Edilizia – Accordi 31 marzo e 5 aprile 2011: prestazioni CEAV per licenziati e apprendisti sospesi.
Le Organizzazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali regionali di categoria hanno siglato il 31 marzo e il 5 aprile scorsi tre Accordi regionali per il settore edile, che aggiornano e innovano alcune prestazioni della Cassa Edile Artigiana Veneta (CEAV).
ACCORDO SU FONDO APPRENDISTATO
La prestazione del Fondo in favore degli apprendisti sospesi per mancanza di lavoro sarà erogata nel corso del 2011 per la durata massima di 90 giorni per dipendente e comunque non oltre la data del 31 maggio 2011.
A conclusione dei 90 giorni ovvero per le sospensioni attivate dopo il 31 maggio 2011, per i propri apprendisti sospesi per mancanza di lavoro, le imprese attiveranno la Cassa Integrazione in deroga.
Analogamente l’impresa attiverà la Cig in deroga nel caso di superamento della durata massima del trattamento DS nell’intero periodo di vigenza dell’apprendistato, ovvero nel caso di apprendisti privi dei requisiti per accedere alla tale indennità INPS.
Per le sospensioni di apprendisti attivate fino alla data di stipula del nuovo Accordo, 31 marzo 2011, continueranno a valere le norme precedenti.
Rimane invariato il trattamento in caso di sospensioni dell’apprendista per maltempo/intemperie, che continuerà a carico del Fondo per tutto il 2011.
Viene inoltre modificato dal 1 marzo 2011 l’importo che il datore di lavoro eroga come anticipo di sospensione (introdotto dall’intesa del 29 gennaio 2009), elevandolo da € 1,0250 a € 1,550 orarie.
ACCORDO SU FONDO CRISI E PRESTAZIONI OPERAI LICENZIATI
Tale accordo prevede la proroga sino al 31 dicembre 2011 delle prestazioni destinate agli operai ed agli apprendisti licenziati per giustificato motivo oggettivo.
Inoltre è stato ampliato il raggio di azione del Fondo competitività destinato alle imprese ed attivato con l’Accordo Regionale 26.02.2010, la cui previsione originaria, prevista per il consolidamento delle esposizioni debitorie, è stata estesa ai mutui chirografari per esigenze di liquidità.
ACCORDO SU FONDO 0,10% E PRESTAZIONI IMPIEGATI
Il Fondo non viene attivato con alimentazione autonoma, come previsto a livello nazionale, ma le risorse vengono attinte dai fondi già esistenti all’interno della CEAV.
Inoltre ne sono state modificate le finalità individuate a livello nazionale. Nel Veneto tale Fondo erogherà incentivi ai dipendenti per agevolarne l’iscrizione ai Fondi negoziali di previdenza complementare di espressione delle parti. Analoghi incentivi saranno previsti anche per i dipendenti già iscritti.
Si è preservata con questo accordo la possibilità di ricevere l’incentivo anche con l’iscrizione a Solidarietà Veneto. La pubblicità dell’iniziativa sarà effettuata per il tramite delle Casse Edili.
Per quanto concerne il Fondo Impiegati è stato previsto un aumento della contribuzione dello 0,20% (0,10 a carico impresa e 0,10 a carico lavoratore) a partire dal 1 ottobre 2011.
Sono state inoltre abolite due prestazioni extracontrattuali per gli impiegati assunti da ottobre 2011.