Disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto
Con il decreto del Ministero dell’interno 15/05/2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 116 del 19/05/2012, era stato differito al 31/10/2012 il termine previsto dall’articolo 3 del Ministro dell’interno 16/03/2012, per la presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 (quindi all’11/05/1994).
Nello stesso decreto era stato differito al 31/10/2012, anche il termine entro il quale le strutture ricettive in questione dovevano essere in possesso dei requisiti di sicurezza antincendio. Questo secondo termine è stato prorogato al 01/03/2014 dal decreto legge 30/12/2013 n. 150, convertito con legge 27/02/2014 n. 15 (mille proroghe) all’art. 11.
Vale la pena di evidenziare che, sempre con il decreto legge 30/12/2013 n. 150, convertito con legge 27/02/2014 n. 15 (mille proroghe) all’art. 11, è stato prorogato al 31/12/2014 anche il termine per completare l’adeguamento per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, purché esistenti alla data dell’11/05/1994 (*). In precedenza il termine per completare l’adeguamento era il 31/12/2013.
NB
(*) Il decreto del Ministero dell’interno 09/04/1994 è riportato sia nella Gazzetta Ufficiale n. 95/1994 che nella Gazzetta Ufficiale n. 116/1994 in identica stesura. Per l’entrata in vigore si deve quindi fare riferimento alla data della prima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 26/04/1994 (quindi è entrato in vigore l’11/05/1994)