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Approvo

Convertito, con modificazioni, il D.L. n. 1/2012, in materia di liberalizzazioni

Si riportano le disposizioni di carattere fiscale, di maggior interesse, contenute nel D.L. n. 1 del 2012, convertito in legge n. 27 del 2012.

E’ stato convertito in legge n. 27 del 24 marzo 2012, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 53 alla G.U. n. 71 del 24 marzo 201 il decreto n. 1/2012 cosiddetto decreto “liberalizzazioni”.

In particolare, per quanto concerne gli aspetti di natura fiscale più salienti, si segnala:

  • interventi in materia di costituzione di srl semplificate da parte di soggetti di età non superiore a 35 anni;
  • modifiche al sistema di esenzione dell’Iva in relazione alle cessioni/locazioni di fabbricati ad uso abitativo effettuate nell’ambito di piani di edilizia convenzionata ovvero per alloggi sociali;
  • anticipazione dei termini di presentazione, da parte degli autotrasportatori, dell’istanza per il rimborso dell’accisa fissata, dal 2012, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre;
  • riduzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita;
COSTITUZIONE SRL SEMPLIFICATA – ART. 3

Con l’introduzione del nuovo articolo 2463-bis del codice civile, è prevista la possibilità di costituire una società a responsabilità limitata con modalità semplificate, in presenza di determinati requisiti. In particolare, il beneficio è rivolto alle persone fisiche che alla data della costituzione non hanno compiuto 35 anni di età.

Tali soggetti possono costituire una srl

  • mediante un atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto interministeriale. L’atto notarile è gratuito ed esente da diritto di bollo e di segreteria.
  • sottoscrivendo e versando interamente il capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore ad euro 10.000.

Un apposito decreto ministeriale, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, individuerà uno statuto standard della società, nonché i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.

ALIQUOTA IMU FABBRICATI INVENDUTI – ART. 56

Con l’introduzione del nuovo comma 9-bis, nell’ambito dell’articolo 13 decreto legge 201/2011, viene introdotta un’ulteriore ipotesi di riduzione dell’aliquota base dell’IMU. La disposizione in esame introduce la possibilità, per il Comune, di ridurre l’aliquota base (0,76%) fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell’impresa costruttrice. Tale riduzione opera:

  • fino a che permane la destinazione alla vendita del fabbricato;
  • a condizione  che non sia locato;
  • per un periodo comunque non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori.
REGIME IVA LOCAZIONI E CESSIONI ABITATIVE – ART. 57

L’articolo in argomento introduce una modifica al regime IVA applicabile alle locazioni e cessioni di fabbricati ad uso abitativo disciplinato dall’articolo 10, comma 1, nn. 8 e 8-bis, DPR n. 633/72.

In particolare, è modificato il regime di esenzione delle locazioni e cessioni di abitazioni, ampliando le ipotesi in cui alcune operazioni possono essere considerate imponibili. La finalità della disposizione è quella di permettere di rendere neutrale l’IVA e consentire agli operatori di detrarre l’IVA pagata sugli acquisti.

Vediamo nel dettaglio l’articolo, con esclusivo riferimento ai fabbricati abitativi. Rimane imponibile, ai sensi del n. 8, articolo 10, citato, la locazione di fabbricati strumentali non suscettibili di diversa utilizzazione nei confronti di soggetti privati o con diritto a detrazione inferiore al 25% o per cui il locatore ha manifestato l’opzione per l’IVA.

1. Locazioni fabbricati abitativi

Il n. 8 dell’articolo 10, DPR n. 633772, modificato dal D.L. n. 223/2006, considera in generale esente la locazione di fabbricati abitativi, ad esclusione di alcune ipotesi da considerarsi imponibili. Si tratta delle:

  • locazioni di abitazioni
  • effettuate dal costruttore o dal soggetto che ha eseguito interventi di recupero
  • stipulate entro 4 anni dall’ultimazione della costruzione o del recupero
  • a condizione che la locazione sia stipulata per almeno 4 anni 
  • e sia posta in essere in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata.

Con l’articolo in esame, sono ampliate le eccezioni alla regola dell’esenzione, stabilendo che sono imponibili le:

  • locazioni di abitazioni
  • da chiunque effettuate (costruttore, impresa di ristrutturazione, etc.)
  • previa espressa opzione per l’imposizione
  • a condizione che la locazione riguardi le seguenti tipologie di immobili:

-          fabbricati abitativi con locazione stipulata per almeno 4 anni e posta in essere in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata;

-          fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.

La lettera c) infine riformula il n. 127-duodevicies della tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. n. 633/1972, che elenca i beni e servizi soggetti all'aliquota ridotta del 10 per cento. Sono pertanto soggetti all'aliquota del 10 per cento le locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata e le locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal citato D.M. 22 aprile 2008.

In sede di conversione, è stata ripristinata la formulazione originaria, chiarendo che la norma si riferisce alle locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica.

2. Cessioni di fabbricati abitativi

Il n. 8-bis dell’articolo 10, DPR 633/72, modificato dal D.L. n. 223/2006, considera in generale esente la cessione di fabbricati abitativi, ad esclusione di alcune ipotesi da considerarsi imponibili. Si tratta delle:

  • cessioni di fabbricati abitativi
  • effettuate dal costruttore o dal soggetto che ha eseguito interventi di recupero entro:
  • 5 anni dall’ultimazione della costruzione o del recupero;
  • oltre 5 anni se entro tale termine i fabbricati sono stati locati per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata.

Con l’articolo in esame, sono ampliate le eccezioni alla regola dell’esenzione, stabilendo che sono imponibili anche le:

  • cessioni di fabbricati abitativi;
  • da chiunque effettuate (costruttore, impresa di ristrutturazione, etc.);
  • previa espressa opzione per l’imposizione;
  • a condizione che la cessione riguardi le seguenti tipologie di immobili:

-          fabbricati abitativi con locazione stipulata per almeno 4 anni e posta in essere in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata;

-          fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.

Infine, per effetto della modifica dell’art. 36, comma 3, DPR n. 633/72, è ora prevista la possibilità di separare l’attività, oltre che per la locazione, anche per la cessione di fabbricati ad uso abitativo/strumentale.

La separazione delle attività consente, come noto, di “neutralizzare” il meccanismo del pro-rata qualora siano presenti sia locazioni/cessioni esenti che locazioni/cessioni imponibili.

CREDITO D’IMPOSTA PER AUTOTRASPORTO – ART. 61

La disposizione introduce la modifica del termine di presentazione dell’istanza cui è subordinata l’attribuzione del credito d’imposta per i consumi di gasolio per autotrazione riconosciuto agli autotrasportatori di merci per conto terzi o conto proprio effettuato con veicoli di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate. Si ricorda che finora l’istanza doveva essere presentata entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare.

Con la nuova disposizione l’istanza deve essere presentata a pena di decadenza entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.

Quindi, nell’anno occorrerà presentare 4 istanze entro le seguenti scadenze perentorie:

  • consumi 1° trimestre: istanza entro il mese di aprile;
  • consumi 2° trimestre; istanza entro il mese di luglio;
  • consumi 3° trimestre: istanza entro il mese di ottobre;
  • consumi 4° trimestre: istanza entro il mese di gennaio.

Diventa, inoltre, più ampio il periodo entro il quale è possibile utilizzare in compensazione il credito: il medesimo può essere utilizzato entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto (e non più entro l’anno solare in cui è sorto).

Infine, dal 2012 è soppresso il limite massimo annuale di euro 250.000 di utilizzo del credito d’imposta in esame.

RIVALSA IVA – ART. 93

Con la modifica del comma 7 dell’art. 60, DPR n. 633/72 è ora previsto che, in caso di accertamento o rettifica dell’IVA, il contribuente ha diritto di rivalsa dell’imposta o maggiore imposta derivante dai predetti atti nei confronti del cessionario o committente, in precedenza non ammessa, a condizione che il contribuente abbia versato l’IVA o la maggior IVA accertata, le sanzioni e gli interessi.

In tal caso il cessionario o committente può esercitare il diritto alla detrazione entro la dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto al cedente o prestatore l’imposta o la maggiore imposta addebitata a titolo di rivalsa alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’operazione originaria.

RENDITE FINANZIARIE – ART. 95

L'articolo 95 modifica l’art. 2 del D.L. n. 138/2011 in tema di unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie. Per effetto di tali modifiche:

  • viene soppressa l’esclusione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria dall’applicazione dell’aliquota al 20 per cento;
  • viene confermata la tassazione all’11 per cento sui fondi pensione esteri istituiti negli Stati UE e aderenti allo Spazio economico europeo inclusi nella c.d. white list;
  • viene prevista l’applicazione dell’aliquota del 12,50 per cento su proventi di pronti conto termine su titoli pubblici emessi da Stati esteri white list;
  • viene infine abrogata la norma che prevede che sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari maturati fino al momento dell'anticipato rimborso, è dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento, se il rimborso ha luogo entro diciotto mesi dall'emissione.
  • Data inserimento: 11.04.12
  • Inserito in:: FISCO
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