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Concia: Confluenza nel CCNL Area Tessile – Moda / Chimica – Ceramica 16 luglio 2024. Applicazione in Veneto.

Sottoscritti il 29 luglio 2024 due importanti Accordi Collettivi per la regolamentazione dei rapporti di lavoro nel Settore Concia Artigiano del Veneto.

Dopo la sottoscrizione nei giorni scorsi dell’accordo di rinnovo del CCNL Area Tessile – Moda / Chimica – Ceramica che ha ricompreso nell’ambito di applicazione il settore artigiano della Concia (notizia n. 6342 del 21 luglio 2024), il 29 luglio 2024 Confartigianato Imprese Veneto e le Organizzazioni Sindacali regionali di categoria hanno stipulato due importanti Accordi Collettivi che rendono pienamente applicabile il CCNL al Settore Concia Artigiano del Veneto con decorrenza dal 1° agosto 2024.

La prima intesa siglata è l’Accordo di confluenza e di armonizzazione del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro 7 marzo 2016 nel CCNL Area Tessile – Moda / Chimica – Ceramica 16 luglio 2024. L’accordo detta le regole per la riclassificazione del personale, con l’adeguamento dei livelli presenti nel CCRL del 2016 alla classificazione introdotta dal CCNL (art. 30 bis), che ha inserito il nuovo livello 3° super specifico per questo settore. In merito al trattamento economico, in aggiunta agli aumenti contrattuali definiti dal CCNL 16.07.2024, viene introdotto un Elemento Regionale di Confluenza, erogato in quattro tranche, per riallineare i minimi retributivi applicati in Veneto ai nuovi minimi previsti dalle tabelle retributive nazionali dell’Area Chimica. L’Accordo definisce le tabelle retributive complete valide in Veneto, che tengono conto anche del Verbale integrativo al CCNL 16.07.2024 sottoscritto dalle Parti sociali nazionali il 24 luglio u.s. con cui è stata definita la “retribuzione convenzionale” del nuovo livello di inquadramento 3° super e i relativi aumenti retributivi per il quadriennio di vigenza contrattuale.

Contestualmente all’Accordo di confluenza, le Parti Sociali regionali hanno sottoscritto anche il nuovo Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane del Settore Concia del Veneto, che sostituisce il precedente CCRL del 2016, introducendo alcuni elementi di novità. In particolare, oltre a ribadire l’importanza della formazione degli addetti del settore, l’Accordo incentiva l’adesione dei lavoratori alla Previdenza complementare, prevedendo un contributo pari al 1,4% a carico del datore di lavoro, supportato da una nuova prestazione EBAV in favore dell’azienda, estesa anche ai lavoratori, proprio al fine di favorire l’adesione alla previdenza complementare.

L’accordo, inoltre, richiama gli obblighi contrattuali sia con riferimento all’adesione all’assistenza sanitaria integrativa del Veneto sia per le imprese che non versano EBAV e rivede le quote contrattuali di secondo livello EBAV per garantire la copertura delle prestazioni a favore dei lavoratori e delle imprese.

Il nuovo Contratto collettivo regionale decorre dal 1° agosto 2024 e fino al 31 dicembre 2026, con rinnovo tacito annuale se non interviene la disdetta nei termini previsti dal contratto stesso.

Il CCRL 7 marzo 2016 cessa di produrre effetti dal 1° agosto 2024.

Di seguito, nel dettaglio le novità dei due Accordi regionali.

A far data dal 1° agosto 2024 ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti delle imprese artigiane del Settore Concia del Veneto si applicano le disposizioni del CCNL Area Tessile – Moda / Chimica – Ceramica 16 luglio 2024, valevoli per i settori Chimica, Gomma, Plastica Vetro, e del nuovo CCRL del 29.07.2024, secondo le modalità definite dall’accordo di confluenza del 29.07.2024.

I rapporti di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici assunti fino al 31 luglio 2024 con applicazione del CCRL 7 marzo 2016, con decorrenza dal 1° agosto 2024 saranno regolati dalle disposizioni del CCNL 16.07.2024 e del CCRL 29.07.2024, secondo le modalità definite dall’accordo di confluenza del 29.07.2024.

Classificazione del personale

A decorrere dal 1° agosto 2024 i lavoratori e le lavoratrici sono inquadrati secondo la classificazione unica di cui all’art. 30 bis del CCNL.

Le imprese procederanno a riclassificare il personale in forza al 1° agosto 2024 secondo la tabella di conversione fra i previgenti livelli da CCRL e i nuovi livelli da CCNL definita dall’Accordo di Confluenza 29.07.2024. I profili professionali appartenenti ai livelli A e B secondo la classificazione del previgente CCRL sono fatti confluire nel 6° livello del CCNL.

Trattamento economico – Tabelle retributive

Le tabelle regionali riportate nell’Accordo di Confluenza si applicano anche al personale assunto dal 1° agosto 2024. Per i nuovi assunti al 6° livello post 1° agosto si suggerisce di costruire la retribuzione prendendo a riferimento i valori degli importi di minimo retributivo + E.R.C. + E.R.R. dell’ex livello B/CCRL.

Aumenti retributivi

Con decorrenza dal 1° agosto 2024 i minimi retributivi definiti dal CCRL 7 marzo 2016 e in essere al 31 luglio 2024 saranno incrementati degli importi di aumento retributivo stabiliti dal CCNL 16.07.2024 per il settore Concia, corrisposti in quattro tranche alle scadenze previste dall’Accordo di Confluenza 29.07.2024.

Con il cedolino paga di competenza del mese di agosto 2024, sotto la voce “Arretrato CCNL”, verrà recuperata anche la tranche di aumento del mese di luglio 2024, con effetto su ogni istituto economico diretto, indiretto e differito, TFR compreso.

Elemento regionale di confluenza (E.R.C.)

L’Elemento Regionale di Confluenza (E.R.C.), istituito allo scopo di riallineare i minimi retributivi del CCRL 07.03.2016 ai minimi retributivi definiti per il Settore concia dal CCNL 16.07.2024, è erogato in quattro tranches alle medesime scadenze di corresponsione degli aumenti retributivi (1° agosto 2024; 1° gennaio 2025; 1° ottobre 2025 e 1° ottobre 2026).

L’E.R.C. ha effetto su ogni istituto economico diretto, indiretto e differito, TFR compreso, ed è indicato con separata voce in cedolino paga. 

Per gli apprendisti professionalizzanti l’importo E.R.C. è riconosciuto in misura percentuale secondo l’aliquota progressiva applicata, nei diversi semestri, alla retribuzione tabellare.

A decorrere dal 1° gennaio 2027, sarà conglobato nella retribuzione tabellare in vigore a quella data.

Elemento Retributivo Regionale (E.R.R.)

Continuerà ad essere corrisposto, con separata voce in cedolino paga, l’elemento retributivo regionale (E.R.R.) di € 0,44 mensili/€ 0,00254 orari, con le modalità previste dagli Accordi Interconfederali del Veneto. L’E.R.R. va corrisposto in misura fissa a tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti professionalizzanti e "duali".

Una Tantum

Non è prevista l’erogazione di alcun importo una tantum.

Uniemens - Codice Contratto CNEL

Con decorrenza dal flusso Uniemens di competenza del mese di agosto (con invio a settembre) andrà valorizzato il codice contratto V751, in luogo del codice contratto residuale “CDIV” in uso fino alle paghe di competenza luglio 2024.

Aumenti periodici di anzianità

Il personale assunto a decorrere dal 1° agosto 2024 ha diritto alla maturazione di 5 scatti biennali di anzianità negli importi definiti dall’art. 67 del CCNL.

Per il personale assunto prima del 1° agosto l’anzianità di servizio verrà mantenuta e gli scatti già maturati sulla base della disciplina del CCRL 07.03.2016 (art. 51) si computano ai fini della quota massima dei 5 aumenti periodici di anzianità previsti dal CCNL. Il valore degli scatti già maturati è rivalutato nell’importo previsto dal CCNL per il nuovo livello di inquadramento.

I lavoratori e le lavoratrici che, al 1° agosto 2024, hanno già maturato i 5 scatti biennali secondo la previgente contrattazione regionale non maturano ulteriori scatti a seguito del passaggio al CCNL. Il valore dei 5 scatti maturati è rivalutato nell’importo previsto dal CCNL per il nuovo livello di inquadramento.

Apprendistato Professionalizzante

Alle assunzioni in apprendistato professionalizzante effettuate a decorrere dal 1° agosto 2024 si applica la regolamentazione di cui all’art. 68 del CCNL.

Ai contratti di apprendistato stipulati anteriormente al 1° agosto 2024 si continuerà ad applicare la previgente normativa fino alla naturale scadenza. Fermo restando l’adeguamento del livello finale di inquadramento al termine del periodo di apprendistato in base alla classificazione del CCNL, il rapporto di lavoro continuerà fino al termine del periodo indicato nella lettera di assunzione, senza adeguamento della durata massima ai valori previsti dal CCNL.

Quanto al trattamento economico, fino al 31 dicembre 2024 continua ad applicarsi la progressione retributiva definita dal CCRL 7 marzo 2016. Dal 1° gennaio 2025 le percentuali della retribuzione sono adeguate a quelle definite dal CCNL per il semestre in corso a tale data con riferimento al nuovo livello finale di inquadramento assegnato (vedi art. 68 CCNL).

Dal 1° gennaio 2025 gli apprendisti, neo-assunti da tale data ma anche quelli già in forza presso le imprese a tale data, inizieranno a maturare i 5 scatti biennali di anzianità.

L’importo dello scatto di anzianità è fissato in 6 euro, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva.

All’atto di passaggio in qualifica, l’importo degli aumenti periodici di anzianità già maturati (durante l’apprendistato) va rivalutato ai valori previsti dal CCNL per il livello finale in cui è inquadrato il lavoratore al termine dell’apprendistato.

La frazione di biennio in corso al momento del passaggio in qualifica sarà utile ai fini della maturazione del successivo aumento periodico relativo al livello di inquadramento conseguito.

In merito agli istituti contrattuali delle ferie/ROL, conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e infortunio e relativo trattamento economico, considerato il rinvio operato dal CCRL 07.03.2016 alle norme previste per i lavoratori non apprendisti, tale rimando va ora riferito alle norme regolanti gli stessi istituti nel CCNL valevoli per i settori Chimica, Concia, Gomma, Plastica e Vetro.

Altri istituti contrattuali

Periodo di prova

A decorrere dal 1° agosto 2024, alle nuove assunzioni trovano applicazione i periodi di prova, espressi in giorni di calendario, dell’art. 28 CCNL.

Per il personale assunto prima di tale data resta valido il periodo di prova pattuito in lettera di assunzione/contratto di lavoro sulla base dell’art. 17 del CCRL. Per gli apprendisti professionalizzanti resta valido il periodo di prova pattuito secondo la previsione dell’art. 28.5 del CCRL.

Preavviso di licenziamento e dimissioni

Dal 1° agosto 2024 il datore di lavoro che intenda intimare il licenziamento o il lavoratore che intenda rassegnare le dimissioni devono osservare il periodo di preavviso di cui all’art. 103 del CCNL 16.07.2024.

Previdenza complementare

Il nuovo CCRL 29.07.2024 introduce il contributo contrattuale veneto, quale istituto diretto a favorire l’adesione piena del lavoratore alle forme di previdenza complementare negoziale, ossia mediante il conferimento del TFR ad un Fondo pensionistico del comparto artigianato (Solidarietà Veneto o Fonte).

Nello specifico, per i dipendenti con la qualifica di operaio, impiegato, quadro (compresi gli apprendisti professionalizzanti) che, in data successiva al 1° agosto 2024, decidono di aderire con conferimento del TFR a Solidarietà Veneto o a Fonte, il datore di lavoro verserà un contributo a proprio carico pari all’1,4% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

Il medesimo contributo è versato anche in favore dei lavoratori che al 1° agosto 2024 risultano già iscritti ad uno dei due Fondi menzionati.

Il contributo contrattuale è versato dal datore di lavoro direttamente al Fondo pensione secondo le modalità e le procedure in essere definite dal fondo medesimo.

La decorrenza del versamento del contributo contrattuale è la seguente:

  • per i lavoratori che si iscrivono al Fondo negoziale dopo il 1° agosto 2024: dal mese successivo a quello di iscrizione al Fondo;
  • per i lavoratori già iscritti al Fondo negoziale alla data del 1° agosto 2024: da agosto 2024.

Ove il lavoratore che si iscriva o sia già iscritto al Fondo negoziale oltre che con il conferimento del TFR, anche con il versamento del contributo a suo carico, il valore del contributo contrattuale veneto assorbe fino a capienza l’aliquota del contributo datoriale previsto dal CCNL Area Tessile – Moda / Chimica - Ceramica (attualmente fissato all’1%). Per semplificare, in Veneto l’aliquota dell’1,4% sostituisce e assorbe il valore del contributo datoriale (1%) previsto dal CCNL. L’aliquota del contributo a carico del lavoratore prevista da CCNL rimane invariata (1%).

Quale ulteriore strumento per favorire l’adesione alla previdenza complementare il CCRL introduce una nuova prestazione di EBAV in favore dell’impresa e una in favore del lavoratore, a partire dall’anno di competenza 2024 (con pagamento dal 2025) che consiste in un contributo una tantum a fronte dei lavoratori che aderiscono ad uno dei due Fondi pensione negoziali dell’artigianato a partire dal 1° agosto 2024.

Bilateralità e quote EBAV

Il nuovo CCRL aggiorna le quote regionali di contribuzione EBAV. Da agosto 2024 è previsto un adeguamento delle quote di 2° livello che vengono fissate a 4,20 euro a carico impresa per dodici mensilità (in precedenza € 2,83) e 1,50 euro a carico dei lavoratori per dodici mensilità (in precedenza € 1,07).

Gestione dei regimi di orario (art. 8 CCRL)

Le imprese in regola con i versamenti EBAV e SANI.IN.VENETO, potranno adottare per far fronte alle frequenti e non programmabili variazioni di intensità nell’attività aziendale la variabilità plurimensile dell’orario di lavoro. In particolare, l’orario contrattuale di lavoro settimanale, pari a 40 ore nel caso di full time o sulla base dell’orario pattuito nel caso di part time, potrà essere realizzato come media nell’arco temporale dell’anno (o per un periodo inferiore all’anno) nel limite massimo di 48 ore settimanali da intendersi come media nei 12 mesi.

Tale gestione dell’orario di lavoro potrà essere adottata dall’impresa nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno, scegliendo fra due diverse modalità temporali applicative secondo le specifiche descritte dall’art. 8 del CCRL.

Dal punto di vista operativo, nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili del mese, la parte eccedente sarà accantonata in un “conto individuale”.

Per tali ore verrà riconosciuta, nel mese di effettiva prestazione lavorativa la sola maggiorazione del 12% nel caso di tempo pieno ed il 6% nel caso di part time.

Qualora risultasse nel mese una media settimanale inferiore all’orario contrattuale, la quantità necessaria di ore per raggiungere l’orario medio contrattuale sarà prelevata nell’ordine fino a concorrenza rispettivamente dal conto individuale, dall’accantonamento annuo di compensazione o, eccezionalmente, in carenza di capienza del citato monte ore, utilizzando altri istituti retributivi differiti nel rispetto delle norme contrattuali o di legge.

Le ore accantonate e non utilizzate del conto ore individuale saranno erogate con la busta paga del mese successivo alla scadenza del periodo di gestione della “variabilità plurimensile” con l’applicazione della retribuzione corrente al momento della liquidazione, incrementata della maggiorazione del 20% e per il lavoratore part time pari al 10%.

Tutti gli istituti retributivi diretti indiretti e differiti saranno calcolati su un orario medio settimanale contrattuale di 40 ore ovvero sull’orario pattuito nel caso di part time.

Accantonamento annuo in compensazione (art. 9 CCRL)

Viene confermato il meccanismo di accantonamento annuo di compensazione (banca ore) già previsto dal CCRL del 7 marzo 2016, il quale, rispetto alla precedente contrattazione regionale, viene reso facoltativo e non più obbligatorio.

Le imprese al fine di compensare normalmente i periodi di minor attività produttiva con permessi che garantiscano al lavoratore la maggior copertura previdenziale e di retribuzione, senza per questo elevare il costo del lavoro, hanno la facoltà di accantonare in una “banca ore”:

  • le 32 ore di permessi retribuiti relativi alle festività soppresse (art. 49 CCNL);
  • le 16 ore di permessi retribuiti (art. 50 CCNL);
  • le quote orarie spettanti nell’anno per festività coincidenti con la domenica ivi inclusa la festività del 4/11;
  • le quote orarie eventualmente spettanti nell’anno per festività cadenti nella sesta giornata della settimana nel caso di distribuzione dell’orario settimanale su cinque giorni.

Il monte ore così costituito nel corso dell’anno andrà utilizzato dall’azienda per far fronte a periodi di minore attività lavorativa tramite la concessione di altrettanti permessi retribuiti.

Il monte ore avrà maturazione per dodicesimi nell’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

Nel caso di fermate collettive ai lavoratori che non avessero maturato le necessarie quote orarie (es. neoassunti etc.) saranno concessi permessi non retribuiti necessari per far fronte alla fermata collettiva.

In ogni caso, del monte ore come sopra costituito, 16 ore di permessi retribuiti all’anno sono a disposizione del lavoratore per proprie esigenze personali.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, al lavoratore sarà corrisposto quanto accantonato a tale titolo.

Le quote orarie eccedenti le 48 ore maturate sino al 31 dicembre dell’anno precedente saranno, di norma, liquidate direttamente al lavoratore con la mensilità di settembre (con la retribuzione in atto in tale mese), salva intesa fra impresa e lavoratore per il godimento a titolo di permessi.

Apprendistato per la riqualificazione professionale

L’art. 10 del CCRL regola il trattamento economico dei lavoratori assunti dal 1° agosto 2024 con contratto di apprendistato professionalizzante per la qualificazione o riqualificazione professionale ai sensi dell’art. 47, c. 4, D.lgs. n. 81/2015.

Durante tutto il periodo di apprendistato tali lavoratori godono del trattamento economico calcolato sulla retribuzione corrispondente al livello di arrivo previsto dal CCNL con applicazione della percentuale più alta definita dalle tabelle del CCNL per il livello di inquadramento finale (100%).

Per la parte normativa, ivi compreso la disciplina dei profili formativi, si applica la regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante prevista dal CCNL.

Anche per tale tipologia di apprendistato trovano applicazione le norme della contrattazione regionale concernenti il rimborso della formazione interna assistita.

  • Data inserimento: 02.08.24