D.L. 13 agosto 2011, n.138: “ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo”
Come già successo in passato, il Governo nel corso del mese di agosto, interviene con decreti legge che hanno un impatto rilevante su varie questioni riguardanti il lavoro.
Quest’anno è stato emanato il decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, che è già in vigore e che sulla parte riguardante il lavoro incide in maniera pesante sui tirocini formativi.
In particolare l’art. 11 del decreto stabilisce che, dal 13 agosto 2011, i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso di specifici requisiti previsti, in via preventiva, dalla normativa regionale. In carenza di normativa regionale valgono le disposizioni della legge 196/1997, quella che ha regolamentato finora gli stage e i tirocini.
Dal punto di vista soggettivo i tirocini formativi e di orientamento c.d. “non curriculari”, cioè quelli non inseriti in programmi di alternanza scuola lavoro, potranno riguardare solo i giovani neo diplomati o neo laureati e dovranno essere promossi non oltre 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio e per durata massima di 6 mesi, comprese le proroghe.
Per i tirocini già attivati prima del 13 agosto, gli stessi continuano secondo la vecchia disciplina, anche se è consigliabile limitare la durata massima ai 6 mesi.
Restano esclusi dalla nuova disciplina riferita ai criteri soggettivi sopra indicati, i tirocini c.d. “curriculari”, cioè quelli inseriti nei programmi di alternanza scuola – lavoro e i tirocini promossi per i soggetti svantaggiati, vale a dire i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione.