CRONOTACHIGRAFO: ENTRA IN VIGORE LA DEROGA PREVISTA DAL REGOLAMENTO EUROPEO
E’ entrato in vigore il 2 marzo 2015, in anticipo rispetto alla maggior parte delle altre disposizioni contenute nella norma l’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 165/2014 che va a modificare il precedente Regolamento (CE) n. 561/2006 nella parte che riguarda alcune tipologie di trasporto che sono esentate dal regolamento stesso.
In particolare, all’articolo 3 del Regolamento n. 561/2006 è stata aggiunta la lettera a bis) concernente i trasporti con “veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di cento km dal luogo in cui si trova l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente.”
Per tale tipologia di trasporto è, dunque, disposta l’esenzione dall’applicazione del Regolamento n. 561/2006 e, quindi, dall’obbligo di dotazione ed uso dell’apparecchio di controllo (cronotachigrafo) per i veicoli interessati, ovviamente soltanto se impegnati nello svolgimento di tale attività.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato di conseguenza una circolare esplicativa (vedi allegato)