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ECOREATI: il delitto d’inquinamento ambientale

Il delitto d’inquinamento ambientale (art. 452 bis cod. pen.,) si verifica quando viene causato un danno -compromissione o deterioramento - dei beni ambientali

L’ufficio del Massimario della Corte di Cassazione con la relazione elaborata lo scorso 29 maggio, ha dato una prima interpretazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, norma che ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico fattispecie delittuose di “aggressione all’ambiente” più noti come “ecoreati”.

Il primo articolo che viene commentato è il 452 bis cod. pen., intitolato “inquinamento ambientale” che prevede il reato di “chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) dell’acqua. dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.”(comma1). Il secondo comma dell’articolo prevede un aumento di pena nel caso in cui l’inquinamento venga causato in aree naturali protette o sottoposte a vincolo (paesaggistico, ambientale, storico, artistico etc.).

Come rilevato dalla Suprema Corte, con questa previsione normativa si supera il modello d’illecito che prevede un’attività inquinante in difetto di autorizzazione ovvero in superamento dei valori soglia e si richiede un evento e un danno: per integrarlo è sufficiente qualsiasi comportamento (attivo o omissivo) che provochi una mutazione in senso peggiorativo dell’equilibrio ambientale. In particolare, si richiede la “compromissione o il deterioramento” dei beni ambientali indicati.

Come si devono interpretare questi due termini? La Corte ritiene che non possa escludersi un significato dei due termini largamente sovrapponibile, il cui nucleo comune è individuabile in quella situazione fattuale risultante da una condotta che ha determinato un danno all’ambiente.  Forse per comprendere meglio il significato di queste due espressione potrebbe aiutare l’intervento, effettuato durante i lavori presso la Commissione II della Camera dei Deputati, in cui si è proposto di considerare il deterioramento come un’alterazione dell’ambiente reversibile attraverso processi rigenerativi naturali, differenziandolo dalla compromissione consistente in un’alterazione reversibile solo attraverso un’attività umana di bonifica o di ripristino.

Per concludere, l’espressione “significatività” identifica una situazione di chiara evidenza dell’evento – inquinamento in virtù della sua dimensione; la “misurabilità” richiede un’oggettiva possibilità di quantificazione dell’alterazione (ambientale).  In pratica si potrebbe identificare l’inquinamento quando si verifica un danneggiamento dei beni ambientali specificati che, all’esito di una stima, danno luogo ad un’alterazione significativa del sistema, senza arrivare ad assumere le caratteristiche dell’evento tendenzialmente irrimediabile.

L’art.  452 – quinquies del cod. pen., intitolato “Delitti colposi contro l’ambiente”, introduce, nel comma 1, la “versione colposa” dell’inquinamento ambientale (oltre che la versione colposa del disastro ambientale).

E’ proprio questo articolo che prevede l’ipotesi in cui, per colpa, si commette uno dei reati ambientali indicati, che finirà per ricomprendere la maggior parte dei casi pratici riguardanti le PMI. Nel caso d’inquinamento ambientale colposo è prevista una diminuzione di pena (da un terzo a due terzi).

Informazioni possono essere chieste alla dott.ssa Alessandra Cargiolli del settore ambiente di Confartigianato Vicenza (tel. 0444 168357.)

  • Data inserimento: 29.06.15