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Emissioni olfattive – il reato prescinde dal rispetto dell’autorizzazione (Sentenza Corte di Cassazione 26 settembre 2017 n. 44257)

Un impianto produttivo, ancorchè in possesso di regolare autorizzazione alle emissioni, può produrre esalazioni moleste sanzionate dal codice penale.

La Corte di Cassazione con proprio provvedimento, dopo aver preso atto della mancanza di una norma statale che fissi parametri precisi in materia di odori, ribadisce un principio più volte confermato nel corso degli anni ovvero che in presenza di “molestie olfattive” si prefigura il reato di getto pericoloso di cose (articolo 674 c.p.).

Per comprendere quando effettivamente un odore possa recare problemi alla salute umana e ciò costituisca un reato si deve applicare il criterio della “stretta tollerabilità”: nel caso non si possa accertare obiettivamente l’intensità delle emissioni, il giudizio sul reato in questione può basarsi sulle dichiarazioni dei testimoni ma solo con riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi.

 

  • Data inserimento: 13.10.17