Covid-19: congedo straordinario lavoratori dipendenti con figli e bonus baby-sitting.
L’INPS con le circolari n. 58 e n. 63 del 14 aprile fornisce le istruzioni operative in materia di fruizione del congedo a favore dei genitori lavoratori dipendenti e della gestione delle domande di bonus baby-sitting previsti dall’art. 2 del D.L. n. 30/2021.
- Bonus baby-sitting (Circolare n. 58)
Il bonus, destinato ad alcune categorie di lavoratori – fra cui gli iscritti alla gestione separata INPS e i lavoratori autonomi – con figli minori, è concesso nelle seguenti casistiche:
- figlio affetto da infezione SARS COVID-19,
- figlio in quarantena,
- in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza.
Ai fini del diritto al bonus per i servizi di baby-sitting, si precisa che rilevano tutti i casi che si siano verificati dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.
Il bonus per servizi di baby-sitting può essere erogato, alternativamente, a entrambi i genitori purché non ricorra, nelle stesse giornate della settimana prescelta, una delle seguenti condizioni:
- la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile;
- l’altro genitore non svolga alcuna attività lavorativa ovvero sia sospeso dal lavoro ovvero sia beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito;
- i genitori abbiano fruito del congedo per genitori lavoratori dipendenti disciplinato dal medesimo decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30.
- Congedo genitori lavoratori (Circolare n. 63)
Il congedo riguarda lavoratori dipendenti con figli minori di anni 14:
- affetti da COVID-19;
- in quarantena da contatto;
- con attività didattica in presenza sospesa;
nonché con figli con disabilità in situazione di gravità accertata, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992:
- iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza,
- ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Il congedo può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave.
Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.