COMUNICAZIONE DOMICILIO DIGITALE AMMINISTRATORI SOCIETA'
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto, a decorrere dal 1 gennaio 2025, l'obbligo per gli amministratori/liquidatori di società di disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale che deve essere comunicato al Registro Imprese. L’adempimento deve essere osservato da parte di tutte le società, indipendentemente dalla loro forma giuridica, comprese quelle già costituite per le quali la comunicazione della PEC al R.I. è entro il 30 giugno 2025. Per le nuove società, l'obbligo si applica sin dalla costituzione.
L'amministratore/liquidatore comunicherà al Registro della Imprese la PEC-Domicilio Digitale che dev'essere valida, attiva e presente negli elenchi INAD o INI-PEC.
La Camera di Commercio di Vicenza, come pubblicato sul proprio sito istituzionale, accetta l'elezione di domicilio dell’amministratore/liquidatore presso il Domicilio Digitale della società amministrata; non accetta invece la comunicazione del Domicilio Digitale di un'altra società.
Il MIMIT ha indicato che tali comunicazioni avvengano, pur in assenza di una previsione normativa, entro il 30 giugno 2025. Secondo le indicazioni del Conservatore della C.C.I.A.A. di VI, alla scadenza del predetto termine ordinatorio, non si procederà ad accertamenti sanzionatori per tardiva od omessa comunicazione dell'informazione, fermo restando il fatto che l'omessa comunicazione del Domicilio Digitale da parte dell'amministratore o del liquidatore, che iscrive la propria carica nel registro delle imprese o modifica i propri dati in precedenza comunicati al registro, è motivo di rifiuto della domanda, stante l'obbligatorietà dell'informazione.
Tali disposizioni rimangono valide fino a eventuali nuove indicazioni da parte del Mimit.