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Criteri per gli accertamenti di carattere tecnico relativi all’emissione acustica delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23/01/2012 il decreto 04/10/2011 del Ministero dell’ambiente, riguardante “Definizione dei criteri per gli accertamenti di carattere tecnico nell’ambito del controllo sul mercato di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 04/09/2002, n. 262 relativi all’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”

Il decreto stabilisce i criteri per l’espletamento degli accertamenti di carattere tecnico nell’ambito del controllo di mercati delle macchine ed attrezzature che sono state definite all’allegato I – Parte A del decreto legislativo n. 262/2002 (Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto).

In cosa consiste il controllo sul mercato

Il controllo sul mercato consiste nel verificare che l’azienda responsabile dell’immissione in commercio delle macchine, sia essa produttrice, mandataria, o rivenditrice, abbia ottemperato alle prescrizioni previste nel decreto legislativo  n. 262/2002. Il controllo sul mercato si effettua su macchine complete per l’uso previsto, immesse o meno sul mercato comunitario, in ogni caso, prima del loro utilizzo.

Chi effettua il controllo sul mercato

Il controllo sul mercato è svolto dal Ministero dell’ambiente che si avvale dell’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

Procedura di controllo sul mercato

Al fine di raccogliere gli elementi per il parere di conformità delle macchine alle disposizioni del decreto legislativo n. 262/2002, gli ispettori di ISPRA accertano che:

  • Le macchine siano state identificati nel rispetto delle definizioni di cui all’allegato I – Parte A del dlgs n. 262/2002 (riportato in fondo alla nota)
  • Le macchine siano accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità contenente le indicazioni di cui all’allegato II del decreto legislativo n. 262/2002 (riportato in fondo alla nota)
  • La copia di dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica della macchine siano conservate per dieci anni dalla fabbricazione dell’ultimo esemplare a cui esse si riferiscono
  • Su ogni macchina sia apposta una marcatura che contenga entrambi gli elementi previsti dall’allegato IV del decreto legislativo n. 262/2002, ovvero i “Modelli della marcatura CE di conformità e dell’indicazione del livello di potenza sonoro garantito"
  • Altri marchi o iscrizioni apposti sulle macchine non traggano in inganno circa il significato della marcatura CE e dell’indicazione del livello di potenza sonora garantito, e non ne pregiudichino la visibilità e la leggibilità
  • Il livello di potenza sonora garantito, nel caso di macchine soggette a limite di emissione acustica, non superi il valore limite di emissione acustica fissato all’art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 262/2002
  • Attraverso l’analisi della documentazione tecnica, le macchine siano state sottoposte ad una appropriata procedura di valutazione della conformità di cui agli allegati del decreto legislativi 262/2002, che seguono:
  • allegato V – Controllo di fabbricazione – punto 3
  • allegato VI – controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici – punto 3
  • allegato VII – verifica dell’esemplare unico – punto 2
  • allegato VIII – garanzia di qualità totale – punti 3.1 e 3.3.

Gli ispettori possono condurre una campagna di misure volta a verificare che il livello di potenza sonora garantito sia statisticamente corrispondente ai livelli di potenza sonora misurati e, nel caso di macchine soggette a limite di emissione acustica, che sia rispettato il livello ammesso di potenza sonora. Inoltre gli ispettori acquisiscono ulteriori elementi utili per il parere di conformità, ad esempio estratti della documentazione tecnica e rilievi fotografici.

Il rapporto degli ispettori si conclude con la stesura del rapporto ispettivo al responsabile del controllo di mercato. Questi emette il parere di conformità tenendo conto del rapporto ispettivo ed inoltra l’intera documentazione al Ministero dell’ambiente. Tale Ministero prende atto del rapporto ispettivo e del parere di conformità e trasmette il parere all’azienda interessata

Nei casi di non conformità delle macchine, il Ministero dell’ambiente, avvia la procedura di “non conformità delle macchine ed attrezzature”, di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 262/2002. Nei casi di non conformità che comportino sanzioni, il Ministero, invia il rapporto ispettivo ed il parere espresso alla Prefettura territorialmente competente per l’irrogazione delle sanzioni previste.

Macchine ed attrezzature come definite all’allegato I – Parte A del decreto legislativo n. 262/2002

Si riportano le denominazioni generiche. Per il dettaglio si deve prendere visione dell’intero allegato in questione:

Piattaforme aeree di accesso con motori a combustione interna

Decespugliatori

Montacarichi per materiali da cantiere

Sega a nastro per cantieri

Sega circolare per cantieri

Motosega a catena portatile

Veicolo combinato di spurgo

Mezzi di compattazione

Motocompressori

Martelli demolitori, tenuti a mano

Betoniere

Argano per cantieri

Pompe per cemento ed intonacatrici

Trasportatori a nastro

Impianti frigoriferi montati su veicoli

Apripista (dozer)

Perforatrici

Dumper

Attrezzature per il carico e lo scarico di autobotti e autosili

Escavatori idraulici o a funi

Terne

Campane per la raccolta del vetro

Motolivellatrici

Tagliaerba/tagliabordi

Tagliasiepi

Spurgatubi ad alta pressione

Idropulitrici

Martelli demolitori idraulici

Centraline idrauliche

Tagliasfalto

Compattatori di rifiuti, tipo a pala caricatrice con benna

Tosaerba

Tagliaerba elettrici/tagliabordi elettrici

Soffiatori di fogliame

Aspiratori di fogliame

Carrelli elevatori con carico a sbalzo

Pale caricatrici

Gru mobili

Contenitori mobili per rifiuti

Motozappe

Vibrofinitrici

Apparecchiature di palificazione

 

Dichiarazione CE di conformità

La dichiarazione  CE di conformità deve contenere i seguenti elementi:

Nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità

Nome e indirizzo della persona che detiene la documentazione tecnica

Descrizione dell’attrezzatura:

  • Tipo di macchina, secondo la classificazione dell’allegato I del dlgs 262/2002
  • Tipo (numero/nome del modello), numero di serie (facoltativo), ecc.
  • Potenza netta installata o qualsiasi altro valore connesso con l’emissione sonora; per le macchine elencate nell’allegato I, parte B), occorre indicare il parametro riportato nella tabella di cui alla medesima parte dello stesso allegato; per le macchine elencate all’allegato I, parte C), sono indicati i parametri raccomandati

Procedura di valutazione della conformità seguita e, se del caso, nome e indirizzo dell’organismo designato che l’ha effettuata.  La procedura di valutazione della conformità seguita dal fabbricante deve essere indicata nel modo seguente:

  • Procedura di cui all’allegato V del dlgs 262/2002
  • Procedura 1 o 2 di cui all’allegato VI e nome e indirizzo dell’organismo notificato
  • Procedura di cui all’allegato VII e nome e indirizzo dell’organismo notificato
  • Procedura di cui all’allegato VIII e nome e indirizzo dell’organismo notificato

Livello di potenza sonora misurato di un’apparecchiatura rappresentativa del tipo oggetto della dichiarazione di conformità

Livello di potenza sonora garantita per l’apparecchiatura

rinvio al decreto legislativo n. 262/2002

dichiarazione di conformità ai requisiti del decreto legislativo n. 262/2002

all’occorrenza la/le dichiarazione/i di conformità e estremi delle altre normative applicate

il luogo e la data della dichiarazione

dati sulla persona abilitata a firmare la dichiarazione giuridicamente vincolante per il fabbricante o per il suo mandatario stabilito nella Comunità

 

Nota conclusiva

Nel decreto legislativo 04/10/2011, sono riportati gli allegati riportati di seguito:

Allegato I  (Parte A) – Definizioni delle macchine ed attrezzature

Allegato I (Parte B) – Macchine ed attrezzature soggette a limiti di emissione acustica

Allegato I (Parte C) – Macchine ed attrezzature assoggettate alla sola marcatura

Allegato II – Dichiarazione CE di conformità

Allegato III – Metodo di misurazione del rumore aereo delle macchine ed attrezzature utilizzate all’aperto

Allegato III – (Parte A) - Norme di base relative all’emissione acustica

Allegato III – (Parte B) - Metodi di prova dell’emissione acustica per ciascun tipo di macchine ed attrezzature

Allegato IV – Modelli della marcatura CE di conformità  e dell’indicazione del livello di potenza sonoro garantito

Allegato V – Controllo interno di fabbricazione

Allegato VI – Controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici

Allegato VII – Verifica dell’esemplare unico

Allegato VIII – Garanzia di qualità totale

Allegato IX – (Parte A) – Requisiti minimi per la designazione degli organismi di cui all’articolo 12, comma 1 del decreto legislativo n. 262/2002

Allegato IX  - (Parte B) – procedure e contenuto relativi alla istanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 262/2002

  • Data inserimento: 15.05.12