Etichettatura carni suine/proroga
Il 15 novembre 2020 doveva entrare in vigore il decreto del 6 agosto 2020 (ved. nota 4564 Informaimpresa del 18/9/2020) sull’indicazione in etichetta dell’origine delle carni suine trasformate utilizzate per prosciutti e salumi. Il provvedimento, come già accaduto in passato per gli altri decreti sull’origine alcuni alimenti, aveva un carattere sperimentale fino al 31 dicembre 2021.
Con tale decreto è stata resa obbligatoria in etichetta l’indicazione di origine per le carni suine trasformate.
Il 13 novembre però il ministero dello Sviluppo economico ha diramato una circolare che rimanda l’entrata in vigore di oltre due mesi sino al 31 gennaio 2021.
Il motivo è da ricercare nella particolare situazione che si è creata con le misure anti Covid 19 e nelle difficoltà logistiche. Il ministero ha pertanto concesso di utilizzare ancora le vecchie etichette sino alla fine di gennaio dell’anno prossimo.
Con tale provvedimento sarà indicato con chiarezza al consumatore la provenienza della materia prima (carne suina) dei seguenti prodotti trasformati: carni suine macinate, carni separate meccanicamente (così comuni in polpette, nuggetts e cotolette panate), preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina (dunque salumi e insaccati).
Sono esclusi dall’applicazione del decreto i prodotti sopra indicati, marchiati come DOP, IGP, STG, o la cui indicazione di origine è protetta da accordi internazionali.
Sul fronte principale del packaging dovrà quindi essere presente in modo da risultare chiaramente visibile e leggibile l’indicazione del luogo di provenienza della carne fornendo le informazioni sui Paesi di nascita, allevamento e macellazione degli animali.
Se tutti questi processi avvengono in un unico Stato, si ci può limitare a utilizzare una sola dicitura, ad esempio “Origine: (nome del paese). Nel caso in cui la carne è proveniente da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia ai prodotti ottenuti è riservata la dicitura “100% italiano”.
Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati membri dell’Unione europea o extra europea o sia europea che extraeuropea , l’indicazione dell’origine può apparire nella forma rispettivamente di : “Origine: Ue“, “Origine: extra Ue“, “Origine: Ue e extra Ue“.
La violazione delle disposizioni relative ai contenuti ed alle modalità di indicazione del luogo di provenienza comporta in base all’art. 13 del D. Lgs. 231/2017 l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 2000 ad un massimo di 16000 euro. La sanzione è ridotta ad un quarto degli importi minimi e massimi quando la violazione riguarda solo errori od omissioni formali.
Per la clausola del mutuo riconoscimento le disposizioni non si applicano per i prodotti realizzati in un altro Stato membro dell’UE o in Turchia o in uno stato contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo.