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Fgas: modalità per la corretta tenuta del registro dell’apparecchiatura

Le apparecchiature contenenti Fgas sono soggette a verifiche periodiche e, nell’apposito registro, devono essere riportate alcune informazioni obbligatorie

Come da art. 6 del Regolamento UE 517/2014, gli operatori delle apparecchiature con obbligo di verifica periodica delle perdite devono tenere un registro per ciascuna apparecchiatura.

In questi registri devono essere presenti i seguenti dati:

quantità e tipo di gas;

quantità di gas aggiunto in fase di installazione, manutenzione o assistenza o a causa di perdite;

se il gas installato sia stato riciclato o rigenerato, includendo il nome e l’indirizzo dell’impianto dove questa operazione è stata eseguita, oltre che il numero di certificato;

la quantità di gas recuperata;

l’identità dell’impresa che ha eseguito l’installazione, la manutenzione o l’assistenza e, in caso, la riparazione o lo smantellamento dell’apparecchiatura, riportando il numero di certificato;

le date e i controlli effettuati come da art. 4 dello regolamento 517/2014;

le misure adottate per recuperare e smaltire i gas nel caso l’apparecchiatura sia stata smantellata.

Il registro va conservato per almeno 5 anni e esibito su richiesta dell’autorità competente.

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha messo a disposizione un modello di registro dell’apparecchiatura disponibile in formato pdf sul sito http://www.fgas.it/Modulistica alla voce Registri \ registro dell’apparecchiatura.

Una nota importante da tenere in considerazione sulla modalità di compilazione riguarda il controllo periodico delle perdite, il quale va riportato nella parte del registro “INTERVENTI SULL’APPARECCHIATURA” alla sezione “aggiunta di refrigerante”, riportando l’esito (positivo o negativo). Nel caso di assenza di perdita (riscontro positivo) va riportata la dicitura: controllo periodico con esito positivo. Nel campo quantità aggiunta bisognerà segnare 0 kg, come evidenziato nel documento allegato. Nel caso invece di riscontro negativo si dovranno indicare la causa e l’intervento eseguito.

Per informazioni è possibile contattare il Settore ambiente di Confartigianato Vicenza (dott. Gianluca Barausse – tel. 0444 168339 – e.mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).

  • Data inserimento: 25.09.17