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Detrazione del 36% e 55% - Le semplificazioni introdotte dal decreto sviluppo

E’ eliminata la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro operativo di Pescara; inoltre, l’omessa indicazione del costo della manodopera in fattura non costituisce più causa di decadenza dal beneficio.

Il decreto legge n. 70 del 2011, convertito in legge n. 106 del 2011 (cosiddetto “decreto sviluppo”), ha introdotto varie semplificazioni (si rinvia, per un esame completo delle novità, all’Informativa n. 47/2011).

L’articolo 7, comma 1, lettera c), prevede in generale l’abolizione di comunicazioni all’Agenzia delle entrate in occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione del 36 per cento, al fine di ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti.

In attuazione di tale previsione, le lettere q) ed r) del successivo comma 2, sopprimono, rispettivamente, la comunicazione preventiva di inizio lavori da inviare al Centro operativo di Pescara e l’obbligo di indicare il costo della manodopera in fattura. Tale ultimo obbligo era richiesto, a pena di decadenza, anche per la fruizione della detrazione del 55% relativa alle spese per la riqualificazione energetica.

1.    DETRAZIONE 36%: SOPPRESSIONE DELLA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

L’articolo 7, comma 2, lett. q), del decreto legge in esame, modificando  l’articolo 1, comma 1, lett. a), del decreto ministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998, ha soppresso l’obbligo di inviare per raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, al fine di fruire della detrazione d’imposta del 36% delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia.

Il comma 1, lettera a), del citato decreto interministeriale risulta così modificato:

Decreto Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici,

n. 41 del 18 febbraio 1998

1. I soggetti che ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche intendono avvalersi della detrazione d’imposta del (…), sono tenuti a:

a) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate;

… omissis …

Pertanto, in luogo della comunicazione di inizio lavori da inviare al Centro Operativo di Pescara, il contribuente dovrà:

v         indicare  nella dichiarazione dei redditi:

  • i dati catastali identificativi dell’immobile, oppure
  • gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore;
  • gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;

v        conservare ed esibire, a richiesta dell’Ufficio, i documenti individuati da un apposito Provvedimento.

Rimangono invariati gli altri adempimenti (comunicazione preventiva alla ASL, se richiesta; pagamento mediante bonifico bancario, etc.).

Per effetto della modifica introdotta con la successiva lettera r) del comma 2 dell’articolo 7, decreto legge in argomento, l’omessa evidenziazione in fattura del costo della manodopera non costituisce più una causa di decadenza dall’agevolazione.

1.1 Decorrenza

La semplificazione è entrata in vigore il 14 maggio 2011, cioè il giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto legge nella Gazzetta Ufficiale.

Di conseguenza, sulla base della nuova disposizione normativa, la comunicazione di inizio lavori non dovrà essere più inviata a decorrere dalla suddetta data del 14 maggio 2011.

Come Confartigianato è’ stata tuttavia prospettata all’Agenzia delle entrate la possibilità di riconoscere la detrazione in argomento anche nel caso in cui la comunicazione di inizio lavori sia stata omessa dal 1° gennaio 2011: ciò in considerazione del fatto che in sede di dichiarazione dei redditi 2012 i dati catastali (o gli estremi di registrazione dell’atto) identificativi dell’immobile oggetto di ristrutturazione potranno comunque essere indicati: in tal modo, l’Amministrazione avrebbe gli elementi necessari per effettuare i dovuti controlli.

Si rimane in attesa di una conferma ufficiale di tale possibile interpretazione.

2.      INDICAZIONE IN FATTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA: SOPPRESSIONE

L’articolo 7, comma 2, lett. r), decreto legge in esame ha eliminato l’obbligo di indicare il costo della manodopera in fattura.

Tale adempimento era stato inizialmente previsto, a pena di decadenza, per la fruibilità dell’agevolazione consistente nella detrazione del 36% sulle ristrutturazioni edilizie.

Con la legge finanziaria per il 2007, l’obbligo era stato esteso anche alle prestazioni ad alta intensità di manodopera, per l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta  al 10%,e successivamente soppresso (con la legge finanziaria per il 2008).

Con la circolare n. 36/E del 31 maggio 2007, l’Agenzia delle entrate ha esteso l’obbligo in argomento, in via interpretativa, anche per la fruizione della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica.

Quindi, in sintesi:

 

Agevolazione

Decorrenza obbligo di indicazione del costo della manodopera in fattura

Detrazione 36%

Dal 4 luglio 2006

Aliquota IVA ridotta

Dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007

Riqualificazione energetica

Dal 1° gennaio 2007

La soppressione dell’obbligo comporta, di conseguenza, che l’omessa indicazione in fattura del costo della manodopera non determinerà più la decadenza dalle agevolazioni consistenti nella detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie e del 55% per la riqualificazione energetica.

2.1 Decorrenza

L’obbligo di indicazione del costo della manodopera in fattura è soppresso dal 14 maggio 2011, cioè dall’entrata in vigore della norma.

Tuttavia, si può ritenere che, per effetto del principio del “favor rei”, l’abrogazione dell’obbligo possa valere anche per il pregresso. L’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, prevede infatti che “salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile”. Tale interpretazione si fonda sui chiarimenti già forniti dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 180/E  del 10 luglio 1998, secondo cui la disposizione del “favor rei” trova applicazione sia nei casi in cui la legge posteriore si limiti ad abolire la sola sanzione, lasciando in vita l’obbligatorietà del comportamento prima sanzionabile, sia nell’ipotesi in cui venga eliminato un obbligo.

Si rimane in attesa di una conferma ufficiale di tale possibile interpretazione.

  • Data inserimento: 09.08.11
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 221