Criteri per gli accertamenti di carattere tecnico relativi all’emissione acustica delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23/01/2012 il decreto 04/10/2011 del Ministero dell’ambiente, riguardante “Definizione dei criteri per gli accertamenti di carattere tecnico nell’ambito del controllo sul mercato di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 04/09/2002, n. 262 relativi all’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”
Il decreto stabilisce i criteri per l’espletamento degli accertamenti di carattere tecnico nell’ambito del controllo di mercati delle macchine ed attrezzature che sono state definite all’allegato I – Parte A del decreto legislativo n. 262/2002 (Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto).
In cosa consiste il controllo sul mercato
Il controllo sul mercato consiste nel verificare che l’azienda responsabile dell’immissione in commercio delle macchine, sia essa produttrice, mandataria, o rivenditrice, abbia ottemperato alle prescrizioni previste nel decreto legislativo n. 262/2002. Il controllo sul mercato si effettua su macchine complete per l’uso previsto, immesse o meno sul mercato comunitario, in ogni caso, prima del loro utilizzo.
Chi effettua il controllo sul mercato
Il controllo sul mercato è svolto dal Ministero dell’ambiente che si avvale dell’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
Procedura di controllo sul mercato
Al fine di raccogliere gli elementi per il parere di conformità delle macchine alle disposizioni del decreto legislativo n. 262/2002, gli ispettori di ISPRA accertano che:
- Le macchine siano state identificati nel rispetto delle definizioni di cui all’allegato I – Parte A del dlgs n. 262/2002 (riportato in fondo alla nota)
- Le macchine siano accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità contenente le indicazioni di cui all’allegato II del decreto legislativo n. 262/2002 (riportato in fondo alla nota)
- La copia di dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica della macchine siano conservate per dieci anni dalla fabbricazione dell’ultimo esemplare a cui esse si riferiscono
- Su ogni macchina sia apposta una marcatura che contenga entrambi gli elementi previsti dall’allegato IV del decreto legislativo n. 262/2002, ovvero i “Modelli della marcatura CE di conformità e dell’indicazione del livello di potenza sonoro garantito"
- Altri marchi o iscrizioni apposti sulle macchine non traggano in inganno circa il significato della marcatura CE e dell’indicazione del livello di potenza sonora garantito, e non ne pregiudichino la visibilità e la leggibilità
- Il livello di potenza sonora garantito, nel caso di macchine soggette a limite di emissione acustica, non superi il valore limite di emissione acustica fissato all’art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 262/2002
- Attraverso l’analisi della documentazione tecnica, le macchine siano state sottoposte ad una appropriata procedura di valutazione della conformità di cui agli allegati del decreto legislativi 262/2002, che seguono:
- allegato V – Controllo di fabbricazione – punto 3
- allegato VI – controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici – punto 3
- allegato VII – verifica dell’esemplare unico – punto 2
- allegato VIII – garanzia di qualità totale – punti 3.1 e 3.3.
Gli ispettori possono condurre una campagna di misure volta a verificare che il livello di potenza sonora garantito sia statisticamente corrispondente ai livelli di potenza sonora misurati e, nel caso di macchine soggette a limite di emissione acustica, che sia rispettato il livello ammesso di potenza sonora. Inoltre gli ispettori acquisiscono ulteriori elementi utili per il parere di conformità, ad esempio estratti della documentazione tecnica e rilievi fotografici.
Il rapporto degli ispettori si conclude con la stesura del rapporto ispettivo al responsabile del controllo di mercato. Questi emette il parere di conformità tenendo conto del rapporto ispettivo ed inoltra l’intera documentazione al Ministero dell’ambiente. Tale Ministero prende atto del rapporto ispettivo e del parere di conformità e trasmette il parere all’azienda interessata
Nei casi di non conformità delle macchine, il Ministero dell’ambiente, avvia la procedura di “non conformità delle macchine ed attrezzature”, di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 262/2002. Nei casi di non conformità che comportino sanzioni, il Ministero, invia il rapporto ispettivo ed il parere espresso alla Prefettura territorialmente competente per l’irrogazione delle sanzioni previste.
Macchine ed attrezzature come definite all’allegato I – Parte A del decreto legislativo n. 262/2002
Si riportano le denominazioni generiche. Per il dettaglio si deve prendere visione dell’intero allegato in questione:
Piattaforme aeree di accesso con motori a combustione interna |
Decespugliatori |
Montacarichi per materiali da cantiere |
Sega a nastro per cantieri |
Sega circolare per cantieri |
Motosega a catena portatile |
Veicolo combinato di spurgo |
Mezzi di compattazione |
Motocompressori |
Martelli demolitori, tenuti a mano |
Betoniere |
Argano per cantieri |
Pompe per cemento ed intonacatrici |
Trasportatori a nastro |
Impianti frigoriferi montati su veicoli |
Apripista (dozer) |
Perforatrici |
Dumper |
Attrezzature per il carico e lo scarico di autobotti e autosili |
Escavatori idraulici o a funi |
Terne |
Campane per la raccolta del vetro |
Motolivellatrici |
Tagliaerba/tagliabordi |
Tagliasiepi |
Spurgatubi ad alta pressione |
Idropulitrici |
Martelli demolitori idraulici |
Centraline idrauliche |
Tagliasfalto |
Compattatori di rifiuti, tipo a pala caricatrice con benna |
Tosaerba |
Tagliaerba elettrici/tagliabordi elettrici |
Soffiatori di fogliame |
Aspiratori di fogliame |
Carrelli elevatori con carico a sbalzo |
Pale caricatrici |
Gru mobili |
Contenitori mobili per rifiuti |
Motozappe |
Vibrofinitrici |
Apparecchiature di palificazione |
Dichiarazione CE di conformità
La dichiarazione CE di conformità deve contenere i seguenti elementi:
Nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità |
Nome e indirizzo della persona che detiene la documentazione tecnica |
Descrizione dell’attrezzatura:
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Procedura di valutazione della conformità seguita e, se del caso, nome e indirizzo dell’organismo designato che l’ha effettuata. La procedura di valutazione della conformità seguita dal fabbricante deve essere indicata nel modo seguente:
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Livello di potenza sonora misurato di un’apparecchiatura rappresentativa del tipo oggetto della dichiarazione di conformità |
Livello di potenza sonora garantita per l’apparecchiatura |
rinvio al decreto legislativo n. 262/2002 |
dichiarazione di conformità ai requisiti del decreto legislativo n. 262/2002 |
all’occorrenza la/le dichiarazione/i di conformità e estremi delle altre normative applicate |
il luogo e la data della dichiarazione |
dati sulla persona abilitata a firmare la dichiarazione giuridicamente vincolante per il fabbricante o per il suo mandatario stabilito nella Comunità |
Nota conclusiva
Nel decreto legislativo 04/10/2011, sono riportati gli allegati riportati di seguito:
Allegato I (Parte A) – Definizioni delle macchine ed attrezzature
Allegato I (Parte B) – Macchine ed attrezzature soggette a limiti di emissione acustica
Allegato I (Parte C) – Macchine ed attrezzature assoggettate alla sola marcatura
Allegato II – Dichiarazione CE di conformità
Allegato III – Metodo di misurazione del rumore aereo delle macchine ed attrezzature utilizzate all’aperto
Allegato III – (Parte A) - Norme di base relative all’emissione acustica
Allegato III – (Parte B) - Metodi di prova dell’emissione acustica per ciascun tipo di macchine ed attrezzature
Allegato IV – Modelli della marcatura CE di conformità e dell’indicazione del livello di potenza sonoro garantito
Allegato V – Controllo interno di fabbricazione
Allegato VI – Controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici
Allegato VII – Verifica dell’esemplare unico
Allegato VIII – Garanzia di qualità totale
Allegato IX – (Parte A) – Requisiti minimi per la designazione degli organismi di cui all’articolo 12, comma 1 del decreto legislativo n. 262/2002
Allegato IX - (Parte B) – procedure e contenuto relativi alla istanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 262/2002