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Contratto edili ed affini - modifica decorrenza aggiornamento formazione sicurezza

Il recente rinnovo contrattuale del comparto edili ed affini ha portato una modifica legata alla decorrenza dell'aggiornamento sulla formazione specifica dei lavoratori. Il contratto attuale stabilisce che la decorrenza di tale aggiornamento è di tre anni, diversamente, pertanto, da quanto disposto dagli Accordi Stato-Regioni ex art 37 del D.lgs 81/2008 che prevede per tale l’aggiornamento una periodicità quinquennale.

La periodicità triennale si calcola a partire dalla conclusione dell'ultimo quinquennio di aggiornamento; va quindi considerata per i corsi di aggiornamento sicurezza erogati a partire dalla data di entrata in vigore del contratto rinnovato (04 maggio 2022). In pratica l'attestato di aggiornamento formazione sicurezza per corsi erogati dopo il 04 maggio 2022 ha una scadenza, da contratto, di 3 anni (invece che 5)

Occorre ricordare che tale modifica della periodicità riguarda solo questo tipo di formazione (aggiornamento formazione sicurezza per lavoratori) e non comporta alcuna modifica per l'aggiornamenti di dirigenti, preposti, addetti al montaggio/smontaggio ponteggi, addetti alla guida di macchine movimento terra, gru, ple ecc....la cui periodicità rimane invariata.

Facciamo infine presente che la mancata applicazione della previsione contrattuale non comporta un inadempimento normativo ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. 81/08 e quindi non è sanzionabile sotto il profilo giuridico.  La stessa rappresenta  tuttavia un inadempimento contrattuale che, oltre ad essere sanzionabile dagli organismi preposti per mancata applicazione del contratto, comporta la perdita di eventuali benefici connessi alla puntuale applicazione del contratto stesso.

In allegato estratto del contratto Edilizia Artigianato

  • Data inserimento: 17.02.23