Contratti d’Innovazione tecnologica – modifiche al decreto 14/12/2009 – Fondo rotativo speciale
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15/10/2012, il decreto 09/08/2012 del Ministero dello sviluppo economico: “Modifiche al decreto 14/12/2009, recante disciplina dei contratti di innovazione tecnologica”.
Il decreto sostituisce gli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 14/12/2009, recante la disciplina dei contratti di innovazione tecnologica (legge 17/02/1982, n. 46) ed inoltre lo integra con un nuovo articolo (7-bis).
L’articolo 7 riguarda la “presentazione e istruttoria della proposta definitiva” del progetto di innovazione tecnologica .
L’articolo 7-bis riguarda gli “ulteriori adempimenti procedurali per la concessione delle agevolazioni” .
L’articolo 8 riguarda la “sottoscrizione del decreto di concessione”.
Contratti d’innovazione tecnologica - Decreto ministeriale 14/12/2009 – art 3
1. I contratti d’innovazione tecnologica hanno ad oggetto progetti di rilevanti dimensioni, in grado di accrescere il patrimonio tecnologico del Paese attraverso lo sviluppo di tecnologie di processo o di prodotto capaci di determinare un salto competitivo rispetto alle produzioni attuali di imprese operanti su mercati di significativa dimensione mondiale. Tali progetti, inoltre, devono perseguire un valore aggiunto in termini di miglioramento del livello di vita dei cittadini, dal punto di vista della qualità della vita, della sicurezza, della salute o di altre utilità sociali, dell’ambiente, del paesaggio, della fruizione dei beni culturali.
2. I progetti sono composti da uno o più programmi di sviluppo sperimentale, ammissibili ai sensi della Direttiva 2008, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione all’obiettivo globale previsto dal progetto.
3. Il progetto viene presentato da un soggetto proponente che, in caso di più programmi di sviluppo sperimentale, assume la responsabilità della sua complessiva coerenza tecnica ed economica.
4. L’importo complessivo dei costi ammissibili di un progetto d’innovazione tecnologica agevolabile non può essere inferiore ai 10 milioni di euro. Qualora il progetto proposto sia composto di più programmi di sviluppo sperimentale, si richiedono le ulteriori seguenti condizioni:
a) l’importo del programma di sviluppo sperimentale promosso dal soggetto proponente non può essere comunque inferiore ai 5 milioni di euro;
b) l’importo dei costi ammissibili di ciascuno degli eventuali ulteriori programmi non può essere inferiori a 3 milioni di euro, ad eccezione di quelli presentati dagli organismi di ricerca, per i quali l’importo minimo si abbassa a 1 milione di euro;
c) ciascun programma non può comportare costi ammissibili in misura superiore al 70% né in misura inferiore al 10% dei costi ammissibili complessivi del progetto.
5. Ciascun programma di sviluppo sperimentale componente deve avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36.