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Etichettatura alimentare: pubblicate le nuove linee guida

Linee guida sulla dichiarazione delle quantità degli ingredienti e disposizioni su etichettatura settore alimentare

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Circolare 18 settembre 2024 ha adottato le Linee guida sulla dichiarazione della quantità degli ingredienti,  nonché ulteriori informazioni per la corretta applicazione delle disposizioni riguardanti l'etichettatura di taluni prodotti alimentari al fine di rendere attuali i riferimenti normativi e rendere maggiormente fruibili le indicazioni destinate agli operatori del settore alimentare. (ved. allegato testo completo)

Le Linee guida – che aggiornano e sostituiscono le precedenti circolari emanate dal Ministero – mirano a evitare che i consumatori siano indotti in errore riguardo alla reale composizione di un alimento e forniscono utili indicazioni per l'applicazione dell’indicazione quantitativa degli ingredienti - cosiddetto QUID - che figurano nella denominazione di vendita del prodotto, che sono posti in rilievo nell'etichettatura, per esempio, mediante immagini o affermazioni che enfatizzano la presenza di un ingrediente particolare o che sono essenziali per caratterizzare l’alimento o distinguerlo da altri prodotti simili.

 

QUID:

Si evidenzia che, l’obbligo di indicare il QUID riguarda solamente gli ingredienti e non i componenti naturalmente presenti nei prodotti alimentari. Pertanto, il QUID non si applica, ad esempio, alla caffeina, alle vitamine e ai sali minerali contenuti rispettivamente nel caffè o nei succhi e nettari di frutta;

 

Utili inoltre i chiarimenti sulle previsioni normative che disciplinano specifiche categorie di alimenti: prodotti preimballati e non preimballati, prodotti sui banchi di vendita, prodotti congelati, grappa, bevande aromatizzate a base di vino e simili, acquaviti di frutta, latte e formaggi freschi a pasta filata, prodotti da forno (utilizzo del termine “integrale”), somministrazione della croissanterie, uova fresche, prodotti artigianali, paste speciali, etichettatura delle carni quali ingredienti, oli di oliva quali ingredienti, preparati per brodo e condimento.

 

Prodotti preimballati e non preimballati:

La circolare chiarisce le definizioni e le modalità di etichettatura per i prodotti preconfezionati e quelli venduti senza imballaggio, secondo il regolamento UE n. 1169/2011.

Questo fornisce una maggiore chiarezza agli operatori del settore su come conformarsi alle norme e facilita il compito delle autorità di controllo nel verificare la corretta applicazione delle disposizioni.

Presentazione dei prodotti:

La circolare richiede che i prodotti simili siano distinti chiaramente sui banchi di vendita per evitare confusione nei consumatori.

Ciò risponde all’esigenza di tutela del consumatore, che potrebbe altrimenti essere tratto in inganno da confezioni simili ma con caratteristiche differenti, come il contenuto di frutta nei succhi o nettari.

Vendita di prodotti congelati:

La distinzione tra prodotti congelati e surgelati deve essere chiaramente visibile, con informazioni obbligatorie come la modalità di conservazione e la percentuale di glassatura.

Questo è importante per evitare confusione tra i consumatori riguardo alla conservazione dei prodotti e per garantire che ricevano informazioni corrette sulla qualità del prodotto.

Dicitura del lotto:

Il lotto deve essere indicato in modo conforme sia al regolamento UE n. 1169/2011 sia alle normative italiane specifiche, soprattutto per garantire la rintracciabilità del prodotto.

Questo è fondamentale per motivi di sicurezza alimentare, poiché consente di risalire facilmente alla provenienza dei prodotti in caso di eventuali problemi o richiami alimentari.

Lingua delle etichette:

Le informazioni devono essere in italiano per i prodotti destinati al consumatore finale, mentre per i prodotti destinati all’uso industriale è ammesso l’uso di altre lingue.

Questo punto favorisce una corretta comprensione delle informazioni per i consumatori italiani, mentre garantisce flessibilità nelle relazioni tra aziende a livello internazionale.

Prodotti artigianali:

La circolare specifica che termini come “produzione artigianale” o “lavorato a mano” non devono essere utilizzati in modo ingannevole, se non riflettono realmente il processo di produzione.

Questo punto vuole prevenire frodi e pubblicità ingannevoli, proteggendo il consumatore e garantendo una corretta informazione su ciò che viene acquistato.

  • Data inserimento: 23.10.24