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D. Lgs. n. 67/2011 - Comunicazione di esecuzione di lavoro notturno per l’anno 2010 - proroga del termine

Il Ministero del Lavoro ha prorogato il termine (precedentemente fissato al 30.09.2011) per la comunicazione di esecuzione di lavoro notturno per l'anno 2010.

Data la mancata definizione del Decreto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n° 67/2011 nonché della relativa modulistica, il Ministero del lavoro ha prorogato il termine per effettuare la comunicazione prevista dall'art. 5 comma 1 del D. Lgs n° 67/2011 di esecuzione di lavoro notturno svolto in maniera continuativa o compreso in regolari turni durante l'anno 2010.

Il Ministero si riserva di fornire ulteriore indicazione di un nuovo termine di scadenza per l'effettuazione di tale obbligo.

Entro tale nuovo termine le imprese che impiegano lavoratori notturni dovranno darne comunicazione alla DPL, tramite modello "LAV-NOT", per i lavoratori che hanno svolto lavoro notturno nel 2010; successivamente la comunicazione andrà effettuata entro il 31 marzo di ogni anno per il lavoro notturno svolto nell'anno precedente.

Riepiloghiamo di seguito quanto previsto dal D. Lgs. n° 67/2011 in tema di lavoro notturno.

L'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 67/2011, stabilisce per i datori di lavoro l'obbligo di comunicare l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupino lavoratori notturni nelle seguenti categorie:

a) lavoratori il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che prestano la loro attività nel periodo notturno (periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino), per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato a far data dal 1° luglio 1999;

b) lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

Il Ministero ha già specificato, nella circolare n. 15/2011, che nel numero indicativo dei lavoratori impegnati in tali attività occorre tenere conto anche dei lavoratori utilizzati nell'ambito della somministrazione di lavoro.

  • Data inserimento: 19.09.11