Estetisti, acconciatori, tatuatori…. Servizi alle persone (categoria benessere): cessa l’obbligo del registro dei rifiuti e del MUD annuale per la gestione dei rifiuti taglienti
Con il Decreto legge 6/12/2011 n.201 "salva-Italia" sono state adottate semplificazioni per rifiuti pericolosi infettivi prodotti dalle imprese del comparto del Benessere. Nella sostanza i soggetti che svolgono attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo non sono più soggetti all’obbligo di registrazione sul registro dei rifiuti di carico e scarico della dichiarazione ambientale annuale (MUD). Tali adempimenti si intendono assolti attraverso la compilazione e la conservazione, in ordine cronologico, dei formulari per il trasporto dei rifiuti, che vengono appunto utilizzati durante la fase dello smaltimento dei rifiuti in questione.
L’articolo chiarisce inoltre che, i soggetti di cui sopra, possono trasportare i rifiuti taglienti, in conto proprio, per una quantità massima di 30 kg al giorno sino all’impianto di smaltimento dei rifiuti. Ovviamente questo dipende soprattutto dalla disponibilità dell’impianto di accettare eventuali singole entrate di vetture presso lo stesso. Su quest’ultimo aspetto è bene precisare che sussiste l’obbligo, per chi effettua il trasporto dei propri rifiuti di iscriversi all’Albo nazionale dei gestori ambientali con i relativi costi annuali per il mantenimento dell’iscrizione.
Va evidenziato che, purtroppo, non è stato eliminato, per le aziende sopra evidenziate, l’obbligo di adesione al Sistri. Di conseguenza Confartigianato si sta attivando per cercare di ottenere anche tale risultato.
Prendiamo comunque atto di questo primo risultato positivo per la categoria del benessere, e invitiamo quindi le aziende a cessare la tenuta del registro dei rifiuti e la produzione del MUD entro il mese di aprile.
Infine è bene evidenziare che quanto riportato nell’articolo 40, comma 8, del decreto legge salva-Italia, corrisponde a quanto proposto dalla Confartigianato, seppure senza l’accoglimento della cessazione dell’obbligo di adesione al Sistri.
Decreto legge 06/12/2011, n. 201 – articolo 40, comma 8
“8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività, i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all' articolo 193 del medesimo decreto. I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione del relativi controlli così come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma.”
Decreto legislativo n.152/2006 – art. 212, comma 8
“I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi, 5,6 e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazioni delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un’apposita sezione dell’Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell’Albo competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l’interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell’articolo 21 della legge 241 del 1990: a) la sede dell’impresa, l’attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo; d) l’avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Ministro dell’ambiente 28/04/1998, n. 406. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l’impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14/04/2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a questa data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”