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Approvo

Corte di Cassazione: la TARI non è dovuta sulle aree che producono rifiuti speciali.

La decisione pone fine ad una annosa questione che sottoponeva le aziende artigiane ad una doppia tassazione.

Con la sentenza n. 9858/16 pubblicata il 13 maggio u.s., la Corte di Cassazione si è pronunciata sul  pagamento del tributo comunale sui rifiuti per l’area destinata a laboratorio, rafforzando il concetto che la tassa costituisce il corrispettivo che i Comuni richiedono a fronte del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

La decisione riguarda un ricorso presentato in regime di TIA ovvero il tributo vigente all’epoca dei fatti ma il principio affermato dai Giudici è di fatto attuabile anche con la TARI.

Nella vicenda è coinvolta una falegnameria che sosteneva di non dover pagare la tassa in quanto  provvedeva al corretto smaltimento dei propri rifiuti speciali per il tramite di aziende regolarmente autorizzate sostenendone i relativi costi. Nonostante il ricorso del gestore della riscossione del tributo, la Cassazione, dopo avere esaminato la documentazione inerente gli smaltimenti effettuati dalla falegnameria, ha confermato l’esclusione dal pagamento della TIA per le zone ove vengono prodotti rifiuti speciali, evitando in questo modo che l’azienda si vedesse tassare due volte l’area destinata a laboratorio.

 

  • Data inserimento: 13.06.16