D. Lgs. 67/2011 in materia di lavori usuranti – nuovi adempimenti per i datori di lavoro
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2011 ed è entrato in vigore il 26 maggio scorso il D. Lgs. n. 67/2011 in materia di lavori usuranti che, con i suoi 7 articoli, dà attuazione alla delega al Governo, prevista dal c.d. Collegato Lavoro (L. 183/2010), per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti.
Successivamente, in data 20.06.2011, è stata emanata dal Ministero la circolare n. 15/2011 che fornisce chiarimenti in merito a tali comunicazioni.
Con il decreto di cui all’oggetto, viene revisionata la disciplina pensionistica degli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e delineate le modalità di accesso anticipato al pensionamento per tali lavoratori.
Oltre ad individuare la disciplina del pensionamento anticipato, tale decreto ha introdotto due nuovi obblighi di comunicazione per i datori di lavoro.
Comunicazione di esecuzione di lavoro notturno (art. 5 co. 1 D. Lgs. 67/2001)
Il decreto prevede che il datore di lavoro comunichi, esclusivamente per via telematica, alla DPL competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, con periodicità annuale l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni, così come definiti all’articolo 1, comma 1 lettera b) del decreto stesso.
Si tratta di lavoratori notturni compresi nelle seguenti categorie:
1) lavoratori a turni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g) del d. lgs. 66/2003 che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2 (periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino), per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto legislativo 66/2003, per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.
La comunicazione può essere effettuata anche per il tramite dell’associazione cui il datore di lavoro aderisca o conferisca mandato o del professionista abilitato.
Comunicazione di esecuzione di lavorazioni previste nell’allegato 1 (art. 5 co.1 D. Lgs. 67/2001)
Il decreto stabilisce che il datore di lavoro che svolge le lavorazioni indicate dall’art. 1, comma 1, lettera c), ossia attività individuate sulla base di alcune voci di tariffa INAIL di cui all’elenco n. 1 contenuto nell’allegato 1 al decreto stesso, cui si applicano i criteri per l‘organizzazione del lavoro previsti dall’art. 2100 c.c. (cottimo obbligatorio), laddove i lavoratori sono impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazioni di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgono attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento di materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità, doveva darne comunicazione alla DPL competente per territorio e agli enti previdenziali, entro 30 gg. dall’inizio dell’attività e, in sede di prima applicazione, per quelle che hanno già in atto le lavorazioni previste nell’allegato 1 entro il 25 giugno 2011.
Tuttavia è stato chiarito che sarà possibile effettuare la comunicazione entro il 31 luglio 2011, senza incorrere in sanzioni.
La mancata effettuazione di ciascuna di tali comunicazioni è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro.
Tale sanzione è soggetta a diffida obbligatoria. Pertanto in caso di ottemperenza alla diffida è dovuta la sanzione nella misura minima di 500 euro.
Sotto il profilo operativo, la circolare ministeriale ha stabilito le modalità per effettuare le previste comunicazioni.
In particolare, la comunicazione riguardante le lavorazioni previste nell'allegato 1 del D. Lgs. 67/2011 (lavorazioni su linea catena e per le quali operano alcune voci di tariffa - art. 5 co. 2) va fatta entro il 31 luglio p.v., mediante il modello "LAV-US".
A tal fine è possibile accedere al sito del Ministero del Lavoro per accreditarsi al sistema per l'invio on line del modello LAV-US relativo alle comunicazioni dei lavori usuranti.
E' prevista la pluriefficacia della comunicazione: con l'invio del modello al Ministero del Lavoro, si considerano adempiuti gli invii alla DPL e agli Istituti Previdenziali.
La circolare ribadisce che le aziende che dovranno effettuare tale comunicazione sono esclusivamente quelle nelle quali sono attualmente svolte attività che soddisfino tutti i seguenti requisiti:
a) applicazione delle voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n.1 allegato al d. lgs. 67/2011: Voce di tariffa 1462; 2197; 6322; 6411; 6581; 6582; 6590; 8210; 8230;
b) applicazione dei criteri di organizzazione del lavoro previsti dall'art. 2100 c.c., così come disciplinati dal CCNL applicato, da intendersi come lavorazioni per le quali è previsto il pagamento con il sistema del cottimo;
c) utilizzo di un processo produttivo in serie come descritto dal sopra riportato art. 1, comma 1, lett.c) del d. lgs. 67/2011.
Il Ministero specifica, inoltre, che, ove nel modello di comunicazione è richiesto il numero di lavoratori impegnati nell'attività in questione, vadano indicati anche i lavoratori utilizzati nell'ambito di una somministrazione di lavoro, in quanto si ritiene che questi vadano comunicati esclusivamente dalle imprese utilizzatrici che sono pienamente a conoscenza delle attività prestate da tali lavoratori e di essi dispongono nell'ambito del proprio potere organizzativo.
La comunicazione riguardante il lavoro notturno (art. 5 co.1) deve essere effettuata in sede di prima applicazione entro il 30 settembre 2011, mediante il modello "LAV-NOT" che sarà disponibile a partire dal 20 luglio p.v. sul sito del Ministero del lavoro; per il lavoro notturno effettuato nel 2011 andrà inviata entro il 31 marzo 2012.
Anche per tale modello di comunicazione nel numero indicativo di dei lavoratori impegnati nell'attività in questione, bisogna tenere conto anche dei lavoratori utilizzati nell'ambito di una somministrazione di lavoro.