Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

Contratti pubblici. Diventano pienamente operative le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari

E' diventata pienamente operativa la tracciabilità dei pagamenti per tutti i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, in base a quanto stabilito dalla legge 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"). Venerdì 17 giugno è scaduto infatti il periodo transitorio di 180 giorni per l'adeguamento dei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della nuova norma (ovvero prima del 7 settembre 2010).

I contratti non adeguati, stipulati prima della data menzionata, non saranno ritenuti nulli, ma automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dall'articolo 3, commi 8 e 9, della legge n. 136/2010 e diventeranno soggetti ai relativi obblighi. Per i contratti stipulati dopo il 7 settembre, invece, le disposizioni di monitoraggio finanziario e contabile erano state applicate fin da subito.

Ora, senza alcuna eccezione, qualunque contratto di appalto e subappalto di lavori, servizi e forniture dovrà contenere, pena la nullità, specifiche clausole con cui le parti si atterranno alle norme previste dalla 136/2010. Tutti i pagamenti relativi ad una commessa pubblica dovranno transitare su un conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario o postale. Gli strumenti di pagamento dovranno, altresì, riportare il Cig (Codice identificativo gara), che permetta di ripercorrere tutti i movimenti contabili relativi a quel contratto, a prescindere dall'importo dell'appalto. Il Cup (codice unico di progetto), invece, è obbligatorio solo per i progetti di investimento pubblico.

Nessun obbligo di tracciabilità per le spese giornaliere sostenute dalle imprese fino ad un massimo di 1.500 euro, relative agli interventi connessi con lavori, servizi o forniture pubblici per le quali è consentito avvalersi di sistemi di pagamento diversi dal bonifico, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, con la possibilità anche di istituire un fondo cassa.