parziale ed in questo caso il contribuente, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 4 del decreto, è tenuto a comunicare preventivamente all’agente della riscossione le posizioni debitorie da estinguere. In assenza di tale comunicazione l’imputazione dei pagamenti avverrà iniziando dai ruoli più vecchi (art. 31 del D.P.R. n. 602/1973).

Laddove si riscontrino versamenti eccedenti l’ammontare del debito, l’articolo 5 del provvedimento stabilisce che l’istanza per il rimborso non dovrà essere inoltrata all’Agenzia, ma direttamente al concessionario: a tal fine, la norma impone all’agente della riscossione la verifica presso l’amministrazione competente circa l’effettiva sussistenza del credito utilizzato dal contribuente in compensazione.

Il nuovo sistema si deve “interfacciare” con i vincoli già esistenti nel sistema, ed al riguardo l’articolo 6 precisa come rimangano, comunque, in vigore le disposizioni relative al controllo preventivo dell’utilizzo in compensazione dei crediti Iva e l’obbligo per i titolari di partita Iva di presentare i modelli F24 esclusivamente in via telematica.

LA RISOLUZIONE N. 18 DEL 21 FEBBRAIO 2011

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 18 del 21 febbraio 2011, ha fornito i chiarimenti necessari per effettuare la compensazione delle somme iscritte a ruolo per debiti erariali, con crediti erariali compensabili.

Pertanto, ferma l’effettiva operatività del nuovo codice tributo, per la quale sono richiesti solitamente un paio di giorni, sarà materialmente possibile estinguere cartelle scadute utilizzando i crediti compensabili.

Dal punto di vista operativo, comunque, la scelta dell’Amministrazione è stata quella di utilizzare il modello F24 Accise, in quanto il medesimo riporta una sezione specifica (sezione accise/monopoli) nella quale è possibile esplicitare solo importi a debito evitando, in tal modo, possibili errori nella compilazione del modello.

Nella sezione ricordata, dovranno essere compilate le seguenti colonne:

  • Ente: indicare R;
  • Prov: indicare la provincia di competenza dell’agente della riscossione presso il quale pende il ruolo, utilizzando le sigle della “tabella T2 Sigle province” rintracciabile sul sito dell’Agenzia delle entrate;
  • Codice tributo: RUOL;
  • Importi a debito versati: indicare l’ammontare del ruolo, in modo totale o per la parte che si intende estinguere;
  • le colonne codice identificativo, mese e anno di riferimento, invece, non devono essere compilate.

Equitalia, sulla base delle informazioni contenute sul modello F24 accise, dovrà incrociare i dati pervenuti con le informazioni contenute nel proprio sistema informativo. Problemi possono sorgere nella misura in cui, in relazione al medesimo contribuente, sia presente più di un ruolo scaduto. In tal senso, dovrebbe essere di ausilio la disposizione contenuta nell’articolo 4 del decreto attuativo ove viene previsto che, in caso di pagamento solo di una parte delle somme dovute, il contribuente deve, preventivamente, comunicare all’agente della riscossione le posizioni debitorie da estinguere secondo modalità definite dall’agente stesso. Al riguardo, presumibilmente Equitalia emanerà apposite istruzioni operative.

Il credito che si vuole utilizzare in compensazione andrà normalmente indicato nella sezione propria di riferimento; così, se si intende utilizzare un credito IRES, si dovrà compilare la sezione Erario, ecc., tenendo anche conto, come già affermato, che, con il richiamato decreto, anche l’IRAP e le addizionali sono da considerarsi tributi erariali a tutti gli effetti, sia come ipotesi di iscrizione a ruolo, sia come credito utilizzabile.

 

  • Data inserimento: 29.03.11
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 142