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EDILIZIA Artigiana. Accordo Regionale 4 aprile 2012: conglobamento dell’Elemento Economico Territoriale.

Da aprile 2012 vanno conglobati nell’Indennità Territoriale e nel Premio Produzione i valori dell’EET in vigore fino al 31.12.2011 e recuperati gli stessi valori di EET non erogati da gennaio a marzo 2012.

Nell’ambito della trattativa per il rinnovo del Contratto Integrativo Regionale di lavoro le Organizzazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali regionali di categoria hanno siglato il 4 aprile 2012 l’Accordo Regionale per il settore edile ed affini, che dispone a decorrere da aprile 2012 il conglobamento dell’EET, nei valori in vigore al 31.12.2011, nel Premio di Produzione (impiegati) e nell’Indennità Territoriale (operai).
Inoltre lo stesso Accordo dispone il recupero dell’EET non erogata nei mesi da gennaio a marzo 2012. Tale recupero avverrà con le retribuzioni di aprile, maggio e giugno, per il personale in forza alla data di stipula dell’Accordo, 4 aprile 2012. 

Nel rinviare alla consultazione del testo dell’Accordo, collegato on line alla presente notizia, ed alle tabelle degli elementi retributivi in esso contenute, riportiamo alcune indicazioni operative suggerite dalla nostra Federazione Regionale riguardo al recupero dei valori dell’EET non erogati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2012. 

Fermo restando i nuovi valori dell’Indennità territoriale/Premio di Produzione decorrenti da aprile 2012, così come incrementati per effetto del conglobamento dell’EET, con la retribuzione dello stesso mese di aprile si andrà a recuperare le quote di EET non erogate a gennaio. A maggio si recupereranno le quote di EET non erogate a febbraio e a giugno quelle non erogate a marzo 2012.
La quantificazione delle quote di gennaio, da erogare in aprile, si calcola moltiplicando il valore dell’EET, relativo al livello di inquadramento che il lavoratore aveva a gennaio, per le ore comunque retribuite in quel mese, e così per i mesi successivi.
(Si ricorda che per gli apprendisti la quota di EET era quantificata in percentuale relativamente allo scaglione di appartenenza).
Nel caso di cessazione, dipendenti non più in forza tra il 5 aprile e il 31 maggio, al dipendente spetta il completo recupero delle quote dei tre mesi.
Riguardo alla natura di tali recuperi si fa presente che questi emolumenti non possono mantenere le caratteristiche di premio variabile ma acquisiscono la natura di retribuzione corrente, quindi soggetti a contribuzione e accantonamento CEAV, utili per la base di computo ai fini TFR ed esclusi dall’applicazione della decontribuzione o della detassazione.

 

  • Data inserimento: 20.04.12