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Disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto. Proroga al 31/12/2014 per l’adeguamento

La proroga vale per le strutture ricettive turistico-alberghiere esistenti all’11/05/1994, che sono in possesso alla data del 01/03/2014 dei requisisti antincendio per l’ammissione al piano straordinario biennale

Con il decreto legge 30/12/2013 n. 150, convertito con legge 27/02/2014 n. 15 (mille proroghe) all’art. 11, è stato prorogato al 31/12/2014, il termine per completare l’adeguamento per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, purché esistenti alla data dell’11/05/1994 (*). Per poter avvalersi di tale proroga bisogna che tali strutture siano in possesso, alla data del 01/03/2014, dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio. Tale termine decorre dalla data di conversione in legge del decreto legge n. 150/2013.

In precedenza il termine per completare l’adeguamento era il 31/12/2013.

Vale la pena di evidenziare che per poter avvalersi della scadenza di cui sopra, gli interessati dovevano presentare apposita domanda di ammissione al piano straordinario di adeguamento entro il 31/10/2012, come stabilito con l’articolo 1 del decreto del ministero dell’interno 15/05/2012

Normativa di riferimento citata

 

Decreto legge 30/12/2013 n. 150, convertito con legge 27/02/2014 n. 15 (mille proroghe) – Art. 11 – Proroga di termini in materia di turismo del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,   convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14

1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,   convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive  turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del  decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20  maggio 1994, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento  antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del citato decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto.

Articolo 15, commi 7 e 8, del decreto legge 29/12/2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/02/2012, n. 14.

….

7. Il termine indicato nell’articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come da ultimo prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011,recante ulteriore proroga di termini relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e’ ulteriormente prorogato di due anni per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. In caso di omessa presentazione dell’istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2013, non risulti ancora completato l’adeguamento antincendio delle strutture ricettive di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151.

 

Decreto del Ministero dell’interno 15/05/2012 – Articolo 1

1. Il termine per la presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario di  adeguamento antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque  posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, è differito al 31  ottobre 2012.

2. Il termine entro il quale le strutture ricettive di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti di sicurezza antincendi, previsto all'art. 1, comma 2 del decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, è differito al 31 ottobre 2012.

 

NB

* Il decreto del Ministero dell’interno 09/04/1994 è riportato sia nella Gazzetta Ufficiale n. 95/1994 che nella Gazzetta Ufficiale n. 116/1994 in identica stesura. Per l’entrata in vigore si deve quindi fare riferimento alla data della prima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 26/04/1994 (quindi è entrato in vigore l’11/05/1994)

  • Data inserimento: 21.07.14